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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3160

Regolamento delegato (UE) 2024/3160 della Commissione, del 9 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri

Normativa europea32024R3160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza le prescrizioni sanitarie per i movimenti intracomunitari di animali terrestri detenuti esposti al rischio di diffusione della malattia emorragica epizootica. La principale novità è l’introduzione della vaccinazione come misura di riduzione del rischio, accompagnata da possibili misure aggiuntive fissate dallo Stato membro di destinazione e da condizioni specifiche per i transiti attraverso Stati membri terzi. Le deroghe sono ammesse solo se previamente comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 introducendo ulteriori misure di riduzione del rischio per i movimenti intracomunitari di animali terrestri, in particolare in relazione alla malattia emorragica epizootica.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2020/688, con focus su bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati detenuti sensibili all’infezione da virus della malattia emorragica epizootica. Le nuove regole riguardano i movimenti tra Stati membri e, quando rilevante, i movimenti che transitano attraverso uno Stato membro di passaggio o una sua zona. Non introduce un regime generale per tutti gli animali, ma modifica requisiti specifici già previsti per determinate categorie di movimenti; l’applicazione è immediata e uniforme negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica delle prescrizioni sanitarie per i movimenti intracomunitari di animali terrestri

Il regolamento delegato (UE) 2024/3160 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/688 per adeguare le misure applicabili ai movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti, in particolare rispetto al rischio connesso alla malattia emorragica epizootica. Il contesto normativo è quello del regolamento (UE) 2016/429, che stabilisce la cornice generale di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili.

Le considerazioni evidenziano l’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, con focolai notificati in più Stati membri dal 2022 e una diffusione persistente della malattia. La Commissione ritiene quindi necessario introdurre misure aggiuntive di riduzione del rischio, conciliando la protezione sanitaria con la possibilità di continuare i movimenti sicuri di animali nel mercato interno.

Ambito materiale e categorie di animali interessate

Le nuove regole incidono sulle prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti intracomunitari di animali terrestri detenuti già disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2020/688. In concreto, il testo interessa soprattutto bovini, ovini, caprini, camelidi, cervidi e altri ungulati detenuti sensibili all’infezione da virus della malattia emorragica epizootica.

Il regolamento richiama in particolare i movimenti di animali provenienti da uno stabilimento circostante al quale, in un raggio di almeno 150 km, sia stata segnalata la malattia nei due anni precedenti la partenza. Il rischio è valutato sia rispetto allo Stato membro di destinazione sia, nei casi di transito, rispetto allo Stato membro di passaggio o alla sua zona.

Vaccinazione come nuova misura di riduzione del rischio

La modifica centrale consiste nell’inserimento, in più disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/688, di un nuovo requisito fondato sulla vaccinazione contro il virus della malattia emorragica epizootica. Gli animali devono essere nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

  • essere stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data del movimento;
  • essere stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino.

Questa soluzione recepisce l’indicazione contenuta nei considerando secondo cui la vaccinazione, se eseguita secondo le specifiche del vaccino, costituisce uno strumento efficace per ridurre il rischio di trasmissione durante i movimenti di animali.

Deroghe e misure specifiche dello Stato membro di destinazione

Per i movimenti interessati, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare deroghe rispetto alle prescrizioni ordinarie. Le deroghe riguardano due ipotesi:

  • movimenti che non soddisfano alcuna delle serie di prescrizioni previste dal regolamento;
  • movimenti che rispettano specifiche misure di riduzione del rischio stabilite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione al momento della comunicazione dell’autorizzazione.

La scelta riflette la volontà di attribuire allo Stato membro di destinazione un ruolo rilevante nella valutazione della situazione epidemiologica locale, in coerenza con il principio di proporzionalità richiamato nei considerando.

