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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2640

Regolamento (UE) 2024/2640 della Commissione, del 9 ottobre 2024, che modifica e rettifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, acido difluoroacetico (DFA), fluopyram e flupyradifurone in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R2640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per quattro sostanze attive, sulla base dei pareri EFSA e delle domande presentate ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento. Oltre a numerose modifiche puntuali dei valori per prodotti vegetali e animali, il testo rettifica un errore materiale ripristinando l’LMR del DFA nelle infusioni di erbe da altre parti della pianta. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti già immessi sul mercato dell’Unione prima del 30 aprile 2025 e l’applicazione generale delle nuove regole dal 30 aprile 2025.

Modifica e rettifica dei livelli massimi di residui (LMR) di 1,4-dimetilnaftalene, acido difluoroacetico (DFA), fluopyram e flupyradifurone in o su determinati prodotti alimentari e di origine animale, mediante aggiornamento dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e mangimistico, agli importatori, agli Stati membri e alle autorità competenti, con riferimento ai prodotti di origine vegetale e animale elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui livelli massimi di residui per le sostanze 1,4-dimetilnaftalene, acido difluoroacetico (DFA), fluopyram e flupyradifurone, inclusi taluni prodotti destinati all’importazione (tolleranze all’importazione) e alcuni prodotti di origine animale derivati da esposizione alimentare degli animali. Non si applica ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 30 aprile 2025, per i quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.

Modifica e rettifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per 1,4-dimetilnaftalene, DFA, fluopyram e flupyradifurone

Il regolamento (UE) 2024/2640 della Commissione interviene sui livelli massimi di residui (LMR) fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 per quattro sostanze attive utilizzate come antiparassitari. L’intervento si fonda sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, sulle valutazioni degli Stati membri e sui pareri motivati dell’EFSA, con l’obiettivo di adeguare i valori ai dati scientifici disponibili, alle esigenze di commercio internazionale e alla tutela dei consumatori.

Ambito e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 come base per la modifica degli LMR. Il testo incide sull’allegato II di tale regolamento, che contiene i limiti applicabili ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Le motivazioni evidenziano sia l’aggiornamento dei valori già esistenti sia la necessità di correggere un errore materiale relativo al DFA.

1,4-dimetilnaftalene: revisione degli LMR e semplificazione documentale

Per l’1,4-dimetilnaftalene è stata presentata una domanda di modifica dell’LMR nelle patate, corredata da ulteriori informazioni sui residui nei prodotti trasformati delle patate e sui metodi di analisi per i prodotti di origine animale. L’EFSA ha ritenuto sufficientemente colmate le lacune informative e ha concluso che le modifiche proposte sono sicure per i consumatori, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei.

La Commissione ha quindi:

  • soppresso dall’allegato II l’obbligo di presentare informazioni supplementari per patate e prodotti di origine animale;
  • modificato i valori per patate, prodotti di origine animale ottenuti da mammiferi, prodotti ottenuti da pollame e uova di volatili;
  • fissato criteri di armonizzazione per le frattaglie commestibili diverse da fegato e rene, applicando il valore più elevato del gruppo di prodotti;
  • allineato gli LMR dei "prodotti ottenuti da altri animali terrestri d’allevamento" a quelli del gruppo "prodotti ottenuti da bovini".

Nell’allegato è inoltre chiarito che la definizione del residuo per il codice 1000000 eccetto 1040000 è la somma di 1,4-dimetilnaftalene e del metabolita M23, espressa come 1,4-dimetilnaftalene. Per la sostanza è indicato un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg per alcune matrici vegetali, in attesa di ulteriori dati di monitoraggio entro il 2 agosto 2024.

Fluopyram: nuovo LMR per i semi di zucca

Per il fluopyram è stata presentata una domanda di modifica dell’LMR nei semi di zucca. Uno Stato membro ha chiesto la procedura accelerata, facendo leva sull’estrapolazione dalle sperimentazioni sui residui nei semi di colza. L’EFSA aveva già valutato tali sperimentazioni e la Commissione ritiene possibile l’estrapolazione ai semi di zucca secondo le linee guida tecniche.

Il risultato è la fissazione di un LMR di 0,4 mg/kg per i semi di zucca. La definizione del residuo è indicata come somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25), espressa come fluopyram.

DFA e flupyradifurone: modifiche sostanziali e tolleranze all’importazione

Per il DFA e il flupyradifurone sono state presentate domande sia per modificare LMR esistenti sia per fissare tolleranze all’importazione per prodotti trattati in Australia, Brasile e Stati Uniti. Le domande riguardano numerose colture, tra cui agrumi, drupacee, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, cavoli a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, semi di girasole, cereali, barbabietole da zucchero, radici di cicoria e miele.

L’EFSA ha espresso una valutazione articolata:

  • per alcuni prodotti, come pompelmi e arance dolci, ha ritenuto insufficienti i dati per nuovi LMR;
  • per altri, ha ritenuto non necessario modificare i valori vigenti;
  • per le colture a rotazione trattate con DFA, ha evidenziato la necessità di considerare anche l’assorbimento dei residui dal suolo, oltre al trattamento diretto;
  • per i cavoli ricci trattati con flupyradifurone, ha ritenuto opportuno un riesame ai fini della riduzione dell’LMR.

