Cassazione Civile, Ordinanza n. 25335/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una ditta fornitrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura e posa in opera di manufatti in pietra. L'intimato propose opposizione deducendo l'inadempimento del venditore per gravi vizi del marmo e della posa, chiedendo la risoluzione del contratto. Il tribunale accolse in parte le doglianze, ma la corte d'appello riformò la decisione e rigettò l'opposizione e la riconvenzionale, ritenendo: che vi fossero stati più contratti di fornitura; che non risultasse una tempestiva denuncia dei vizi per quasi tutte le forniture; che una sola soglia fosse stata tempestivamente sostituita; che il camino non presentasse vizi rilevanti; che per alcune soglie e gradini i difetti fossero presenti ma non tali da rendere i beni inidonei all'uso. Il ricorrente ha proposto tre motivi: violazione degli artt. 1495 e 1491 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla riconoscibilità e tempestività della denuncia dei vizi, sulla decadenza e sulla prescrizione dell'azione di garanzia; omesso esame di un fatto decisivo e mancato esame del riconoscimento dei vizi per facta concludentia; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata valutazione della CTU e della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente inammissibili i motivi di ricorso perché diretti non a denunciare vere violazioni di legge, ma a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze della CTU e delle prove testimoniali. Ha rilevato che la corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, escludendo la tempestiva denuncia dei vizi entro gli otto giorni e, comunque, la prova dell'esercizio dell'azione entro il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. Per una singola soglia la sostituzione era avvenuta tempestivamente, ma ciò non mutava l'esito complessivo. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., spiegando che tale norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non quando seleziona e valuta diversamente le prove offerte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
regola la decadenza dalla garanzia per vizi e la prescrizione annuale dell'azione; l'acquirente deve provare la tempestiva denuncia quando il venditore eccepisca la tardività, e l'azione va esercitata entro un anno dalla consegna o dalla scoperta dei vizi se riconosciuti.
art. 1491 c.c.
richiamato in relazione alla garanzia per vizi e alla riconoscibilità dei difetti della cosa venduta.
art. 115 c.p.c.
è violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non è denunciabile la semplice diversa ponderazione delle prove di parte.
art. 116 c.p.c.
la valutazione comparativa delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge, salvo specifiche ipotesi di prova legale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
non può essere utilizzato per censurare una rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, secondo il regime successivo a Cass. S.U. 8053/2014.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, se il venditore contesta la tardività della denuncia, grava sull'acquirente l'onere di provare di aver denunciato i vizi nel termine di legge, poiché la tempestività della denuncia è condizione per l'esercizio dell'azione.
- La censura in cassazione non può limitarsi a chiedere una nuova valutazione delle prove o della CTU: quando la corte di merito ha accertato in fatto la mancanza di tempestiva denuncia o la insussistenza di vizi rilevanti, tale accertamento è insindacabile se non nei limiti del rigoroso vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi eccezionali, quando il giudice fondi la decisione su prove non dedotte dalle parti o attribuisca valore a prove legali in modo contrario alla legge; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Il riconoscimento o la sostituzione del bene da parte del venditore può rilevare ai fini della singola fornitura, ma non esonera l'acquirente dall'onere di dimostrare la tempestiva proposizione della garanzia e il rispetto del termine annuale di prescrizione per l'azione.
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