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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2747

Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32024R2747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento crea un meccanismo unionale per anticipare, monitorare e gestire crisi che possono perturbare il mercato interno, la libera circolazione e le catene di approvvigionamento. Prevede una governance dedicata, con un comitato/consiglio, uffici di collegamento nazionali e dell’Unione, sistemi di allerta precoce, test di resilienza e strumenti di formazione. In fase di emergenza introduce misure armonizzate, restrizioni vietate per gli Stati membri, obblighi di trasparenza, misure di mitigazione per la circolazione delle persone, richieste di informazioni agli operatori, procedure di emergenza per i prodotti, ordini prioritari e regole speciali sugli appalti pubblici.

Istituisce un quadro UE di preparazione, vigilanza e risposta alle crisi che incidono sul mercato interno, per garantire libera circolazione, continuità delle catene di approvvigionamento e disponibilità di beni e servizi critici o rilevanti per la crisi.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci, ai servizi e alle persone, compresi i lavoratori, nel mercato interno dell’Unione. Disciplina la pianificazione dell’emergenza, la modalità di vigilanza del mercato interno e la modalità di emergenza nel mercato interno, nonché gli appalti pubblici e gli strumenti digitali connessi a tali modalità. Sono espressamente esclusi, salvo alcune disposizioni sulla libera circolazione e su obblighi specifici, medicinali, dispositivi medici, altre contromisure mediche incluse negli elenchi del quadro di sicurezza sanitaria UE, semiconduttori, prodotti energetici ed elettricità, servizi finanziari e prodotti per la difesa; restano inoltre salve le competenze nazionali in materia di sicurezza nazionale, difesa, ordine pubblico e le norme UE su concorrenza, UCPM, IPCR, sicurezza sanitaria, frontiere Schengen e altri atti settoriali richiamati. Si applica dal 29 maggio 2026, è in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica anche al SEE.

Regolamento (UE) 2024/2747 sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno

Il regolamento nasce dall’esperienza delle crisi, in particolare COVID-19, e mira a evitare che misure nazionali non coordinate compromettano la libera circolazione e le catene di approvvigionamento nel mercato interno. Il legislatore unionale istituisce un sistema graduato di preparazione, vigilanza e risposta, fondato su governance comune, trasparenza, cooperazione tra Stati membri e Commissione, e strumenti operativi attivabili solo in presenza di condizioni rigorose.

Ambito, finalità e coordinamento con altri regimi

L’architettura del regolamento è costruita per coprire merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, nel mercato interno, ma con esclusioni significative per settori già dotati di regole speciali o particolarmente sensibili: medicinali, dispositivi medici, altre contromisure mediche incluse negli elenchi del quadro di sicurezza sanitaria UE, semiconduttori, prodotti energetici, elettricità, servizi finanziari e prodotti per la difesa. Il regolamento opera fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, difesa, ordine pubblico e funzioni statali essenziali, nonché il rispetto dei diritti fondamentali, incluso sciopero e contrattazione collettiva.

Restano inoltre salvi i principali regimi settoriali già esistenti, tra cui il meccanismo unionale di protezione civile, gli IPCR, il quadro di sicurezza sanitaria dell’UE, il quadro europeo sulle materie prime critiche e le norme UE in materia di concorrenza. Per i prodotti alimentari, il regolamento conserva la specificità del diritto alimentare e del relativo quadro di gestione delle crisi.

Governance del quadro europeo

La governance è affidata al consiglio per le emergenze e la resilienza nel mercato interno, composto da un rappresentante per Stato membro e da un rappresentante della Commissione, con presidenza e segretariato della Commissione. Il Parlamento europeo è coinvolto come osservatore permanente e la Commissione può invitare esperti, altri organismi UE, organizzazioni internazionali e Paesi terzi.

Il consiglio svolge funzioni consultive centrali: supporta la Commissione nella pianificazione dell’emergenza, nella valutazione degli incidenti, nella scelta delle misure, nel coordinamento con altri organismi UE e nella raccolta di informazioni di mercato. Deve riunirsi almeno tre volte l’anno e adottare una relazione annuale di attività. A completamento del quadro, la Commissione istituisce una piattaforma per i portatori di interessi, volta a raccogliere contributi di imprese, parti sociali, ricercatori e società civile.

