Cassazione Penale, Sentenza n. 4786/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la condanna si fonda quasi esclusivamente sulla dichiarazione della persona offesa e su un teste (Picascia) ritenuto inaffidabile; 2) violazione delle regole probatorie nella valutazione della testimonianza della parte offesa per mancanza di riscontri esterni; 3) errata qualificazione del fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sostenendo che l'imputato agiva per recuperare un credito derivante da un rapporto lavorativo pregresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sussistente una "doppia conforme" tra primo grado e appello e ha qualificato come aspecifici e manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la Corte di appello ha fornito motivazione coerente e non confutata dal ricorrente e che la testimonianza della persona offesa è stata adeguatamente corroborata da riscontri obiettivi (deposizione di Castellino Michelangela, referto e relazione medico-legale, dichiarazioni del teste Picascia sulle schede non funzionanti). Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha confermato la qualificazione come estorsione perché la violenza e le minacce esercitate (percuotimenti, esibizione di arma, frase "provvedi a questo pagamento") dimostrano il dolo estorsivo che non può essere giustificato dall'asserita pretesa creditizia priva di documentazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; rifusione alle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen. (lesioni)
Norma richiamata nel capo di imputazione originario relativo alle lesioni; la condanna per tale reato in parte è stata dichiarata estinta per prescrizione in sede di merito.
art. 61 n. 2 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Richiamata nel capo di imputazione originario come circostanza rilevante ai fini della determinazione della pena.
art. 110, art. 56, art. 629, secondo comma, cod. pen. (concorso di persone e estorsione)
Norme che definiscono la fattispecie di estorsione contestata e il concorso di persone; la Corte ha confermato la sussistenza del dolo di estorsione ai sensi di tali disposizioni.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (regole sulla testimonianza)
La Corte sottolinea che le regole di cui all'art. 192(3) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono da sole fondare la condanna se il giudice ne verifica e motiva la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, eventualmente corroborandole con riscontri esterni.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (inammissibilità per aspecificità dei motivi)
Richiamato per affermare che i motivi che riproducono o ignorano le valutazioni del giudice di merito senza confutazione specifica sono aspecifici e portano all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen. (oneri per le spese)
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda disposta a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.
Sezioni Unite, sent. n. 29541 del 16/07/2020 (giurisprudenza sul dolo di estorsione)
La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sulla valutazione, secondo le ordinarie regole probatorie, degli elementi esteriori della condotta: la gravità della violenza/minaccia e la sistematicità possono indicare il dolo estorsivo anche in presenza di una pretesa di credito.
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa può, se ritenuta credibile e adeguatamente motivata dal giudice, costituire da sola base di condanna, anche se la parte offesa è anche parte civile; tuttavia il giudice di merito deve valutare con maggiore rigore la credibilità e, se opportuno, cercare riscontri esterni.
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione in fatto una ricostruzione probatoria congruamente motivata dal giudice di merito; i motivi che semplicemente ripropongono questioni già decise in appello senza confutazione specifica sono aspecifici e portano all'inammissibilità.
- La distinzione tra estorsione ed esercizio di un diritto va operata valutando il fine dell'agente attraverso elementi esteriori della condotta: violenza e minacce di particolare intensità o sistematicità possono trasformare una pretesa di pagamento in estorsione, soprattutto se la pretesa è priva di sufficiente documentazione oggettiva.
- Quando si contesta la valutazione della attendibilità di testimoni o della persona offesa in Cassazione, è essenziale individuare e argomentare specifiche contraddizioni manifesto-illogiche nella motivazione di merito; l'asserita inattendibilità generica non è sufficiente.
- Le conseguenze in termini di spese e sanzioni processuali per ricorsi inammissibili sono concrete: oltre al pagamento delle spese processuali, può essere disposta ammenda e condanna a rifondere le spese della parte civile.
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