Regolamento (UE) 2024/2748
Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro di emergenza, applicabile solo durante una crisi del mercato interno attivata ai sensi del regolamento (UE) 2024/2747, per accelerare l’immissione sul mercato di prodotti critici. Prevede priorità nelle valutazioni di conformità, possibilità di autorizzazioni nazionali eccezionali, presunzioni di conformità basate su norme o specifiche comuni e un rafforzamento della vigilanza del mercato. Le misure sono settoriali, temporanee e accompagnate da obblighi di notifica, tracciabilità e possibile estensione UE delle autorizzazioni nazionali da parte della Commissione.
Modifica alcuni regolamenti settoriali UE per introdurre procedure di emergenza, presunzioni di conformità e deroghe temporanee nel contesto di un’emergenza nel mercato interno.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti disciplinati dai regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 quando, nell’ambito del regolamento (UE) 2024/2747, la Commissione adotta un atto di esecuzione che attiva le procedure di emergenza, i prodotti interessati sono designati come "beni rilevanti per la crisi" e perdura la modalità di emergenza nel mercato interno. Le misure incidono su prodotti da costruzione, sottosistemi e componenti di sicurezza per impianti a fune, dispositivi di protezione individuale, apparecchi che bruciano carburanti gassosi, prodotti soggetti alla sicurezza generale e macchine/prodotti correlati. Restano fermi, in linea generale, i normali regimi di valutazione della conformità; le deroghe sono eccezionali, temporanee e limitate al territorio dell’Unione solo quando estese con atto di esecuzione della Commissione. Il regolamento si applica dal 29 maggio 2026.
Regolamento (UE) 2024/2748: procedure di emergenza per la conformità e la vigilanza del mercato
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/2747, che disciplina l’emergenza e la resilienza del mercato interno, e ne completa l’operatività nei settori della sicurezza dei prodotti e dell’armonizzazione tecnica. L’obiettivo è consentire, in presenza di gravi perturbazioni del mercato interno, una circolazione più rapida di beni critici senza sacrificare i requisiti essenziali di sicurezza e senza indebolire la fiducia nella marcatura CE.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che i normali regimi di valutazione della conformità, costruiti per funzionare in condizioni ordinarie, non sono sufficientemente flessibili in uno scenario di crisi. Il legislatore UE introduce quindi un meccanismo straordinario e temporaneo che consente di:
- dare priorità alle pratiche di conformità per i beni critici;
- ricorrere, in casi eccezionali, ad autorizzazioni nazionali per l’immissione sul mercato senza completare la procedura ordinaria;
- estendere a livello UE, tramite atto di esecuzione della Commissione, gli effetti di tali autorizzazioni;
- usare norme o specifiche comuni come base di presunzione di conformità quando la normazione armonizzata ordinaria non è disponibile o non è utilizzabile a causa della crisi.
Ambito oggettivo e settoriale
Il regolamento modifica sei atti UE:
- regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione;
- regolamento (UE) 2016/424 sugli impianti a fune;
- regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale;
- regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi;
- regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti;
- regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine.
Le nuove disposizioni si applicano solo se ricorrono congiuntamente tre condizioni:
- la Commissione ha adottato un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747;
- il prodotto è stato designato come "bene rilevante per la crisi" ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del medesimo regolamento;
- è in corso la modalità di emergenza nel mercato interno.
Meccanismo comune: priorità, deroga, presunzione di conformità
Per tutti i settori armonizzati interessati, la struttura normativa è sostanzialmente identica.
Priorità alle valutazioni di conformità
Gli organismi notificati devono trattare con priorità le richieste relative ai beni rilevanti per la crisi, anche se presentate prima dell’attivazione dell’emergenza. Il trattamento prioritario non deve generare costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti e richiede, per quanto possibile, un aumento delle capacità di prova.
Deroga temporanea alle procedure ordinarie
In presenza di una richiesta motivata di un operatore economico, lo Stato membro può autorizzare l’immissione sul mercato, l’installazione, la messa in servizio o l’utilizzo a fini propri di un prodotto specifico non ancora sottoposto alla valutazione di conformità con organismo notificato, purché la conformità ai requisiti essenziali sia dimostrata secondo le procedure fissate nell’autorizzazione.