La Commissione ha quindi adottato una pluralità di adeguamenti, tra cui:

  • l’innalzamento o la fissazione di LMR per molte matrici vegetali e alcuni prodotti di origine animale;
  • il riconoscimento di tolleranze all’importazione per evitare ostacoli commerciali;
  • la riduzione dell’LMR per il flupyradifurone nei cavoli ricci da 5 mg/kg a 4 mg/kg;
  • la fissazione dell’LMR per i semi di girasole a 0,7 mg/kg, in linea con il livello autorizzato negli Stati Uniti.

Rettifica del DFA nelle infusioni di erbe

Il regolamento corregge un errore materiale intervenuto nel regolamento (UE) 2021/1842, che aveva soppresso l’LMR del DFA nelle "infusioni di erbe da altre parti della pianta". L’LMR è ripristinato a 0,1 mg/kg.

Sicurezza dei consumatori e criteri decisionali

La Commissione ribadisce che le modifiche sono state adottate solo dopo verifica della loro compatibilità con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. In particolare, sulla base dei pareri EFSA, le esposizioni a lungo termine e a breve termine non comportano, secondo i dati disponibili, superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione

Per consentire una transizione ordinata, il regolamento prevede che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 30 aprile 2025. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 30 aprile 2025. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento, con aggiornamento delle colonne relative a 1,4-dimetilnaftalene, DFA, fluopyram e flupyradifurone. Le modifiche riguardano numerosi prodotti vegetali e di origine animale, con nuovi valori, riduzioni, aumenti e fissazione di LMR provvisori o al limite di determinazione analitica (*1) in diversi casi.

Disposizioni specifiche per 1,4-dimetilnaftalene

Sono rivisti gli LMR per patate e diversi prodotti di origine animale. Il testo sopprime l’obbligo di presentare informazioni supplementari per patate e prodotti di origine animale, ritenuto superato. Per alcuni prodotti di origine animale gli LMR sono armonizzati in base ai gruppi di prodotti e, per le frattaglie commestibili diverse da fegato e rene, sono fissati al livello più elevato applicabile nel gruppo. Per i prodotti ottenuti da altri animali terrestri d’allevamento, gli LMR sono allineati a quelli del gruppo "prodotti ottenuti da bovini". La definizione del residuo è: somma di 1,4-dimetilnaftalene e del suo metabolita M23 (libero e coniugato), espressa come 1,4-dimetilnaftalene; è inoltre indicato che la sostanza può essere presente in natura in alcuni composti vegetali e che, sulla base dei dati di monitoraggio, è fissato un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg in attesa di ulteriori dati di monitoraggio entro il 2 agosto 2024.

Disposizioni specifiche per fluopyram

Per il fluopyram è fissato un LMR di 0,4 mg/kg per i semi di zucca, sulla base dell’estrapolazione dalle sperimentazioni sui residui nei semi di colza, ritenuta conforme alle linee guida tecniche applicabili. La definizione del residuo è: somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa in fluopyram. Nell’allegato sono anche riportati vari valori per colture vegetali e prodotti di origine animale, con alcune conferme dei valori vigenti e l’indicazione che per alcune voci l’EFSA aveva riscontrato la mancanza di informazioni sulle sperimentazioni sui residui, con termine per l’integrazione fissato al 16 aprile 2023 oppure, in mancanza, presa d’atto della carenza al riesame.

Disposizioni specifiche per DFA e flupyradifurone

Per DFA e flupyradifurone il regolamento modifica numerosi LMR per colture da consumo interno e per tolleranze all’importazione, anche in relazione a impieghi autorizzati in Australia, Brasile e Stati Uniti. Per il DFA vengono adeguati, tra gli altri, gli LMR per agrumi, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, cavoli a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, semi di girasole, cereali, barbabietole da zucchero, radici di cicoria e diversi prodotti di origine animale; per le colture a rotazione si tiene conto anche dell’assorbimento di residui dal suolo. Per il flupyradifurone sono modificati, tra gli altri, gli LMR per limoni, limette/lime, mandarini, avocado, manghi, papaie, cavoli a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, semi di sesamo, semi di girasole, cereali, prodotti ottenuti da suini e miele. Per i semi di girasole l’LMR è fissato a 0,7 mg/kg, in linea con il livello approvato negli Stati Uniti; per i cavoli ricci l’LMR è ridotto da 5 mg/kg a 4 mg/kg.

Rettifica dell’errore materiale sul DFA

L’articolo di sostanza rettifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ripristinando l’LMR precedentemente stabilito per il DFA nelle "infusioni di erbe da altre parti della pianta" al livello di 0,1 mg/kg, poiché tale valore era stato soppresso per errore materiale dal regolamento (UE) 2021/1842.

Valutazione EFSA e criteri di sicurezza

Il regolamento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA e sui dossier presentati dagli operatori. La Commissione richiama espressamente la valutazione dei rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, con conclusione di accettabilità delle modifiche quando non risultano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. Il regolamento precisa che sono stati considerati i fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

Tolleranze all’importazione e consultazione commerciale

Per diversi prodotti è stabilito o rivisto un livello di residui per consentire le importazioni da paesi terzi senza ostacoli commerciali, in particolare per colture trattate con DFA o flupyradifurone in Australia, Brasile e Stati Uniti. La Commissione indica di aver consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e di aver preso in considerazione le osservazioni ricevute.

Disposizioni transitorie e decorrenza

L’articolo 2 prevede che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continui ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 30 aprile 2025. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 30 aprile 2025.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariimportazionisanità alimentarecommercio internazionale

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