Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09102/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Due soggetti, destinatari di un decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, proposero opposizione contestando la pretesa creditoria. Il Tribunale dichiarò improcedibile l’opposizione perché la domanda di mediazione, disposta dal giudice, era stata presentata oltre il termine assegnato. La Corte d’Appello confermò ritenendo perentorio il termine di 15 giorni per avviare la mediazione. In Cassazione i ricorrenti dedussero, con un primo motivo, violazione delle norme sulla mediazione delegata e delle regole sui termini processuali, sostenendo che il termine di 15 giorni non fosse perentorio e che, comunque, nel caso concreto il ritardo di pochi giorni non avesse inciso sulla durata del processo, poiché la mediazione si era conclusa prima dell’udienza fissata. Con il secondo motivo lamentarono violazione di legge e vizio motivazionale per contraddittorietà della decisione d’appello, che da un lato avrebbe riconosciuto l’assenza di dilatazione dei tempi processuali e dall’altro avrebbe ugualmente confermato l’improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, richiamando il proprio recente orientamento secondo cui, nella mediazione demandata dal giudice, non è perentorio il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda; ciò che conta, ai fini della condizione di procedibilità, è che la procedura di mediazione sia utilmente esperita prima dell’udienza di rinvio fissata dal giudice. Ha inoltre rigettato l’eccezione della banca di tardività del ricorso, ritenendo non provata in modo completo la notifica della sentenza ai fini del termine breve. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per l’esame del merito e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata dai ricorrenti per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 5, D.Lgs. 28/2010

    Per la mediazione demandata dal giudice non è perentorio il termine di 15 giorni per depositare la domanda; ai fini della procedibilità rileva l’utile esperimento della mediazione entro l’udienza di rinvio.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel denunciare l’erronea qualificazione come perentorio del termine assegnato.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel denunciare l’erronea qualificazione come perentorio del termine assegnato.

  • L. 53/1994, art. 3-bis

    La notificazione della sentenza via PEC può far decorrere il termine breve per impugnare, se corredata dalla documentazione prescritta.

  • D.L. 179/2012, art. 16 quater

    Norma richiamata per la disciplina della notifica a mezzo PEC e della sua idoneità a far decorrere il termine breve.

  • D.L. 179/2012, art. 16 undecies

    Per la notifica di atto non nativamente informatico è necessaria la copia informatica dell’atto analogico con attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Nella mediazione demandata dal giudice, la condizione di procedibilità è soddisfatta se la procedura di mediazione viene utilmente svolta e si conclude prima dell’udienza di rinvio, anche quando la domanda sia stata presentata oltre il termine di 15 giorni indicato nell’ordinanza.
  • Il termine assegnato dal giudice per l’avvio della mediazione demandata non ha natura perentoria in mancanza di una espressa previsione sanzionatoria di improcedibilità.
  • In un procedimento di mediazione deformalizzato, non può attribuirsi rilievo decisivo alla sola tardiva attivazione quando l’attività conciliativa si sia comunque svolta senza pregiudizio per il processo e secondo la sua funzione deflattiva.
  • La notificazione della sentenza via PEC è idonea a far decorrere il termine breve per ricorrere per cassazione solo se la parte che eccepisce la tardività fornisce prova completa e rituale della notifica, comprensiva della documentazione richiesta dalla disciplina tecnica applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.