Cassazione Penale, Sentenza n. 10189/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso la condanna in primo grado per ricettazione e introduzione di articoli contraffatti, deducendo un errore materiale nella data di emissione della sentenza di primo grado: la Corte di appello aveva indicato il 12/09/2019 mentre la data corretta, secondo il ricorrente, era il 26/09/2019. L'errata indicazione della data aveva portato la Corte di appello a ritenere scaduto il termine per proporre appello (impugnazione depositata il 03/02/2020) quando, se la data fosse stata quella corretta, l'impugnazione sarebbe stata tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato l'errore materiale nella data indicata in calce al dispositivo e ha rilevato che la sentenza di primo grado era effettivamente del 26/09/2019 (come risultava dall'intestazione, dal verbale e dagli avvisi). Ne è conseguito che, posto il deposito della motivazione il 22/11/2019 (entro il termine di 90 giorni fissato dal Tribunale), il termine di 45 giorni per proporre appello decorreva dal 25/12/2019 e scadeva l'08/02/2020: l'appello depositato il 03/02/2020 era quindi tempestivo. L'accoglimento del motivo ha comportato la verifica della prescrizione dei reati (commessi il 31/07/2013) in assenza di cause di sospensione: la Corte ha dichiarato i reati estinti per prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
termine di 90 giorni per il deposito della motivazione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fissato il termine di 90 giorni per depositare le motivazioni e che tale termine fosse stato rispettato con il deposito il 22/11/2019; ciò ha influito sul calcolo della decorrenza del termine per proporre appello
termine di 45 giorni per proporre appello
La decorrenza del termine di 45 giorni per proporre appello è stata calcolata a partire dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni (cioè dal 25/12/2019) e non dalla data indicata erroneamente in calce al dispositivo
prescrizione del reato
Essendo i reati contestati commessi il 31/07/2013 e non essendovi cause di sospensione, la Corte ha ritenuto estinti i reati per prescrizione e ha disposto l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Verificare sempre le date riportate nella intestazione della sentenza, nel dispositivo e nel verbale: eventuali errori materiali nelle indicazioni possono influenzare i termini processuali e possono essere rettificati dalla Corte
- Il termine per proporre appello decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle motivazioni; il calcolo corretto dei termini è cruciale per la tempestività dell'impugnazione
- La Corte di Cassazione può correggere errori materiali che incidono sulla tempestività degli atti e, se l'appello risulta tempestivo, rimuovere la dichiarazione di inammissibilità per tardività
- Se, a seguito dell'accoglimento di un motivo formale, emerge che i reati sono estinti per prescrizione (e non vi sono cause di sospensione), la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio
- In situazioni analoghe è opportuno controllare e documentare tempestivamente le date e i termini (verbali, avvisi, depositi) e valutare la presenza di eventuali cause di sospensione della prescrizione
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