Cassazione Civile, Ordinanza n. 27336/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso, poi respinta per silenzio-rifiuto, per ottenere la restituzione di una somma versata a titolo di maggiore IRPEG, sostenendo che l'IRAP non fosse deducibile dalla base imponibile dell'imposta sui redditi in contrasto con l'art. 53 Cost. Dopo un primo accoglimento parziale e una successiva riforma in appello, la causa era stata già decisa in cassazione con rinvio limitato ai soli effetti della disciplina sopravvenuta sulla deducibilità dell'IRAP relativa al costo del personale. In sede di rinvio la CTR ha rigettato nuovamente l'appello della contribuente, ritenendo che i versamenti IRAP del 2004 fossero fuori dall'ambito temporale della retroattività prevista dalla nuova disciplina. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo che le spettasse comunque il rimborso anche per quella quota di imposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse già stata definita dalla precedente sentenza rescindente, la quale aveva delimitato il giudizio di rinvio e aveva affermato espressamente che la richiesta di rimborso riguardava versamenti IRAP del 2004, quindi anteriori al periodo coperto dalla retroattività dell'art. 2, comma 1 quater, del d.l. n. 201 del 2011. Il giudice di rinvio non poteva dunque riesaminare o ampliare il perimetro fissato dalla precedente decisione di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
richiamato dalla contribuente a sostegno della tesi di incostituzionalità dell'indeducibilità dell'IRAP dall'IRPEG
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997
disposizione che prevedeva l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi, oggetto della censura del contribuente
art. 6 d.l. n. 185 del 2008
richiamato per il parziale rimborso riconosciuto in primo grado nella misura del 10%
art. 2 d.l. n. 201 del 2011
ha introdotto la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi di un importo pari all'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente
art. 2, comma 1 quater, d.l. n. 201 del 2011
ha limitato retroattivamente l'applicazione della deducibilità ai periodi d'imposta per i quali, alla data del 28 dicembre 2011, fosse ancora pendente il termine per la domanda di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
indicato come norma che fissa il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato
art. 2 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
la Corte ha ribadito che la sua portata retroattiva non copre i versamenti IRAP del 2004 oggetto dell'istanza di rimborso
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai limiti oggettivi e soggettivi fissati dalla sentenza di cassazione rescindente e non può rimettere in discussione il principio di diritto ivi affermato, neppure alla luce di successivi arresti giurisprudenziali.
- Se la sentenza di cassazione ha accertato che i fatti rilevanti sono collocati fuori dall'ambito temporale di applicazione retroattiva di una norma sopravvenuta, il giudice di rinvio deve attenersi a tale premessa e negare il beneficio richiesto.
- La violazione del perimetro del giudizio di rinvio non integra un motivo idoneo a superare il vincolo derivante dalla precedente decisione di legittimità.
- Quando l'istanza di rimborso riguarda periodi d'imposta non compresi nella retroattività prevista dalla legge, il diritto al rimborso non può essere riconosciuto sulla base della nuova disciplina.
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