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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29669/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (editore)

La controversia

Una magistrata del pubblico ministero aveva citato in giudizio l'editore di un quotidiano, il direttore responsabile e il giornalista autore di un articolo pubblicato il 7 agosto 2016, ritenuto diffamatorio. L'articolo trattava della sua astensione da un'inchiesta penale sul disastro ferroviario Andria-Corato, della pubblicazione di fotografie che la ritraevano in atteggiamento confidenziale con l'avvocato di uno degli indagati e del procedimento disciplinare avviato dal CSM. Nel testo comparivano anche riferimenti a frasi estrapolate dal suo profilo Facebook, tra cui "beata tra gli uomini" e "puoi dire a Billy che il perizoma non lo uso più", che la Corte d'appello aveva ritenuto utilizzate fuori contesto e idonee a dipingerla come donna frivola e spregiudicata. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta, condannando i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 21 Cost., 51 e/o 59 c.p. in relazione all'art. 595 c.p., oltre a omesso esame e vizio motivazionale, sostenendo che la condotta andava valutata come esercizio del diritto di critica, non di cronaca, e che la Corte territoriale aveva omesso di acquisire e valutare una sentenza penale assolutoria del giornalista; con il secondo hanno dedotto ulteriori violazioni di legge, vizio motivazionale e ultra-petizione, assumendo che il giudice d'appello avesse fondato la decisione anche sulla violazione del requisito di verità, nonostante la domanda fosse basata solo su pertinenza e continenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto le censure per violazione di legge, ritenendo che il giornalista avesse esercitato non solo il diritto di cronaca ma anche quello di critica, e che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la pertinenza e la veridicità dei fatti posti a base del giudizio critico. Ha dichiarato inammissibili le restanti censure relative a omesso esame, vizio motivazionale e ultra-petizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla magistrata, escludendo il carattere diffamatorio dell'articolo perché non aveva superato i limiti del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica. Ha inoltre condannato la controricorrente al rimborso delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 21 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di cronaca/critica giornalistica.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato quale causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.

  • art. 59 c.p.

    Richiamato in relazione alle scriminanti invocate dai ricorrenti.

  • art. 595 c.p.

    Norma incriminatrice della diffamazione, rispetto alla quale si è discusso dell'applicabilità della scriminante del diritto di cronaca e critica.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di ricorso per cassazione, in particolare il n. 3, il n. 4 e il n. 5.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per dedurre ultrapetizione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile.

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente per escludere che fosse stata dedotta l'efficacia del giudicato penale nel processo civile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale riferimento al fatto storico principale ai fini del vizio di omesso esame.

Massime di principio

  • In materia di diffamazione a mezzo stampa, la verifica della capacità lesiva del contenuto giornalistico e dell'esistenza delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o del minimo costituzionale della motivazione.
  • Il diritto di critica non coincide con la mera narrazione dei fatti: consente un giudizio soggettivo anche aspro o pungente, purché fondato su fatti veri o comunque obiettivamente riscontrati e purché non trascenda in un'aggressione gratuita della reputazione altrui.
  • Nell'ambito della critica giornalistica, il requisito della verità non impone obiettività dell'opinione, ma richiede che il nucleo fattuale posto a base del giudizio critico sia correttamente rappresentato; è legittimo esprimere valutazioni sul significato sociale o professionale di comportamenti effettivamente tenuti e pubblicamente riferibili.
  • L'omesso esame di un elemento istruttorio non è censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito; non sono altresì deducibili come omesso esame le mere questioni o argomentazioni difensive.
  • La censura di ultrapetizione richiede la dimostrazione di un effettivo scostamento tra domanda e pronuncia; non sussiste quando il giudice si limiti a verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove, tutti gli elementi costitutivi dell'illecito dedotto.
  • Se il giudice di legittimità ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando la domanda originaria qualora risulti insussistente l'illecito contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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