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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2619

Regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione, dell’8 ottobre 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R2619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio sulla base dei pareri EFSA e di una nuova definizione del residuo centrata sull’acido fosfonico e sui suoi sali. Vengono fissati nuovi LMR per un ampio numero di prodotti vegetali e animali, sopprimendo la precedente voce separata per fosetil-Al nell’allegato III. Sono inoltre previste disposizioni transitorie e differite decorrenze di riesame per taluni prodotti in cui i dati disponibili risultano incompleti, pur senza rischio individuato per i consumatori.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per ricalibrare i livelli massimi di residui (LMR) di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio in numerosi prodotti di origine vegetale e animale.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, agli Stati membri, ai laboratori ufficiali e alle autorità competenti nell’Unione europea, con riferimento ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui controlli ufficiali e sulla commercializzazione dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione; si applica anche ai prodotti importati e, per effetto del richiamo al SEE, nel relativo ambito. Restano rilevanti le disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato prima del 29 aprile 2025. Sono previste esclusioni/precisioni specifiche: i residui rilevati di fosetil non sono considerati ai fini dell’LMR, che è riferito all’acido fosfonico e ai suoi sali; per alcune voci sono fissati livelli con riesame successivo per carenza di dati.

Modifica dei livelli massimi di residui per fosetil e fosfonati

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio. La revisione si fonda sui pareri motivati e sulle dichiarazioni scientifiche dell’EFSA e tiene conto della particolare circostanza che tali sostanze si degradano in acido fosfonico, rendendo opportuno un esame congiunto dei residui.

Finalità e presupposti scientifici

La Commissione richiama il riesame degli LMR vigenti effettuato dall’EFSA ai sensi degli articoli 12 e 43 del regolamento (CE) n. 396/2005. In base ai consideranda, la nuova disciplina mira anche a considerare i residui derivanti da fonti diverse dall’impiego di prodotti fitosanitari, in particolare per i fosfonati di potassio, usati anche in fertilizzanti, corroboranti, concimi e ammendanti.

Nuova definizione del residuo

L’elemento centrale del regolamento è la sostituzione della precedente definizione di residuo con quella di "acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico". La Commissione ritiene opportuno adottare tale definizione ai fini dell’applicazione normativa e fissare di conseguenza gli LMR; i residui di fosetil rilevati non devono essere considerati e non si applica il valore di base di 0,01 mg/kg previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

LMR per i prodotti vegetali

L’allegato II viene ampiamente riscritto con l’introduzione di limiti per numerose categorie di prodotti vegetali. Tra i valori più rilevanti figurano, a titolo esemplificativo:

  • 1,5 mg/kg per molte matrici per le quali si applica il limite minimo tecnicamente determinabile;
  • 20 mg/kg per tè, chicchi di caffè, infusioni di erbe da fiori, altre parti della pianta, semi di cacao e carrube;
  • 150 mg/kg per lattughe e insalate;
  • 70 mg/kg per solanacee e malvacee, altri;
  • 1.500 mg/kg per infusioni di erbe da foglie ed erbe e per il luppolo.

Sono inoltre previsti valori specifici per categorie come agrumi, pomacee, drupacee, bacche, frutta varia, ortaggi a radice, a frutto, a foglia, legumi, semi oleaginosi, cereali, spezie e piante da zucchero.

LMR per i prodotti di origine animale

Il regolamento fissa anche livelli per i prodotti di origine animale nell’allegato II. Tra i principali:

  • 0,6 mg/kg per il muscolo dei bovini, ovini, caprini, equidi e di altri animali terrestri d’allevamento;
  • 2 mg/kg per il grasso dei bovini, ovini, caprini, equidi e di altri animali terrestri d’allevamento;
  • 0,9 mg/kg per il fegato di bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d’allevamento;
  • 7 mg/kg per il rene e per le frattaglie commestibili diverse da fegato e rene nei medesimi gruppi;
  • 0,4 mg/kg per il latte;
  • 0,5 mg/kg per uova, anfibi e rettili, invertebrati terrestri e vertebrati terrestri selvatici;
  • 100 mg/kg per miele e altri prodotti dell’apicoltura.

Casi con dati incompleti e riesami futuri

Per alcuni prodotti l’EFSA ha rilevato lacune nei dati, ma senza evidenziare rischi per i consumatori. Per questo la Commissione fissa comunque gli LMR, subordinandone il riesame a termini specifici:

  • entro due anni dalla pubblicazione: arance, pompelmi, mele, pere, ananas, cucurbitacee con buccia non commestibile, piselli secchi e patate;
  • entro cinque anni dalla pubblicazione: datteri, fichi, kumquat, carambole, jambul/jambolan, litci, frutti della passione/maracuja, fichi d’India, melastelle/cainette, cachi di Virginia, papaie, cerimolia/cherimolia, guaiave/guave, frutti dell’albero del pane, durian, anona/graviola/guanabana e numerosi altri prodotti elencati.