Pianificazione dell’emergenza, preparazione e allerta precoce

Il regolamento dedica una parte ampia alla fase preventiva. La Commissione può adottare un quadro di pianificazione dell’emergenza che disciplina cooperazione amministrativa, scambio sicuro di informazioni e comunicazione al pubblico durante le modalità di vigilanza e di emergenza. Gli Stati membri devono designare un ufficio centrale di collegamento, che fa da punto di contatto con la Commissione, con gli altri Stati membri e con le autorità nazionali competenti.

Sono previsti protocolli di crisi volontari predisposti dagli operatori economici, favoriti dalla Commissione ma non obbligatori. Tali protocolli devono descrivere i parametri della perturbazione, i ruoli dei partecipanti, le condizioni di attivazione e le azioni da intraprendere. La Commissione deve inoltre organizzare formazione regolare per gli uffici di collegamento, proporre programmi per i portatori di interessi e condurre test di resilienza e simulazioni, almeno ogni due anni, anche su scala territoriale o frontaliere se richiesto da Stati membri interessati.

Il sistema di allerta precoce si fonda sulle segnalazioni ad hoc degli incidenti significativi, che gli uffici di collegamento nazionali devono notificare senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri. La valutazione della significatività considera impatto di mercato, durata, estensione geografica ed effetti su beni insostituibili o non diversificabili.

Modalità di vigilanza del mercato interno

La modalità di vigilanza rappresenta la fase di pre-allerta per fronteggiare una minaccia di crisi che può trasformarsi in emergenza entro sei mesi. La Commissione, tenuto conto del parere del consiglio, propone al Consiglio l’attivazione tramite atto di esecuzione, che dura al massimo sei mesi e deve contenere la valutazione dell’impatto, l’elenco dei beni e servizi di importanza critica interessati e le misure di vigilanza da applicare.

Tra i criteri rilevanti figurano il tempo previsto prima che la minaccia diventi emergenza, il numero e la posizione di mercato degli operatori colpiti, l’entità dell’impatto su beni e servizi critici e la zona geografica interessata, con attenzione alle regioni frontaliere e ultraperiferiche. La proroga è possibile per periodi massimi di sei mesi; la modalità può essere disattivata in tutto o in parte quando i presupposti vengono meno.

Nella fase di vigilanza, le autorità nazionali devono monitorare le catene di approvvigionamento dei beni e servizi di importanza critica e la libera circolazione delle persone coinvolte. Possono essere creati inventari riservati degli operatori rilevanti e richieste volontarie di informazioni, con trasferimento alla Commissione e al consiglio dei risultati aggregati.

Modalità di emergenza e misure vietate agli Stati membri

La modalità di emergenza interviene quando la crisi provoca o rischia di provocare ostacoli gravi alla libera circolazione o perturbazioni delle catene di approvvigionamento in settori essenziali. Può essere attivata anche senza previa vigilanza e può sostituirla parzialmente o totalmente. L’atto di attivazione del Consiglio può includere un elenco di beni o servizi rilevanti per la crisi, con durata massima di sei mesi prorogabile.

Durante l’emergenza gli Stati membri devono adottare misure conformi al diritto dell’Unione, proporzionate, non discriminatorie e con il minimo onere amministrativo possibile. Il regolamento vieta in modo espresso una serie di misure nazionali: restrizioni illimitate nel tempo, divieti di esportazione o transito intra-UE su beni o servizi rilevanti per la crisi, restrizioni che aggravino carenze o perturbazioni delle catene di approvvigionamento, discriminazioni per nazionalità o sede dell’impresa, divieti di rientro o di transito per i beneficiari della libera circolazione, e restrizioni ai viaggi di lavoro, familiari o funzionali alla produzione e al servizio.

Restano possibili i rientri verso lo Stato di cittadinanza o residenza e il transito necessario, mentre le misure nazionali devono essere revocate appena non più giustificate. Il regolamento non crea nuovi motivi di limitazione della libera circolazione delle persone oltre a quelli già previsti dalla direttiva 2004/38/CE.

Trasparenza, assistenza amministrativa e punti di contatto

Per evitare incertezza informativa, gli Stati membri devono comunicare senza ritardo le misure di emergenza che limitano la libera circolazione delle persone, indicando motivi, base scientifica o fattuale, ambito, date e durata. Devono inoltre informare il pubblico con testi chiari, completi e aggiornati. La Commissione pubblica tali misure su un sito web dedicato, in tutte le lingue ufficiali, anche con strumenti interattivi.

A livello nazionale deve essere istituito un punto di contatto unico che assista cittadini, consumatori, operatori economici, lavoratori e loro rappresentanti nell’ottenimento di informazioni e nell’espletamento delle formalità di crisi. La Commissione istituisce un punto di contatto unico a livello UE, incaricato di assistere gli interessati sulle misure di risposta europee e di pubblicare l’elenco delle misure nazionali e dei contatti nazionali.

