Cassazione Penale, Sentenza n. 15199/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 643 c.p.p.: si deduceva che, pur riconoscendo nella motivazione l'esistenza di un errore giudiziario a favore del Musella, la Corte di appello aveva liquidato irregolarmente un'indennità forfettaria qualificata come ingiusta detenzione limitata a venti giorni, senza fornire il percorso logico-motivazionale che giustificasse la scelta e senza tener conto delle specifiche conseguenze personali e processuali previste per la riparazione dell'errore giudiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato la discrasia e la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata: pur avendo riconosciuto i presupposti per la riparazione dell'errore giudiziario, la Corte d'appello aveva invece liquidato un indennizzo come per ingiusta detenzione parametrato a venti giorni. La Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma, impartendo i criteri legali da seguire nella nuova liquidazione e demandando la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Rilevata come base delle censure in cassazione per vizi di motivazione e violazione di norme; consente di dedurre carenze logico-motivazionali nell'ordinanza impugnata.
art. 643 cod. proc. pen.
Norma sulla riparazione per errore giudiziario: impone di liquidare, ove ricorrano i presupposti, i danni patrimoniali e non patrimoniali (incluso danno biologico) e di tenere conto delle conseguenze personali e familiari della condanna e del processo; la liquidazione richiede criteri sia equitativi sia, per voci quantificabili, risarcitori.
art. 646 cod. proc. pen.
Richiamata nell'ordinanza impugnata come base per la liquidazione; la Corte di Cassazione ha però rilevato che l'uso congiunto di artt. 643 e 646 ha condotto la Corte di appello a un'applicazione difforme rispetto alla tutela prevista per l'errore giudiziario.
art. 315, comma 2, cod. proc. pen.
importo massimo indicato in euro 516.456,90
Fissa il tetto massimo dell'indennizzo che deve essere preso a parametro nella liquidazione; la Corte indica che il giudice deve usare il rapporto tra tale tetto e la durata massima della custodia per ottenere un valore giornaliero di riferimento.
art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen.
termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni
Serve a determinare il parametro aritmetico (valore giornaliero) sul quale basare la liquidazione proporzionata alla durata della detenzione ingiusta.
art. 314 cod. proc. pen.
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione: limita l'indennizzo agli effetti direttamente riconducibili alla custodia cautelare, escludendo che il danno esistenziale venga considerato come voce autonoma rispetto alla privazione della libertà.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra 'riparazione per errore giudiziario' (art. 643 e ss.) e 'riparazione per ingiusta detenzione' (art. 314): la prima ha portata più ampia e comprende anche le conseguenze personali e processuali della condanna, la seconda è limitata agli effetti direttamente derivanti dalla custodia cautelare.
- Nella liquidazione per errore giudiziario il giudice deve considerare sia voci patrimoniali sia non patrimoniali (incluso danno biologico, interruzione di attività lavorative/affettive, perdita di chance), utilizzando criteri equitativi integrati quando opportuno da criteri risarcitori.
- La determinazione dell'importo può partire dal parametro aritmetico: tetto massimo indicato dall'art. 315/2 diviso per la durata massima della custodia (art. 303/4 lett. c)), ottenendo un valore giornaliero che va poi moltiplicato per i giorni di detenzione ingiusta e adeguato su base equitativa; ogni scostamento deve essere motivato con specifiche ragioni.
- La colpa grave del danneggiato può impedire la riparazione per errore giudiziario solo se configurata come causa dell'errore; condotte colpose leggere non ostano al riconoscimento ma possono ridurre l'entità dell'indennizzo e devono essere valutate con attenzione causale.
- Il giudice è obbligato a fornire un percorso logico-motivazionale chiaro e congruamente motivato quando riconosce l'errore giudiziario e quando quantifica l'indennizzo; la mancata motivazione o l'incoerenza fra conclusioni e motivazione può comportare l'annullamento e il rinvio in sede di cassazione.
- In caso di decisione che erroneamente classifica la domanda come ingiusta detenzione anziché errore giudiziario, il rimedio è l'annullamento con rinvio perché la disciplina e i criteri di liquidazione sono differenti.
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