Per le patate, il riesame riguarda anche l’assenza di informazioni sugli studi relativi al trattamento dei rifiuti di processo e della polpa essiccata.

Domande di modifica e valutazioni EFSA

Nel corso dell’istruttoria sono state presentate domande di modifica degli LMR per agrumi, albicocche, ciliegie, prugne, bietole da foglia e da costa, infusioni di erbe da foglie ed erbe, miele, porri e cipolline/cipolle verdi e cipollette. Gli Stati membri hanno svolto le valutazioni previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005 e l’EFSA ha espresso pareri motivati, concludendo in generale che le modifiche sono accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori; per le albicocche, invece, i dati sono stati considerati insufficienti per fissare un nuovo LMR.

Esiti gestionali e consultazione commerciale

La Commissione afferma di aver tenuto conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e della consultazione dei partner commerciali dell’Unione tramite l’OMC. Alla luce di tali elementi, le modifiche sono ritenute accettabili e sono adottate con il presente regolamento.

Decorrenza e disciplina transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 29 aprile 2025. Per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima di tale data continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005, in modo da garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

Il regolamento modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), per aggiornare gli LMR relativi a fosetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio.

Nuova definizione del residuo

Viene istituita, ai fini dell’applicazione della normativa, la definizione di residuo "acido fosfonico e suoi sali, espressi in acido fosfonico". La precedente definizione legata a "Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)" viene superata; i residui di fosetil rilevati non devono essere considerati e non si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Fissazione dei nuovi LMR per prodotti vegetali e animali

L’allegato II introduce numerosi LMR per categorie di prodotti vegetali e animali, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, cacao, carrube, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale. Per alcuni prodotti vengono confermati livelli specifici, per altri si applicano livelli di default della categoria o limiti di determinazione analitica indicati con la nota (*1).

Valori specifici per taluni prodotti e categorie

Sono previsti, tra gli altri, LMR di 1,5 mg/kg per numerose matrici con riferimento all’acido fosfonico; di 20 mg/kg per tè, chicchi di caffè, infusioni di erbe da fiori e altre parti della pianta, semi di cacao e carrube; di 150 mg/kg per lattughe e insalate; di 70 mg/kg per solanacee e malvacee, altri; di 1.500 mg/kg per alcune infusioni di erbe da foglie ed erbe e per il luppolo. Per diversi prodotti di origine animale sono fissati valori specifici, ad esempio 0,6 mg/kg per il muscolo dei bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d’allevamento, 0,4 mg/kg per il latte e 0,5 mg/kg per uova e alcune categorie di animali.

Riesame differito per carenza di dati

Per alcuni prodotti l’EFSA ha rilevato lacune informative ma ha ritenuto che non vi siano rischi per i consumatori; pertanto i corrispondenti LMR sono fissati provvisoriamente e saranno riesaminati. Il riesame deve avvenire entro due anni per arance, pompelmi, mele, pere, ananas, cucurbitacee con buccia non commestibile, piselli secchi e patate; entro cinque anni per datteri, fichi, kumquat, carambole, jambul/jambolan, litci, frutti della passione, fichi d’India, melastelle/cainette, cachi di Virginia, papaie, cerimolia, guaiave, frutti dell’albero del pane, durian, anona, radici e tuberi tropicali e vari altri prodotti elencati; entro due anni anche per le patate, con riferimento a studi sul trattamento dei rifiuti di processo e della polpa essiccata.

Categorie "altri" e prodotti di origine animale

Per la categoria "altri" dei gruppi vegetali e animali, ove l’EFSA non abbia raccomandato LMR specifici, i livelli sono fissati al valore più basso applicabile a un prodotto del medesimo gruppo o, per taluni gruppi animali, al valore più elevato applicabile nello stesso gruppo. Per "altri animali terrestri d’allevamento" i valori sono generalmente allineati a quelli dei bovini.

Domande specifiche di modifica LMR e valutazioni EFSA

Durante la revisione generale sono state presentate domande ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, per agrumi, albicocche, ciliegie, prugne, bietole da foglia e da costa, infusioni di erbe da foglie ed erbe, miele, porri e cipolline/cipolle verdi e cipollette. Le valutazioni nazionali ex articoli 8 e 9 e i pareri EFSA hanno concluso, per la maggior parte dei prodotti, che le modifiche proposte sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori; per le albicocche i dati non sono stati ritenuti sufficienti per fissare un nuovo LMR.

Consultazione commerciale e base di adozione

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio. La Commissione ha concluso che le modifiche degli LMR sono accettabili tenuto conto dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha quindi adottato le conseguenti modifiche normative.

Disposizioni transitorie ed entrata in applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 29 aprile 2025. Il testo previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 29 aprile 2025.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitarialimenti e mangimisanità fitosanitariacontrolli ufficiali

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