Misure di risposta: informazioni agli operatori, emergenza sui prodotti e ordini prioritari

L’attivazione di misure più incisive è soggetta a una logica di "attivazione a due livelli": la Commissione può intervenire solo dopo che il Consiglio ha attivato la modalità di emergenza e, se del caso, ha adottato l’elenco dei beni o servizi rilevanti per la crisi. Le misure sono limitate alla durata dell’emergenza e devono individuare chiaramente i beni o servizi interessati.

La Commissione può innanzitutto richiedere informazioni agli operatori economici delle catene di approvvigionamento, inizialmente su base volontaria e poi, se necessario, con decisioni individuali. Le richieste devono essere circoscritte a capacità produttive, scorte, produzione prevista per i tre mesi successivi e perturbazioni o carenze di catena, tenendo conto dell’onere per le PMI e della riservatezza. Il termine ordinario per rispondere è di 20 giorni lavorativi, con possibilità di proroga una tantum; l’operatore può rifiutare se la risposta rischia di perturbare significativamente l’attività, motivando il diniego.

Il regolamento prevede poi l’attivazione di procedure di emergenza nel diritto armonizzato sui prodotti, sulla base di atti di esecuzione che precisano i beni interessati, le procedure applicabili, le ragioni e la durata. In situazioni eccezionali la Commissione può anche richiedere la produzione o la fornitura prioritaria di beni rilevanti per la crisi, ma solo come extrema ratio, dopo aver escluso che altre misure siano efficaci. Gli ordini prioritari devono essere non discriminatori, basati su dati oggettivi, accettati dall’operatore e remunerati a prezzo equo e ragionevole. L’inadempimento intenzionale o per negligenza grave può generare ammende fino a 100.000 EUR, o 25.000 EUR per le PMI, con garanzie procedurali e tutela giurisdizionale piena.

Solidarietà, distribuzione coordinata e misure per aumentare l’offerta

Quando vi siano carenze o rischi di carenze in uno o più Stati membri, la Commissione può coordinare la redistribuzione di beni e servizi rilevanti per la crisi e raccomandare agli Stati membri misure volte ad accrescere rapidamente la disponibilità, tra cui ampliamento o riconversione delle capacità produttive, creazione di nuove capacità, accelerazione di autorizzazioni, approvazioni e registrazioni. L’obiettivo è garantire l’uso più efficiente delle risorse e porre fine all’emergenza, nel rispetto di necessità, proporzionalità e solidarietà.

Appalti pubblici in crisi

Il regolamento introduce un regime speciale di appalti per beni e servizi di importanza critica o rilevanti per la crisi. Due o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di acquistare per loro conto o a loro nome; in tal caso la Commissione valuta la richiesta, coinvolge il consiglio e, se accetta, negozia un accordo che disciplina modalità pratiche, quantità, prezzi e tempi di consegna. La Commissione può agire anche come acquirente/grossista, comprando, immagazzinando, rivendendo o donando forniture.

Sono previste procedure di appalto congiunto tra Commissione e Stati membri partecipanti, aperte anche a Stati EFTA, Paesi candidati e alcuni microstati europei. Gli Stati membri, durante l’emergenza, devono informarsi e consultarsi prima di avviare appalti nazionali per beni e servizi rilevanti per la crisi, con un obbligo di coordinamento ispirato alla solidarietà. Gli accordi possono prevedere una clausola di esclusiva, che impedisce acquisti paralleli, salvo autorizzazione della Commissione per bisogni aggiuntivi che non compromettano la procedura in corso.

Protezione dei dati, riservatezza e strumenti digitali

Il regolamento insiste molto sulle garanzie di riservatezza: i dati personali possono essere trattati solo se strettamente necessari, nel rispetto del GDPR e del regolamento 2018/1725; altrimenti devono essere anonimizzati. Le informazioni ottenute devono essere utilizzate solo per la finalità per cui sono state richieste e devono essere protetti segreti commerciali, informazioni sensibili, informazioni classificate e sicurezza delle comunicazioni. Il consiglio è soggetto alle regole di sicurezza della Commissione e le informazioni classificate non possono essere declassificate senza consenso scritto dell’originatore.

