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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12534/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12-13/10/2021 del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 06/09/2021 del GIP di Castrovillari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorso riguarda in particolare i capi 24 e 26 della rubrica: 1) Capo 24: censura della utilizzabilità, anche in fase cautelare, delle dichiarazioni rese dal co-indagato Gianluca Abate, poiché tali dichiarazioni non sarebbero state verbalizzate ma solo riportate in un'annotazione di polizia giudiziaria (presunta violazione degli artt. 63 e 350 c.p.p.) e, inoltre, sarebbe dubbia la loro spontaneità essendo possibile che l'Abate sia stato sollecitato dalla PG dopo il sequestro dei 30 grammi rinvenuti. 2) Capo 26: vizi di motivazione, travisamento e omissione nella valutazione delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese da terzi (La Grotta, Pisano, Marino), nonché mancata considerazione del valore difensivo delle dichiarazioni rese successivamente da La Grotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i rilievi relativi all'utilizzabilità delle dichiarazioni di Abate poiché: a) la giurisprudenza consente l'uso, in sede cautelare, delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria anche se riportate in annotazioni o informative, purché sia possibile accertarne la spontaneità; b) la mancata autonoma verbalizzazione non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova, essendo il requisito decisivo la riconoscibilità della spontaneità; le deduzioni difensive in tal senso erano valutazioni di fatto e quindi inammissibili in questa sede. I motivi attinenti all'interpretazione delle intercettazioni sono stati dichiarati inammissibili perché costituiscono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e non sindacabili in Cassazione salvo travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione, circostanze non dimostrate dal ricorrente. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente di censurare in Cassazione motivi relativi alla violazione di norme processuali; in questo caso richiamato quale lettera invocata dal ricorrente per formulare le proprie doglianze

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Regola le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria; la Corte afferma che tali dichiarazioni possono essere utilizzate in fase cautelare se è possibile accertarne la spontaneità, anche se non verbalizzate autonomamente

  • art. 357, comma 2, cod. proc. pen.

    Impone l'obbligo per la polizia giudiziaria di redigere verbale di attività non ripetibili e delle dichiarazioni; la Corte precisa che la mancata redazione del verbale non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in tema di traffico e detenzione di stupefacenti; indica il reato per il quale il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare

  • art. 141-bis cod. proc. pen.

    Norma citata per evidenziare che quando il legislatore impone espressamente una specifica forma a pena di inutilizzabilità, ciò è chiaramente indicato; nel caso delle dichiarazioni spontanee non è previsto tale regime di nullità

  • art. 503, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare che la mancata verbalizzazione può incidere su specifici adempimenti (es. contestazioni previste dall'art. 503) ma non determina di per sé l'inutilizzabilità della dichiarazione

  • art. 479 cod. pen. (cpv.)

    Richiamata in relazione alla responsabilità penale per falsità ideologica del pubblico ufficiale che redige l'annotazione; la Corte sottolinea che l'annotazione resa da un pubblico ufficiale è un documento affidabile e la sua falsità è sanzionata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile e il pagamento alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente oneri e sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria e riportate in annotazioni o informativi possono essere utilizzate in fase cautelare purché sia possibile accertarne la spontaneità; la mancata autonoma verbalizzazione non comporta automaticamente inutilizzabilità
  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione può sindacare tale valutazione solo in presenza di travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione
  • Le censure che richiedono una rivalutazione fattuale degli elementi probatori (es. spontaneità delle dichiarazioni, significato delle conversazioni intercettate) sono generalmente inammissibili in sede di legittimità
  • Per contestare efficacemente la utilizzabilità di dichiarazioni annotate dalla PG occorre fornire elementi concreti che dimostrino coartazione, sollecitazione o incongruenze tali da mettere in dubbio la spontaneità; mere ipotesi difensive non bastano
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una somma per la Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è dunque necessario valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione

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