Regole per i transiti attraverso uno Stato membro di passaggio

Quando il movimento si svolge attraverso uno Stato membro di passaggio, il regolamento richiede ulteriori garanzie per proteggere il territorio di transito. In particolare, il trasporto deve avvenire con mezzi protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e deve essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

  • gli animali non sono scaricati per un periodo superiore a un giorno durante il viaggio;
  • gli animali sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori oppure durante il periodo libero da vettori.

In alternativa, il tipo di movimento può essere autorizzato dallo Stato membro di passaggio. Questa disciplina mira a prevenire la diffusione della malattia anche lungo la catena logistica del trasferimento.

Trasparenza delle autorizzazioni

La facoltà di autorizzare movimenti in deroga è subordinata a un obbligo di trasparenza: l’autorità competente dello Stato membro di origine può procedere solo se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, ove applicabile, quella dello Stato membro di passaggio hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell’autorizzazione di tali tipi di movimenti, indipendentemente dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.

Questo meccanismo serve a garantire uniformità informativa e controllo reciproco tra Stati membri, evitando che autorizzazioni concesse caso per caso restino prive di coordinamento a livello unionale.

Disposizioni modificate e struttura dell’intervento

Il regolamento modifica in modo pressoché identico gli articoli 10, 15, 23, 26 e 29 del regolamento delegato (UE) 2020/688. In ciascuna di tali disposizioni viene:

  • aggiunto un nuovo punto relativo alla vaccinazione contro la malattia emorragica epizootica;
  • sostituito il comma sulle deroghe autorizzabili;
  • inserito un comma sulle condizioni di transito attraverso uno Stato membro di passaggio;
  • inserito un comma sulla necessaria previa comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

L’intervento è quindi tecnico ma sostanziale, poiché armonizza il regime dei movimenti per diverse categorie di ungulati detenuti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento della vaccinazione tra le misure di riduzione del rischio

Per i movimenti disciplinati dagli articoli 10, 15, 23, 26 e 29 del regolamento delegato (UE) 2020/688, gli animali devono risultare vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, essere nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfare almeno una delle due condizioni alternative: vaccinazione effettuata almeno 60 giorni prima della data del movimento oppure vaccinazione con vaccino inattivato seguita da prova PCR negativa su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità prevista dalle specifiche del vaccino.

Deroghe autorizzabili dallo Stato membro di origine

In deroga alle prescrizioni ordinarie, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare movimenti che non soddisfano le prescrizioni standard oppure movimenti conformi a specifiche misure di riduzione del rischio definite dallo Stato membro di destinazione al momento della comunicazione dell’autorizzazione. Tale facoltà opera per i casi richiamati nei nuovi testi degli articoli 10, 15, 23, 26 e 29.

Condizioni per i movimenti tramite uno Stato membro di passaggio

Quando il movimento verso lo Stato membro di destinazione attraversa un altro Stato membro o una sua zona, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: trasporto effettuato con mezzi protetti dagli attacchi dei vettori e, inoltre, gli animali non sono scaricati per più di un giorno durante il viaggio, oppure sono scaricati in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori; in alternativa, il tipo di movimento deve essere autorizzato dallo Stato membro di passaggio.

Obbligo di previa comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri

L’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i tipi di movimento in deroga solo se l’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, se il movimento transita da un altro Stato membro, anche l’autorità competente dello Stato membro di passaggio, hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri dell’autorizzazione di tali tipi di movimenti, a prescindere dallo Stato membro di origine o dalla sua zona.

Modifiche agli articoli 10, 15, 23, 26 e 29 del regolamento delegato (UE) 2020/688

Il regolamento interviene in modo identico su cinque disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/688, inserendo un nuovo punto 3 nelle rispettive prescrizioni per i movimenti di determinate categorie di ungulati detenuti e sostituendo i commi sulle deroghe, sui transiti e sulla pubblicità delle autorizzazioni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimenti intracomunitaribenessere e trasporto degli animaliprevenzione delle malattie animali trasmissibili

Testo integrale

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