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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22694/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza che, pur confermando la custodia cautelare in carcere per vari reati, aveva annullato l'originaria ordinanza del G.I.P. limitatamente al capo relativo all'art. 74 DPR 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con aggravante ex art. 416-bis). Il PM denunciava violazione di legge e carenza di motivazione perché il riesame avrebbe valutato in modo parcellizzato e contraddittorio le prove (intercettazioni, osservazioni, vincoli di parentela, uso dell'abitazione come deposito/spaccio, canali di approvvigionamento, condivisione di mezzi, ruoli distinti e ruolo apicale di Castellaneta), omettendo di considerarle congiuntamente e dunque errando nell'esclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha riconosciuto l'interesse del P.M. all'impugnazione, censurato la motivazione frammentaria e contraddittoria del Tribunale del Riesame e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Potenza. La Corte ha richiamato i principi sull'elemento distintivo dell'art. 74 (stabilità dell'accordo/"affectio societatis") e ha indicato che il riesame ha omesso di valutare congiuntamente gli elementi indiziari idonei a fondare la qualificata probabilità della partecipazione al sodalizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; interpretata dalla Corte come reato con elemento aggiuntivo della stabilità dell'accordo (affectio societatis): sufficienti anche strutture rudimentali e la prova della consapevolezza e partecipazione stabile dedotta da condotte significative.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Prevede i reati-fine (detenzione e spaccio); la ripetuta commissione di reati ex art. 73, specie se in concorso con gli stessi partecipi, costituisce elemento indiziario rilevante (ma non da solo automatico) ai fini della configurazione dell'associazione.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Richiamata come aggravante/elemento qualificante (nel testo è indicata come aggravazione); la sussistenza di aggregazioni strutturate influisce sulla valutazione della pericolosità e della durata della misura cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 311

    Indica il motivo di ricorso per Cassazione (nell'ambito della censura sulla decisione cautelare); utilizzato quale disposizione processuale invocata dal P.M.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione; richiamato per formulare le censure di violazione di legge e vizio di motivazione.

  • Disp. att. c.p.p., art. 173, co. 1

    Richiamata in relazione alla sintesi delle censure del P.M. (formalità del ricorso e richiami procedurali).

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, co. 1-ter

    Previsione procedurale cui la Corte ha richiamato per gli avvisi da dare in caso di annullamento con rinvio; richiede l'adempimento di informazioni alle parti.

  • Codice di procedura penale, art. 192, co. 2

    Richiamato per sottolineare che i criteri del giudizio di merito non sono applicabili al vaglio cautelare: per le misure cautelari è sufficiente l'emersione di elementi idonei a fondare una qualificata probabilità (gravi indizi), non i criteri probatori del giudizio definitivo.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) va valutata congiuntamente su tutti gli elementi (intercettazioni, osservazioni, ruoli, luoghi di detenzione, canali di approvvigionamento, vincoli familiari): il giudice non può adottare una valutazione frammentata.
  • Vincoli di parentela, l'uso stabile di un'abitazione come deposito/spaccio, canali di rifornimento consolidati, divisione di ruoli e la disponibilità reciproca di mezzi rappresentano indici rilevanti e, valutati nel loro complesso, possono integrare la "affectio societatis" anche se l'organizzazione è rudimentale.
  • La ripetuta commissione di reati-fine ex art. 73 in concorso con gli stessi partecipi è indice grave, preciso e concordante di partecipazione al reato associativo, purché valutata nel contesto complessivo e non assunta da sola come prova automatica dell'associazione.
  • Per l'adozione o il mantenimento di misure cautelari personali il grado di valutazione probatoria richiesto è inferiore a quello del giudizio di merito: è sufficiente qualunque elemento idoneo a fondare una qualificata probabilità della responsabilità (gravi indizi).
  • Il Pubblico Ministero ha interesse concreto a impugnare ordinanze del riesame che abbiano escluso aggravanti o circostanze rilevanti anche quando la misura cautelare sostanzialmente permane, perché l'estensione/qualificazione del capo può incidere sulla durata e sulla gravità della misura.
  • Il giudice deve motivare in modo organico e coerente: copie di stralci di atti e brani intercettati senza un percorso logico unitario sono motivo di annullamento per vizio di motivazione.

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