Entro il 29 maggio 2026 Commissione e Stati membri devono istituire o aggiornare strumenti digitali e infrastrutture interoperabili a supporto del regolamento, incluse soluzioni sicure per lo scambio di informazioni e un portale unico per moduli di dichiarazione, registrazione o autorizzazione. La Commissione definisce gli aspetti tecnici con atti di esecuzione.

Riesame, valutazione finale e modifiche al regolamento del 1998

La Commissione deve valutare periodicamente il funzionamento del sistema, con una prima relazione entro il 29 novembre 2029 e poi ogni cinque anni, oltre a relazioni entro quattro mesi dalla disattivazione di una modalità. Le relazioni devono considerare efficacia, impatto sulle libertà fondamentali, lavoro del consiglio, test di resilienza, formazione, protocolli di crisi, strumenti digitali e adeguatezza dei criteri di attivazione.

Infine, il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2679/98: viene chiarito che esso non incide sui diritti fondamentali, e viene introdotto un nuovo articolo 5 bis che sospende l’applicazione di alcune sue disposizioni ai beni rilevanti per la crisi quando è attivata la modalità di emergenza nel mercato interno. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica solo dal 29 maggio 2026.

Disposizioni principali

Oggetto, obiettivi e logica del quadro

L’articolo 1 istituisce un quadro di misure armonizzate per anticipare l’impatto delle crisi sul mercato interno e rispondervi efficacemente. Gli obiettivi sono salvaguardare la libera circolazione di merci, servizi e persone, garantire la disponibilità di beni e servizi di importanza critica e di beni e servizi rilevanti per la crisi, e impedire ostacoli al funzionamento del mercato interno.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 limita l’ambito a merci, servizi e persone nel mercato interno, escludendo medicinali, dispositivi medici, altre contromisure mediche specifiche, semiconduttori, prodotti energetici ed elettricità, servizi finanziari e prodotti per la difesa. Tuttavia, alcune norme del regolamento si applicano comunque a medicinali, dispositivi medici e altre contromisure mediche, e il regolamento non pregiudica altri atti UE settoriali né le competenze nazionali in materia di sicurezza nazionale, ordine pubblico e diritti fondamentali, compreso sciopero e contrattazione collettiva.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, "crisi", "modalità di vigilanza del mercato interno" (minaccia di crisi entro sei mesi), "modalità di emergenza nel mercato interno" (crisi con grave impatto sul mercato interno), "settori di importanza critica", "beni/servizi di importanza critica", "beni/servizi rilevanti per la crisi", "incidenti significativi", "operatore economico interessato" e "PMI".

Governance: consiglio per le emergenze e la resilienza

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 istituiscono un consiglio composto da un rappresentante per Stato membro e da un rappresentante della Commissione, presieduto dalla Commissione. Il consiglio assiste e consiglia la Commissione sulla pianificazione, sulla vigilanza e sull’emergenza; si riunisce almeno tre volte l’anno, può adottare pareri, raccomandazioni e relazioni, e coinvolge osservatori del Parlamento europeo, esperti, altri organismi UE, organizzazioni internazionali e Paesi terzi. Sono previsti un dialogo con il Parlamento europeo, una piattaforma per i portatori di interessi e l’obbligo per gli Stati membri di designare un ufficio centrale di collegamento, collegato a un ufficio di collegamento a livello UE designato dalla Commissione.

Pianificazione dell’emergenza, protocolli volontari, formazione e test di resilienza

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 disciplinano un quadro di pianificazione dell’emergenza adottabile dalla Commissione con atto di esecuzione, che copre cooperazione amministrativa, scambio sicuro di informazioni e comunicazione al pubblico. La Commissione promuove protocolli di crisi volontari elaborati dagli operatori economici, programmi di formazione e simulazioni, nonché test di resilienza regolari e almeno biennali, anche in zone geografiche o regioni frontaliere su richiesta di due o più Stati membri.

Sistema di allerta precoce e segnalazioni ad hoc

L’articolo 13 impone agli uffici centrali di collegamento nazionali di notificare senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri gli incidenti significativi. La valutazione tiene conto della rilevanza di mercato, della durata, dell’estensione geografica e dell’impatto su beni insostituibili o non diversificabili, con obblighi di riservatezza e tutela della sicurezza pubblica e degli interessi commerciali.

Modalità di vigilanza del mercato interno

Gli articoli 14 e 15 prevedono che la Commissione proponga al Consiglio l’attivazione della modalità quando una crisi può diventare emergenza entro sei mesi; l’attivazione avviene con atto di esecuzione del Consiglio per massimo sei mesi, prorogabile di sei mesi in sei mesi, oppure disattivabile in tutto o in parte. L’atto indica impatto atteso, elenco dei beni e servizi critici interessati e misure di vigilanza. I criteri includono tempo alla possibile emergenza, numero e posizione degli operatori colpiti, entità dell’impatto e area geografica interessata.

