Cassazione Penale, Ordinanza n. 25762/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La rappresentante legale di una società ha impugnato il decreto del Tribunale di Catania con cui, nell'ambito di una procedura di prevenzione patrimoniale promossa nei confronti di un terzo, era stata negata l'ammissione del credito vantato dalla società nei confronti di una società le cui quote e il patrimonio erano stati sottoposti a confisca totalitaria. Nel ricorso si deducevano violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendosi che il credito fosse stato ritenuto strumentale alla pericolosità sociale del proposto e non assistito da buona fede. La Corte, però, ha rilevato che l'impugnazione investiva anche profili di logicità e completezza della motivazione, quindi non era un ricorso diretto in cassazione ma andava qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente.
La decisione
La Corte ha qualificato l'impugnazione non come ricorso per cassazione, ma come opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania - sezione misure di prevenzione. In sostanza non ha esaminato nel merito le doglianze sulla motivazione e sulla buona fede del credito, perché l'atto introduttivo era stato incanalato nel rimedio processuale corretto davanti al giudice della prevenzione che ha disposto la confisca.
Norme richiamate
art. 59, commi 6 e 9, d.lgs. n. 159 del 2011
Il creditore che contesti il provvedimento di mancata ammissione del credito deve proporre opposizione al tribunale che ha disposto la confisca; solo contro la decisione resa sull'opposizione è ammesso il ricorso per cassazione.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la decisione sull'opposizione può essere proposto per tutti i motivi previsti da questa disposizione.
artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011
Non sono applicabili, nel caso descritto, perché limitano i motivi deducibili alla sola violazione di legge in ipotesi diverse da quella disciplinata dall'art. 59.
Massime di principio
- Quando un creditore impugna il diniego di ammissione del proprio credito in una procedura di prevenzione patrimoniale, il rimedio va individuato in base alla natura del provvedimento e alla fase del procedimento: se si contesta il decreto del giudice delegato, l'atto deve essere qualificato come opposizione davanti al tribunale della prevenzione.
- Avverso il provvedimento del giudice delegato in materia di ammissione dei crediti non è immediatamente proponibile ricorso per cassazione per vizi di motivazione; il controllo di legittimità è differito alla sola decisione resa sull'opposizione.
- Nel sistema del codice antimafia, la disciplina speciale che limita i motivi di ricorso alla sola violazione di legge non si applica quando la legge prevede espressamente un'opposizione al tribunale competente prima del giudizio di legittimità.
- La qualificazione dell'impugnazione dipende dal contenuto sostanziale delle censure proposte: se esse investono anche la logicità e la compiutezza della motivazione, il rimedio va trattato secondo il modulo processuale previsto dalla disciplina speciale, e non come ricorso diretto in cassazione.
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