Cassazione Penale, Sentenza n. 8993/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) vizio di motivazione per mancata valutazione della tesi difensiva sulla fittizietà delle domande di nullaosta per lavoro presentate a nome di datori di lavoro terzi; (2) travisamento della prova con riferimento a deposizioni testimoniali, presunte dichiarazioni confessorie e conversazioni intercettate, nonché lettura parcellizzata delle intercettazioni; (3) illegittimità del trattamento sanzionatorio applicato (applicazione della disciplina prevista dalla legge 15 luglio 2009 n.94) perché l'azione si sarebbe esaurita nel 2007 e non nel 2011; (4) omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante per il concorso di tre o più persone, nonostante l'assoluzione di un coimputato; (5) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, per non aver valutato l'incensuratezza e l'assenza di precedenti e per avere enfatizzato aspetti che sarebbero comunque costitutivi del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi di doglianza, confermando la ricostruzione probatoria dei giudici di merito (documenti rinvenuti nell'abitazione, dichiarazioni di terzi come Valtellina, intercettazioni che indicavano l'esistenza di un corrispettivo), e ha escluso un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie. Ha inoltre affermato la legittimità dell'applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta (legge 15/2009) perché la condotta contestata era protratta fino al 2011 e ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alle attenuanti per mancanza di interesse concreto. Pertanto la sentenza di merito è stata integralmente confermata: condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con rideterminazione della pena in sei anni e otto mesi di reclusione e multa di euro 600.000,00; il reato previsto dall'art. 326 cod. pen. era già stato dichiarato prescritto in sede di appello e ciò non è stato rimesso in discussione in Cassazione.
Norme richiamate
art. 326 cod. pen.
Il reato relativo alla rivelazione di notizie d'ufficio era stato dichiarato prescritto dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha rimesso in discussione tale declaratoria.
art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998
Normativa sul favoreggiamento dell'immigrazione: la Corte ha ritenuto integrato il reato e applicabile l'aggravante del comma 3-ter, che comporta un aumento obbligatorio della pena (incremento minimo di 1/3) quando ricorrono le condizioni previste.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Il giudice di primo grado aveva unificato più fatti per l'applicazione dell'art. 81 comma 2; la relativa valutazione non è stata censurata con successo in cassazione.
legge 15 luglio 2009 n. 94
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta perché la condotta contestata non si era esaurita nel 2007 ma si era protratta fino al 2011, come emerso dalle intercettazioni; pertanto è legittimo applicare la nuova disciplina al trattamento della pena.
art. 133 cod. pen.
Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la valutazione dell'eventuale concessione o diniego è un giudizio di fatto del giudice del merito e la Cassazione lo sindaca solo se la motivazione è contraddittoria o omissiva; nel caso la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Regole sul gravame per travisamento della prova in cassazione: in caso di doppia conforme il ricorso per travisamento è ammissibile solo se si dimostra che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudizio di secondo grado; ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Massime di principio
- La Cassazione non rivede la valutazione di merito sui fatti quando esista una piattaforma probatoria coerente e adeguatamente motivata (documenti, dichiarazioni, intercettazioni): i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili o infondati.
- Per dedurre travisamento della prova in presenza di pronunce di primo e secondo grado conformi ('doppia conforme') occorre dimostrare che la Corte d'appello ha introdotto un dato probatorio inesistente o ha valutato per la prima volta una prova decisiva; altrimenti il motivo è precluso in Cassazione.
- L'applicazione di una disciplina sanzionatoria sopravvenuta è legittima se la condotta contestata si è protratta nel tempo fino a quando la nuova norma era già in vigore; la data di singoli atti (es. invio telematico) non è esclusiva se l'azione complessiva continua.
- La sussistenza di aggravanti richiede una motivazione puntuale: se il giudice di merito illustra chiaramente quale aggravante ha ritenuto prevalente e perché, la Cassazione non può sostituirsi nella valutazione.
- Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche è un apprezzamento del fatto riservato al giudice di merito; la censura in Cassazione ha successo solo se si dimostra che la motivazione è contraddittoria, omessa o manifestamente illogica.
- Le conversazioni intercettate, se coerenti con altri elementi (documenti rinvenuti, dichiarazioni di terzi), possono costituire elemento probatorio determinante per ricostruire la finalità lucrativa dell'attività contestata.
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