Monitoraggio nella fase di vigilanza

L’articolo 16 impone alle autorità nazionali di monitorare le catene di approvvigionamento dei beni e servizi di importanza critica e la libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione e fornitura. Sono previsti inventari nazionali degli operatori rilevanti, richieste volontarie di informazioni, raccolta e trasmissione dei risultati alla Commissione e al consiglio, con particolare attenzione all’onere per le PMI e alla riservatezza.

Modalità di emergenza nel mercato interno: attivazione e proroga

Gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano l’attivazione della modalità di emergenza in presenza di ostacoli gravi alla libera circolazione o perturbazioni delle catene di approvvigionamento che incidano su funzioni sociali o attività economiche vitali. La modalità può essere attivata anche senza previa vigilanza, con o senza elenco di beni/servizi rilevanti per la crisi, per un massimo di sei mesi prorogabili. La disattivazione avviene quando non sussistono più i presupposti; le misure di risposta più incisive cessano con la disattivazione.

Restrizioni nazionali vietate e principi di proporzionalità

L’articolo 20 impone agli Stati membri, nelle misure nazionali di risposta, il rispetto del diritto UE, della non discriminazione e della proporzionalità, con revoca immediata delle misure non più giustificate. L’articolo 21 vieta misure a tempo indeterminato, divieti di esportazione o transito intra-UE su beni/servizi rilevanti per la crisi, restrizioni che aggravino carenze o perturbino le catene di approvvigionamento, discriminazioni per nazionalità o sede dell’impresa, divieti di rientro/uscita/transito per i beneficiari della libera circolazione e restrizioni che impediscano viaggi di lavoro, familiari o di servizio delle persone coinvolte nella crisi.

Misure di mitigazione per la libera circolazione delle persone

L’articolo 22 consente alla Commissione di adottare, con atti di esecuzione, disposizioni amministrative e strumenti digitali per facilitare l’identificazione delle categorie di persone e la verifica dei requisiti, modelli utilizzabili volontariamente dagli Stati membri e priorità di trattamento per le procedure di dichiarazione, registrazione o autorizzazione. La Commissione pubblica le misure su un sito web dedicato.

Trasparenza e punti di contatto unici

Gli articoli 23, 24 e 25 prevedono obblighi di notifica alla Commissione e agli Stati membri delle misure di emergenza che limitano la libera circolazione delle persone, con motivazione, ambito, date e durata, e pubblicazione sul sito UE in tutte le lingue ufficiali, anche con mappa interattiva. Ogni Stato membro deve avere un punto di contatto unico nazionale; la Commissione istituisce un punto di contatto unico UE e un elenco delle misure nazionali e dei contatti. Sono previste risorse umane e finanziarie sufficienti per il punto di contatto UE.

Condizione dell’attivazione a due livelli per le misure di risposta

L’articolo 26 stabilisce che le misure della sezione di risposta si adottano solo dopo attivazione della modalità di emergenza e dopo l’adozione dell’elenco dei beni o servizi rilevanti per la crisi. Ogni atto deve identificare con chiarezza i beni/servizi interessati e vale solo per la durata dell’emergenza.

Richieste di informazioni agli operatori economici

L’articolo 27 consente alla Commissione di chiedere informazioni, inizialmente su base volontaria e poi, se necessario, con atto di esecuzione e decisioni individuali, quando vi siano gravi carenze o rischio imminente di carenze e le informazioni siano necessarie per valutare altre misure. Le richieste devono essere proporzionate, limitate a capacità produttive, scorte, produzione prevista e perturbazioni di catena, con termine massimo di 20 giorni lavorativi, prorogabile una volta. Sono previste tutele per PMI, segreti commerciali, dati personali, diritto di rifiuto in caso di grave perturbazione dell’attività, trasmissione allo Stato membro interessato e cancellazione dei dati quando non più necessari.

Procedure di emergenza nel diritto armonizzato sui prodotti

L’articolo 28 consente alla Commissione, in caso di carenza di beni rilevanti per la crisi e dopo l’attivazione dell’emergenza, di attivare procedure di emergenza previste dagli atti settoriali modificati dal regolamento (UE) 2024/2748 e dalla direttiva (UE) 2024/2749. L’attivazione deve indicare beni, procedure, ragioni, proporzionalità e durata, ed è limitata al periodo di emergenza.

