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Ordinanza

Ordinanza n. 1469/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Cassino n. 810/2024 pubblicata il 15/10/2024 RG n. 1519/2022 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202512130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, quale sede territorialmente competente in via inderogabile. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, anche sulle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 810/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, emessa dal Tribunale di Cassino. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., il ricorso per l'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario deve essere proposto davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché il Tribunale di Cassino ricade nella circoscrizione della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, la sede di Roma è stata ritenuta incompetente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Rileva ai fini della ripartizione delle controversie tra la sede del TAR ubicata nel capoluogo e la sezione staccata.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Disciplina il termine entro il quale il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente.

Massime di principio

  • Il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario deve essere proposto davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
  • La competenza territoriale individuata dall'art. 113, comma 2, c.p.a. è inderogabile; ove il ricorso sia proposto davanti alla sede non competente del medesimo TAR, la causa deve essere rimessa alla sezione territorialmente competente.
  • La riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente deve avvenire nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice della riassunzione spettano le successive valutazioni, comprese quelle sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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