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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40516/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cioccoloni ha impugnato la condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.), sostenendo che, escluse le sommarie dichiarazioni inutilizzabili, la condotta era al più di ricettazione (art. 648 c.p.) e che la motivazione della Corte di appello era illogica; ha altresì chiesto il riconoscimento della diminuente prevista dall'art. 648-bis, comma 4. Colozza ha impugnato la declaratoria di inammissibilità del suo appello, lamentando l'applicazione errata dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p., perché era stato giudicato con rito abbreviato tramite procura speciale e pertanto doveva essere considerato presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter c.p.p., con la conseguenza che non era necessario il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Cioccoloni fondato solo con riferimento all'omessa valutazione della attenuante prevista dall'art. 648-bis, comma 4 c.p.: ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su quella questione. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi di Cioccoloni e ha reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità su quel punto (cioè la condanna per riciclaggio rimane confermata). Quanto a Colozza, la Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la procura speciale per il rito abbreviato integra la presenza dell'imputato ex lege ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter c.p.p., e quindi ha annullato la declaratoria di inammissibilità dell'appello; gli atti sono trasmessi alla Corte di appello di Roma per prosecuzione del giudizio di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte conferma che integra il reato di riciclaggio la messa a disposizione di conti o strumenti che consentono l'incasso di proventi delittuosi e la conseguente operazione di 'ripulitura' anche se gli strumenti risultano teoricamente tracciabili; inoltre va valutata la diminuente del comma 4 quando sussistono i presupposti temporali e materiali.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Distinta dalla fattispecie di riciclaggio per l'elemento soggettivo (dolo specifico di procurare un profitto) e per l'elemento materiale; la Corte ha ritenuto che i fatti concreti andavano qualificati come riciclaggio e non come mera ricettazione.

  • art. 648-bis, comma 4 cod. pen. (attenuante)

    La diminuzione di pena prevista va valutata quando, all'epoca dei fatti, il reato presupposto era punito con pena massima non aggravata inferiore a cinque anni; l'omessa valutazione di tale attenuante comporta annullamento con rinvio.

  • art. 640-ter cod. pen. (frode informatica) - norma presupposto

    Individuato come reato presupposto nella fattispecie: la gravità del reato presupposto (e il suo regime sanzionatorio ratione temporis) è rilevante per l'eventuale applicazione della diminuente di cui all'art. 648-bis, comma 4.

  • art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.

    Prevede, in ipotesi di imputato assente, l'esigenza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza con dichiarazione o elezione di domicilio; la Corte ha stabilito che tale disposizione non è applicabile quando l'imputato è considerato presente ex lege (es. rito abbreviato tramite procuratore speciale).

  • art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.

    "è considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale"

    La procura speciale per la richiesta del rito abbreviato integra la presenza dell'imputato ai fini processuali; ciò esclude l'obbligo del successivo mandato ad impugnare previsto per l'imputato assente.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p. e art. 23, comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (procedure di trattazione scritta)

    Riferimenti formali al rito di trattazione con contraddittorio scritto in Cassazione (assenza di richiesta di trattazione orale); non decisivi sul merito delle questioni di diritto sostanziale e processuale qui trattate.

Massime di principio

  • Distinzione riciclaggio vs ricettazione: l'integrazione del reato di riciclaggio non richiede che l'operazione sia tale da rendere il bene intrinsecamente 'intracciabile'; sono rilevanti le operazioni che sostituiscono o consentono l'incasso dei proventi illeciti e che ostacolano l'individuazione della loro provenienza, anche se formalmente tracciabili.
  • Dichiarazioni confessorie rese nelle indagini, se ritenute inutilizzabili, non necessariamente comportano l'insussistenza del reato contestato quando il residuo materiale probatorio dimostra operazioni di 'ripulitura' (es. impiego di libretto e immediato prelievo).
  • Procura speciale per il rito abbreviato (art. 420, comma 2-ter c.p.p.) fa 'considerare presente' l'imputato: in tale ipotesi non si applicano gli adempimenti (mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza con dichiarazione/elezione di domicilio) richiesti per l'imputato assente ai fini dell'ammissibilità dell'appello.
  • L'omessa valutazione di circostanze attenuanti specificamente dedotte in appello (es. attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4) determina annullamento parziale con rinvio per nuovo esame solo su quel punto, se le deduzioni non sono manifestamente infondate.
  • Quando si impugna per Cassazione questioni di fatto collegate a prova, la motivazione della sentenza impugnata va valutata nel merito: la Suprema Corte respinge i motivi che non attestino carenze tali da configurare vizio di diritto o manifesta illogicità della motivazione.

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