Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18942/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento, in via privilegiata, di ulteriori crediti rispetto a quelli già ammessi: residuo TFR da trasferire al fondo complementare, premio di produzione e indennità per lavori nocivi. In sede di rinvio, il Tribunale ha riconosciuto solo parte dell’indennità per lavori nocivi, liquidandola dal gennaio 2005 e non per tutto il periodo richiesto, sulla base degli elementi documentali ritenuti rilevanti. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla Cassazione sul riparto dell’onere della prova in tema di indennità per lavori nocivi, sostenendo che, una volta pacifica la qualifica di operaio resinatore e la nocività/pericolosità della mansione, spettasse alla curatela provare i giorni e le ore in cui la prestazione fosse stata resa senza rischio, e che quindi l’indennità dovesse essere riconosciuta sin da giugno 2004; in subordine ha chiesto la correzione di errore materiale, perché il Tribunale, pur richiamando una perizia di parte che quantificava l’indennità in euro 6.355,50, l’aveva liquidata in euro 4.320,94; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l’asserita illegittima compensazione delle spese del giudizio di rinvio, in mancanza di reciproca soccombenza; (3) nullità per omessa pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo, che sarebbero state espressamente domandate nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo e ha accolto parzialmente il primo limitatamente alla correzione dell’errore materiale; ha rigettato il secondo motivo e la restante parte del primo. Ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti accolti e, decidendo nel merito, ha corretto il dato numerico del provvedimento di rinvio: dove risultava scritto euro 4.320,94 doveva leggersi euro 6.355,50. Ha inoltre ritenuto fondata la censura sull’omessa pronuncia sulle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo, richiamando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’effetto espansivo della cassazione parziale sulle statuizioni dipendenti, con potere del giudice di rinvio di rideterminare integralmente le spese. Le spese dell’intero processo sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    vincolo posto dall’ordinanza di legittimità rescindente

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto enunciato, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente, entro i limiti degli accertamenti già compresi nella pronuncia di cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di indennità per lavori nocivi, una volta accertata la qualifica del lavoratore e la natura nociva/pericolosa della prestazione, grava sul datore di lavoro o sulla curatela l’onere di provare i fatti estintivi o modificativi della pretesa, ossia i giorni e gli orari in cui la prestazione sia stata resa senza il fattore di rischio.

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione di errore materiale davanti al giudice a quo non è praticabile quando il vizio sia denunciato in cassazione insieme ad altri motivi e il giudice di legittimità possa procedere direttamente alla correzione per esigenze di economia processuale e ragionevole durata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo la diversa regolazione consentita dalla legge e dalla ricorrenza di presupposti legittimi di compensazione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La reciproca soccombenza può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese quando vi siano più domande contrapposte o l’unica domanda articolata in più capi sia accolta solo in parte.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; l’omessa statuizione su una domanda di spese integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    La cassazione parziale spiega effetto espansivo sulle parti della decisione dipendenti da quella cassata, incluse le statuizioni sulle spese, che il giudice di rinvio può rinnovare integralmente in base all’esito finale della lite.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo possono giustificare la correzione diretta dell’errore materiale da parte della Cassazione quando non sia pregiudicato il diritto di difesa.

Massime di principio

  • In materia di rinvio dopo cassazione, il giudice di rinvio deve attenersi non solo al dictum della Corte, ma anche ai presupposti logico-giuridici che lo sorreggono, senza riaprire questioni già coperte dall’annullamento rescindente.
  • Quando il diritto a un’indennità dipende da una mansione pacificamente nociva o pericolosa, la prova dei fatti che escludono o limitano il diritto grava sulla parte che li eccepisce come modificativi o estintivi, non sul creditore.
  • L’errore materiale di liquidazione che emerga dagli atti e venga denunciato insieme ad altri motivi di ricorso può essere corretto direttamente dalla Cassazione, ove ciò risponda a economia processuale e non leda il contraddittorio.
  • La compensazione delle spese è legittima anche in caso di accoglimento solo parziale di una domanda articolata in più capi, poiché ciò integra reciproca soccombenza.
  • La cassazione parziale travolge anche le statuizioni sulle spese dipendenti dal capo cassato; il giudice di rinvio deve quindi rideterminarle in modo coerente con l’esito complessivo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.