Sentenza n. 1419/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla sentenza n.704/2024 pubblicata in data 2.7.2024, dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00. La sentenza non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, al pagamento di quanto dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato il rispetto dei termini processuali applicabili all'azione di ottemperanza e ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata all'amministrazione il 2 luglio 2024, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario del beneficio, con interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione pecuniaria fungibile e non potendo l'amministrazione trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori di legge, per spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: ... c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per tre anni scolastici.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all'amministrazione, e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato.
- Quando il termine temporale stabilito dal giudice per fruire di un beneficio non può più essere rispettato a causa dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, se il beneficio ha natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i compiti, per assicurare l'esecuzione in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
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