Cassazione Penale, Sentenza n. 18251/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per ricettazione (motore con codice alfanumerico contraffatto montato sulla sua auto) sostenendo violazioni di legge e carenza di motivazione: contestava l'applicabilità dell'art. 648 c.p. (asserendo che il motore non sarebbe "proveniente da delitto" e che l'alterazione non sarebbe stata materialmente realizzata da lui), richiamava vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e)), deduceva errata applicazione dell'art. 133 c.p. in tema di determinazione della pena e richiamava art. 192 c.p.p.; chiedeva annullamento della sentenza per insufficienza probatoria e sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito che, anche per via della "doppia conforme", aveva correttamente inferito la conoscenza dell'illiceità dalla presenza del motore con dati identificativi alterati e dall'assenza di prova della legittimità del possesso da parte dell'imputato. Ha altresì confermato la legittimità del trattamento sanzionatorio: la pena (6 mesi di reclusione e €200 di multa) è ben al di sotto della media edittale e la motivazione indicante la pena "congrua" è sufficiente. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Le doglianze dirette a una diversa valutazione della prova sono inammissibili in cassazione salvo che emergano vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali; le lettere contestate (b, c, e) sono state ritenute inesistenti nelle censure che si limitano a rimettere in discussione la valutazione probatoria.
art. 648 c.p. (ricettazione)
La Corte conferma che l'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche per via indiziaria: il possesso di un bene con dati identificativi alterati e l'impossibilità di fornire una spiegazione attendibile della provenienza costituiscono indice della conoscenza dell'illiceità; il possessore non riesce a esonerarsi dall'accusa se non dimostra la legittimità del possesso.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è vicina al minimo edittale la motivazione può essere sintetica (es. definizioni come "pena congrua") e risulta sufficiente salvo casi di pena chiaramente sproporzionata rispetto alla media.
art. 192 c.p.p. comma 1
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova; la Corte non ha ritenuto che lo stesso fosse stato violato: è ammessa la valutazione indiziaria e il rigetto dell'eccezione del ricorrente sulla carenza di prova.
art. 491 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente (falsità materiale) come possibile requalificazione; la Corte osserva che l'imputato stesso ha dichiarato di non aver materialmente eseguito la contraffazione, per cui la fattispecie configurata resta la ricettazione e non la falsità materiale a carico dell'imputato.
art. 616 c.p.p. comma 1
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in relazione all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La conoscenza dell'illiceità del bene nella ricettazione può essere desunta anche da elementi indiretti: possesso di parti con identificazione alterata e mancanza di una spiegazione credibile sovvertono la presunzione di legittimità del possesso.
- In Cassazione non è consentito ribaltare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito se la motivazione è coerente e priva di manifesta illogicità: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione sono inammissibili.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è applicata in misura prossima al minimo edittale una motivazione sintetica (es. "pena congrua") è generalmente sufficiente.
- Se l'imputato non ha materialmente effettuato la contraffazione, ciò non esclude la ricettazione se sussistono chiari indizi della provenienza illecita e l'imputato non prova l'acquisto legittimo.
- Chi detiene un veicolo o sue parti con dati identificativi alterati ha l'onere probatorio di dimostrare la legittimità dell'acquisizione; la mera dichiarazione generica di acquisto (es. da un ferrovecchio) senza dettagli può non essere sufficiente per escludere la responsabilità.
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