Cassazione Civile, Ordinanza n. 17466/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Una società, quale cessionaria di parte di un credito IVA maturato nell'anno 2000 da una società fallita, aveva chiesto all'Amministrazione finanziaria il rimborso del credito ceduto e il pagamento degli interessi. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva proposto ricorso, rigettato in primo grado e poi in appello. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di cedere parzialmente il credito IVA e, quindi, di ottenerne il rimborso in qualità di cessionaria. La questione centrale era se, in materia di IVA, il credito risultante da dichiarazione potesse essere ceduto anche solo in parte oppure dovesse necessariamente essere trasferito per intero.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l'art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70/1988, nel riconoscere la cedibilità del credito IVA e nel tutelare l'Amministrazione consentendole di ripetere le somme anche dal cessionario, non pone alcun divieto di cessione parziale. Ha inoltre osservato che la disciplina limitativa prevista per i crediti d'imposta in materia di imposte dirette, contenuta nel d.m. n. 384/1997, non è estensibile all'IVA, perché riferita a un diverso sistema impositivo e a una specifica regolazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come vizio denunciato per violazione di legge.
art. 5, comma 4-ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70
«Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito»
la norma presuppone e implicitamente riconosce la cedibilità del credito IVA; non introduce un limite alla cessione parziale.
art. 12-sexies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34
ha esteso il riferimento normativo anche alla cessione del credito chiesto a rimborso in sede di liquidazione trimestrale, confermando la logica di piena cedibilità.
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come disposizione di sistema rispetto ai rimborsi IVA e alle garanzie.
d.m. n. 384/1997
norma attuativa in materia di imposte dirette; prevede, per quei crediti, la regola dell'intero ammontare e alcune deroghe, ma non si applica ai crediti IVA.
artt. 43-bis e 43-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
costituiscono la base normativa attuata dal d.m. n. 384/1997 in tema di cessione di crediti tributari relativi alle imposte dirette.
art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per la struttura dell'IVA, basata sulle singole operazioni imponibili e sui relativi corrispettivi.
art. 27 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per il meccanismo dei versamenti e delle liquidazioni periodiche IVA.
art. 3 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per mostrare che nelle imposte dirette la base imponibile è unitariamente determinata sul reddito complessivo.
art. 7 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato in relazione al periodo d'imposta annuale delle persone fisiche.
art. 75 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato in relazione alla determinazione del reddito complessivo netto delle società.
art. 76 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per il collegamento tra periodo d'imposta e determinazione del reddito delle società.
Massime di principio
- In materia di IVA, la disciplina della cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale non contiene un divieto di cessione parziale: in assenza di espressa limitazione normativa, il credito può essere trasferito anche solo pro quota.
- La previsione che consente all'Ufficio di ripetere dal cessionario le somme rimborsate opera come garanzia dell'Amministrazione e conferma, implicitamente, la legittimità della cessione del credito IVA.
- Le limitazioni previste per la cessione dei crediti tributari in materia di imposte dirette non sono estensibili analogicamente ai crediti IVA, trattandosi di sistemi impositivi diversi e di discipline speciali autonome.
- Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso introduttivo.
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