L’autorizzazione nazionale deve almeno indicare:
- le procedure utilizzate per dimostrare la conformità;
- i requisiti di tracciabilità;
- la data di scadenza, che non può superare l’ultimo giorno dell’emergenza;
- eventuali requisiti di costante valutazione della conformità;
- le misure da adottare alla scadenza o disattivazione della modalità di emergenza.
I prodotti autorizzati in questo modo non recano la marcatura CE. Le autorità di vigilanza del mercato conservano comunque il potere di adottare misure correttive e restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020.
Estensione UE e coordinamento
Lo Stato membro deve notificare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dell’autorizzazione concessa. La Commissione, se i requisiti dell’autorizzazione garantiscono la conformità ai requisiti essenziali, adotta senza ritardo un atto di esecuzione che estende la validità dell’autorizzazione all’intera Unione e stabilisce le condizioni di immissione sul mercato.
Prima dell’adozione dell’atto UE, l’autorizzazione vale soltanto nello Stato membro di rilascio e negli altri Stati membri che l’abbiano riconosciuta espressamente. Una volta adottato l’atto di esecuzione, le autorizzazioni nazionali pregresse cessano di costituire base giuridica per nuove immissioni sul mercato, ma i prodotti già immessi non devono essere automaticamente ritirati, salvo problemi di sicurezza o mancato rispetto delle condizioni autorizzative.
Presunzione di conformità e specifiche comuni
Quando la normazione armonizzata non è disponibile o non è effettivamente utilizzabile a causa delle perturbazioni del mercato interno, la Commissione può adottare atti di esecuzione che:
- elenchino norme europee, nazionali o internazionali appropriate; oppure
- stabiliscano specifiche comuni.
La conformità a tali norme o specifiche comuni produce presunzione di conformità ai requisiti essenziali del settore interessato. Questa soluzione si applica per tutta la durata della modalità di emergenza, salvo modifica o abrogazione dell’atto di esecuzione. Dal giorno successivo alla cessazione dell’emergenza, i fabbricanti non possono più invocare tale presunzione per nuove immissioni sul mercato.
Il regolamento prevede anche un meccanismo di revisione: se uno Stato membro ritiene che una norma o specifica comune non sia adeguata, deve presentare una spiegazione dettagliata alla Commissione, che può modificare o abrogare l’atto di esecuzione.
Settore della sicurezza generale dei prodotti: peculiarità
Per il regolamento (UE) 2023/988, oltre alla presunzione prevista dall’articolo 7, durante l’emergenza può operare una presunzione fondata anche su:
- norme europee non pubblicate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- norme internazionali elaborate da organismi di normazione riconosciuti;
- norme nazionali elaborate da organismi nazionali di normazione.
La presunzione opera per i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, purché la normativa nazionale sia conforme al diritto dell’Unione. Quando la modalità di emergenza cessa, tale presunzione non vale più per i nuovi prodotti immessi sul mercato.
Vigilanza del mercato e assistenza reciproca
Il regolamento rafforza la vigilanza del mercato sotto due profili:
- gli Stati membri devono dare priorità ai controlli sui prodotti designati come beni rilevanti per la crisi;
- le autorità di vigilanza devono cooperare attivamente, fornire assistenza reciproca e, se necessario, inviare esperti o supporto logistico, anche aumentando la capacità di prova.
La Commissione coordina questi sforzi tramite la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita dal regolamento (UE) 2019/1020.
Sanzioni, notifica e controlli
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per le violazioni delle nuove disposizioni e assicurarne l’applicazione da parte delle autorità nazionali competenti, incluse le autorità di notifica. Le decisioni nazionali di autorizzazione e le eventuali misure correttive devono essere comunicate tempestivamente alla Commissione e agli altri Stati membri, anche tramite i sistemi informativi previsti dal regolamento (UE) 2019/1020.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 29 maggio 2026. Tale differimento è coerente con la necessità di allineare la sua operatività alla data di applicazione del regolamento (UE) 2024/2747.
