Cassazione Penale, Sentenza n. 51319/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per estorsione (art. 629 c.p.) aggravata dall'uso del metodo mafioso; il ricorrente deduceva: 1) vizi di motivazione e violazione di legge relativi alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della persona offesa (presunte discrasie tra le deposizioni di Salvatore e Vincenzo Borrelli, cancellazione di messaggi minatori non verificabili, mancata verifica degli accrediti su carte Postepay); 2) errata qualificazione della fattispecie (si sarebbe dovuto procedere per art. 393 c.p. - esercizio arbitrario delle proprie ragioni - in quanto l'agente sarebbe stato un "terzo" a sostegno del creditore); 3) illegittimo riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416‑bis, comma 1 c.p.), poiché non sarebbe stata dimostrata l'utilizzazione di modalità tipicamente mafiose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: la contestazione della valutazione della capacità dimostrativa delle prove rientra nella sfera del giudizio di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità; le dichiarazioni della persona offesa, pur soggette a controllo rigoroso, possono da sole fondare la condanna se credibili e riscontrate fra loro. Secondo motivo: manifestamente infondato; il ricorrente non ha agito solo a favore del creditore ma per un proprio profitto (esigendo mille euro in più), quindi non sussiste la riqualificazione in art. 393 c.p. Terzo motivo: infondato; l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente riconosciuta in ragione delle modalità intimidatorie e del richiamo al controllo territoriale da parte di esponenti mafiosi (Baldassare Massimiliano), senza che fosse necessario dimostrare l'appartenenza associativa. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che punisce l'estorsione; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri testimoniali fossero sufficienti a fondare la condanna per estorsione
art. 393 cod. pen.
Richiamata nella prospettazione della riqualificazione; la Corte ha escluso l'applicazione perché il ricorrente non si è limitato a sostenere la pretesa del creditore ma ha perseguito un utile proprio (maggiorazione della somma)
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso; la Corte la interpreta come applicabile quando la violenza o la minaccia assumono caratteristiche tipiche mafiose, senza necessità di provare l'esistenza di un'associazione mafiosa: rilevano la provenienza intimidatoria e i riferimenti al controllo territoriale da parte di esponenti mafiosi
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamata nel senso che le regole contenute non si applicano alle dichiarazioni della vittima: le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e attendibili, costituire fonte autonoma di prova
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; citata nella fase introduttiva del procedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarata inammissibilità del ricorso, ossia condanna alle spese e possibile versamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per liquidare euro 3.000 a carico del ricorrente
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito probatorio: le censure sulla capacità dimostrativa delle prove vengono normalmente respinte salvo che si dimostrino palesi contraddizioni o travisamenti documentati
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se valutate credibili e riscontrate, costituire prova autosufficiente per la condanna; tuttavia richiedono una motivazione più penetrante sull'attendibilità
- La riqualificazione in art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) richiede che il terzo abbia agito esclusivamente in supporto del creditore; se il terzo persegue un proprio profitto o autonomia di comportamento la condotta è qualificabile come estorsione
- L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche senza la prova di una associazione mafiosa formale: è sufficiente che violenza o minaccia assumano le caratteristiche tipiche dell'intimidazione mafiosa (riferimenti al controllo territoriale, ruolo di esponenti mafiosi, ecc.)
- Elementi come la cancellazione di messaggi o l'assenza di riscontri bancari non sono necessariamente decisivi se il quadro probatorio complessivo (dichiarazioni e riscontri tra loro concordanti) è ritenuto credibile dal giudice di merito
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