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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51319/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per estorsione (art. 629 c.p.) aggravata dall'uso del metodo mafioso; il ricorrente deduceva: 1) vizi di motivazione e violazione di legge relativi alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della persona offesa (presunte discrasie tra le deposizioni di Salvatore e Vincenzo Borrelli, cancellazione di messaggi minatori non verificabili, mancata verifica degli accrediti su carte Postepay); 2) errata qualificazione della fattispecie (si sarebbe dovuto procedere per art. 393 c.p. - esercizio arbitrario delle proprie ragioni - in quanto l'agente sarebbe stato un "terzo" a sostegno del creditore); 3) illegittimo riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416‑bis, comma 1 c.p.), poiché non sarebbe stata dimostrata l'utilizzazione di modalità tipicamente mafiose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: la contestazione della valutazione della capacità dimostrativa delle prove rientra nella sfera del giudizio di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità; le dichiarazioni della persona offesa, pur soggette a controllo rigoroso, possono da sole fondare la condanna se credibili e riscontrate fra loro. Secondo motivo: manifestamente infondato; il ricorrente non ha agito solo a favore del creditore ma per un proprio profitto (esigendo mille euro in più), quindi non sussiste la riqualificazione in art. 393 c.p. Terzo motivo: infondato; l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente riconosciuta in ragione delle modalità intimidatorie e del richiamo al controllo territoriale da parte di esponenti mafiosi (Baldassare Massimiliano), senza che fosse necessario dimostrare l'appartenenza associativa. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che punisce l'estorsione; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri testimoniali fossero sufficienti a fondare la condanna per estorsione

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamata nella prospettazione della riqualificazione; la Corte ha escluso l'applicazione perché il ricorrente non si è limitato a sostenere la pretesa del creditore ma ha perseguito un utile proprio (maggiorazione della somma)

  • art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso; la Corte la interpreta come applicabile quando la violenza o la minaccia assumono caratteristiche tipiche mafiose, senza necessità di provare l'esistenza di un'associazione mafiosa: rilevano la provenienza intimidatoria e i riferimenti al controllo territoriale da parte di esponenti mafiosi

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamata nel senso che le regole contenute non si applicano alle dichiarazioni della vittima: le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e attendibili, costituire fonte autonoma di prova

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; citata nella fase introduttiva del procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarata inammissibilità del ricorso, ossia condanna alle spese e possibile versamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per liquidare euro 3.000 a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito probatorio: le censure sulla capacità dimostrativa delle prove vengono normalmente respinte salvo che si dimostrino palesi contraddizioni o travisamenti documentati
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se valutate credibili e riscontrate, costituire prova autosufficiente per la condanna; tuttavia richiedono una motivazione più penetrante sull'attendibilità
  • La riqualificazione in art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) richiede che il terzo abbia agito esclusivamente in supporto del creditore; se il terzo persegue un proprio profitto o autonomia di comportamento la condotta è qualificabile come estorsione
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche senza la prova di una associazione mafiosa formale: è sufficiente che violenza o minaccia assumano le caratteristiche tipiche dell'intimidazione mafiosa (riferimenti al controllo territoriale, ruolo di esponenti mafiosi, ecc.)
  • Elementi come la cancellazione di messaggi o l'assenza di riscontri bancari non sono necessariamente decisivi se il quadro probatorio complessivo (dichiarazioni e riscontri tra loro concordanti) è ritenuto credibile dal giudice di merito

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