Disposizioni principali
Integrazione dei regolamenti settoriali con le definizioni del regolamento (UE) 2024/2747
In ciascuno dei regolamenti modificati vengono introdotte le definizioni di "beni rilevanti per la crisi" e di "modalità di emergenza nel mercato interno", rinviando alle definizioni del regolamento (UE) 2024/2747. Ciò consente di attivare le nuove misure solo in presenza di una crisi formalmente dichiarata.
Attivazione limitata delle procedure di emergenza
Le procedure speciali si applicano soltanto se la Commissione adotta un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747, se il prodotto interessato è stato designato come bene rilevante per la crisi e solo durante la modalità di emergenza nel mercato interno. Per alcuni articoli, la Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione su misure correttive/restrittive, procedure ed etichettatura/tracciabilità.
Priorità nelle valutazioni della conformità
Gli organismi notificati devono trattare con priorità le domande di valutazione della conformità relative ai prodotti designati come beni rilevanti per la crisi. Tale priorità vale sia per le domande presentate prima sia per quelle presentate dopo l’attivazione dell’emergenza e non deve comportare costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti. Gli organismi devono inoltre compiere sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova.
Deroghe nazionali temporanee alla valutazione della conformità
Uno Stato membro può autorizzare, su richiesta debitamente motivata dell’operatore economico, l’immissione sul mercato o, a seconda del settore, l’installazione/messa in servizio/utilizzo a fini propri di specifici prodotti non sottoposti alle normali procedure con organismo notificato, purché la conformità ai requisiti essenziali applicabili sia dimostrata secondo la procedura di autorizzazione. Le autorizzazioni devono indicare procedure seguite, requisiti di tracciabilità, durata massima fino all’ultimo giorno dell’emergenza, eventuali requisiti di conformità continua e misure alla scadenza. I prodotti autorizzati non recano la marcatura CE.
Estensione UE delle autorizzazioni nazionali
La Commissione deve notificare ed eventualmente estendere con atto di esecuzione la validità delle autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro all’intero territorio dell’Unione, a condizione che i requisiti dell’autorizzazione garantiscano la conformità ai requisiti essenziali. Fino all’adozione dell’atto UE, l’autorizzazione vale solo nello Stato membro che l’ha rilasciata e negli Stati membri che la riconoscano espressamente.
Informazioni obbligatorie, tracciabilità e gestione post-emergenza
Le autorizzazioni e gli atti di esecuzione collegati devono assicurare identificazione chiara del prodotto come "bene rilevante per la crisi" e garantire la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento. La validità delle autorizzazioni scade automaticamente al termine o alla disattivazione della modalità di emergenza; i prodotti già immessi sul mercato non devono essere ritirati automaticamente, salvo rischio o violazione delle condizioni autorizzative. La Commissione può stabilire norme sui follow-up e sulle misure successive.
Presunzione di conformità mediante norme o specifiche comuni
Per alcuni regolamenti la Commissione può adottare atti di esecuzione che elenchino norme appropriate o stabiliscano specifiche comuni quando mancano norme armonizzate pubblicate o quando le perturbazioni del mercato interno rendono difficoltoso l’uso delle norme armonizzate già pubblicate. La conformità a tali norme o specifiche comuni produce presunzione di conformità ai requisiti essenziali o, nel caso del regolamento (UE) 2023/988, all’obbligo generale di sicurezza. La presunzione cessa dal giorno successivo alla fine dell’emergenza, ma i prodotti già immessi sul mercato possono restare validi salvo rischi specifici.
Rafforzamento della vigilanza del mercato e mutua assistenza
Gli Stati membri devono dare priorità alle attività di vigilanza del mercato sui prodotti designati come beni rilevanti per la crisi e collaborare reciprocamente, anche mediante gruppi di esperti, rafforzamento temporaneo del personale e supporto logistico. La Commissione coordina tali attività attraverso la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita dal regolamento (UE) 2019/1020.
Sanzioni e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti modificati, incluse quelle introdotte dal presente regolamento, e assicurarne l’applicazione da parte delle autorità competenti, comprese le autorità di notifica.
Disposizioni finali su procedura ed entrata in applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 29 maggio 2026. La Commissione utilizza, per alcuni atti di esecuzione, la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011; in taluni casi di urgenza possono essere adottati atti immediatamente applicabili.
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