Ordini classificati come prioritari e sanzioni

Gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 disciplinano gli ordini di produzione o fornitura prioritari, utilizzabili in situazioni eccezionali solo in presenza di grave e persistente carenza e in assenza di altre misure efficaci. L’ordine deve essere non discriminatorio, basato su dati oggettivi, con prezzo equo e ragionevole; l’accettazione è volontaria, ma una volta accettato prevale su obblighi contrattuali o pubblici incompatibili. L’inadempimento intenzionale o per negligenza grave può comportare un’ammenda fino a 100.000 EUR, ridotta a 25.000 EUR per le PMI. Sono previsti competenza piena della Corte di giustizia, prescrizione biennale per l’irrogazione, prescrizione quinquennale per la riscossione, diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo con limiti di riservatezza.

Solidarietà, distribuzione coordinata e misure per aumentare l’offerta

Gli articoli 34 e 35 consentono alla Commissione di coordinare la redistribuzione tra Stati membri di beni o servizi rilevanti per la crisi e di raccomandare misure nazionali per ampliare o riconvertire capacità produttive, creare nuove capacità, accelerare autorizzazioni e procedure di registrazione o approvazione. Le misure devono rispettare i principi di necessità, proporzionalità e solidarietà.

Appalti pubblici in situazione di crisi

Gli articoli 36, 37 e 38 regolano gli appalti della Commissione per conto o a nome di due o più Stati membri partecipanti, con accordo che definisce mandato a negoziare, criteri di aggiudicazione, quantitativi, prezzi e tempi di consegna. È possibile l’adesione di Stati EFTA, Paesi candidati e microstati europei alle procedure congiunte. La Commissione può anche agire come acquirente/grossista. In situazioni di estrema urgenza sono ammessi aumenti o modifiche contrattuali fino al 100% del valore iniziale, purché non mutino sostanzialmente l’oggetto del contratto.

Coordinamento degli appalti nazionali e clausola di esclusiva

Gli articoli 39, 40 e 41 prevedono appalti congiunti e l’obbligo, durante l’emergenza, di informare e coordinare le nuove procedure nazionali di acquisto. Gli accordi possono includere una clausola di esclusiva che impedisce acquisti paralleli di beni o servizi rilevanti per la crisi, salvo autorizzazione della Commissione per quantitativi aggiuntivi che non compromettano l’appalto in corso; restano possibili appalti sotto soglia e acquisti non interferenti.

Protezione dei dati, riservatezza e sicurezza delle informazioni

Gli articoli 42 e 43 stabiliscono che il trattamento dei dati personali deve avvenire solo se strettamente necessario, nel rispetto del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725, con anonimizzazione quando possibile. Le informazioni acquisite sono utilizzate solo per lo scopo richiesto; sono protetti segreti commerciali, informazioni sensibili e classificate, e il comitato è vincolato alle norme di sicurezza della Commissione. È vietata la declassificazione senza consenso scritto dell’originatore.

Strumenti digitali

L’articolo 44 impone entro il 29 maggio 2026 la creazione, ove necessario, di strumenti o infrastrutture informatiche interoperabili a supporto del regolamento, tra cui strumenti sicuri per lo scambio di informazioni e un portale unico per moduli di dichiarazione, registrazione o autorizzazione. La Commissione definisce gli aspetti tecnici mediante atti di esecuzione.

Comitologia, riesame e valutazione

Gli articoli 45 e 46 qualificano il comitato come comitato di comitologia ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione deve valutare il regolamento entro il 29 novembre 2029 e poi ogni cinque anni, e inoltre entro quattro mesi dalla disattivazione di una modalità. Le relazioni devono esaminare efficacia, proporzionalità, impatto sulle libertà fondamentali, attività del consiglio, misure di crisi e adeguatezza dei criteri di attivazione.

Modifica del regolamento (CE) n. 2679/98

L’articolo 47 modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 chiarendo il rispetto dei diritti fondamentali e introducendo un nuovo articolo 5 bis: quando è attivata la modalità di emergenza nel mercato interno, gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del 1998 cessano di applicarsi ai beni rilevanti per la crisi elencati nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 18, per tutta la durata dell’emergenza.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 48 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 29 maggio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercato internolibera circolazione delle merci, persone e servizigestione delle crisiappalti pubbliciprotezione dei datisicurezza e resilienza delle catene di approvvigionamento

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