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Ordinanza

Ordinanza n. 462/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del Decreto del Ministro dell’Interno di respingimento della domanda volta ad ottenere la Cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, nr. 91, K10/-OMISSIS- emesso in data 26.02.2020, notificato alla ricorrente in data 18.09.2024

Giustizia amministrativa202412895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per presunti elementi di controindicazione penale non dichiarati nella domanda

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dall'esistenza di presunti elementi di controindicazione di carattere penale, che sarebbero emersi a carico della richiedente e non sarebbero stati dichiarati nella domanda. La ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto notizia dei reati contestati e ha prodotto il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, dai quali risultava l'assenza di pregiudizi a suo carico. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare, mediante acquisizione documentale, i fatti posti a fondamento del diniego, la documentazione del procedimento e, in particolare, l'eventuale comunicazione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso, ma ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare, entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione documentata sui fatti e sulle deduzioni poste a fondamento del diniego, l'intero fascicolo del procedimento, con particolare riferimento al preavviso di rigetto, nonché i certificati penali acquisiti dall'amministrazione. Il Collegio ha evidenziato che i certificati del casellario giudiziale possono avere contenuto diverso a seconda che siano richiesti da soggetti privati o pubblici, precisando che nel certificato richiesto dai soggetti pubblici possono essere riportate anche condanne estinte o soggette a non menzione ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 313/2002. La trattazione del merito è stata rinviata al 24 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana, il cui diniego è stato impugnato.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di acquisire dall'amministrazione una relazione e la documentazione necessaria per la decisione; la disposizione è stata applicata per ordinare il deposito della relazione sui fatti, del fascicolo procedimentale e dei certificati penali.

  • art. 39 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 313

    È richiamato per evidenziare che il certificato del casellario giudiziale richiesto dai soggetti pubblici può riportare anche condanne estinte e condanne per le quali è prevista la non menzione.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Sono richiamati nell'ordinanza nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori e dell'acquisizione di documenti e informazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il diniego di cittadinanza è fondato su presunte controindicazioni penali contestate dal richiedente mediante la produzione di certificati giudiziali negativi, il giudice può disporre l'acquisizione della relazione dell'amministrazione, dell'intero fascicolo procedimentale e dei certificati penali in possesso dell'amministrazione, prima di decidere il merito.
  • Ai fini della verifica delle risultanze penali rilevanti per un procedimento amministrativo, il contenuto dei certificati giudiziali può variare in relazione al soggetto richiedente; pertanto, il giudice deve poter esaminare anche i certificati richiesti dall'amministrazione, nei quali possono risultare condanne estinte o soggette a non menzione per i certificati richiesti da privati.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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