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Sentenza

Sentenza del 29/12/2022 n. 6466 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo Tributario - Iscrizione a ruolo - Tassatività casi impugnativa - Sussiste. (1° massima). Processotributario - Questioni rilevabili d'ufficio - Questioni diesclusiva rilevanza processuale - dovere di sottoporle alle parti ex art. 101c.p.c. - Esclusione. (2° massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione dell'iscrizione a ruolo e contestazione degli effetti dell'iscrizione; nel merito è stato valutato l'onere probatorio del debitore in relazione al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. 602/73 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021) e la rilevanza del contraddittorio rispetto a questioni di esclusiva rilevanza processuale

La decisione

la Corte ha stabilito che la possibilità di impugnare l'iscrizione a ruolo è tassativa e che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/73, il debitore che agisce in giudizio deve comprovare che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio con esclusivo riferimento agli interessi menzionati dalla norma; inoltre ha precisato che le questioni di esclusiva rilevanza processuale, essendo inidonee a mutare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite, non devono essere sottoposte alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. quando rilevate d'ufficio. Richiamate le SS.UU. 26283/2022 e le pronunce Cass. 6218/2019 e 30716/2018.

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/1973, art. 12, comma 4-bis

    il debitore che impugna l'iscrizione a ruolo deve dimostrare che dall'iscrizione derivi un pregiudizio con esclusivo riferimento agli interessi indicati nel comma; onere probatorio a carico del ricorrente

  • d.l. 146/2021, art. 3-bis

    art. 3-bis del d.l. 146/2021

    ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/73, applicabile anche ai processi pendenti secondo il richiamo giurisprudenziale

  • c.p.c., art. 101, comma 2

    art. 101, comma 2, c.p.c.

    la norma che disciplina l'obbligo di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio trova limite quando la questione è di esclusiva rilevanza processuale e non incide sul quadro fattuale o sulle prospettive della lite

Massime di principio

  • In un ricorso avverso iscrizione a ruolo il ricorrente deve documentare specificamente il pregiudizio previsto dal comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/73: senza tale prova l'impugnazione è più debole
  • Le ipotesi di impugnativa rispetto all'iscrizione a ruolo sono interpretate in modo restrittivo/tassativo: concentrare il ricorso sui motivi espressamente previsti dalla norma
  • Se il giudice solleva d'ufficio questioni di sola natura processuale che non mutano il quadro fattuale, non è obbligato a sottoporle preventivamente alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
  • Se una questione processuale può invece avere effetti sul merito o sul quadro fattuale della controversia, il contraddittorio deve essere garantito e la questione va sottoposta alle parti
  • Per evitare decadenze o inammissibilità, l'operatore che impugna l'iscrizione a ruolo deve porre attenzione ai presupposti formali e probatori introdotti dalla normativa recente (d.l. 146/2021) e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite

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