Regolamento (UE) 2024/2639
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639 della Commissione, del 9 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici del sistema di allarme rapido Safety Gate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in dettaglio compiti, responsabilità operative e flussi di cooperazione dei punti di contatto nazionali Safety Gate, chiamati a garantire un uso efficace e uniforme del sistema di allarme rapido dell’Unione per i prodotti pericolosi. Definisce inoltre la ripartizione delle responsabilità tra Commissione e autorità nazionali quali contitolari del trattamento dei dati personali nel sistema. L’atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applica dal 13 dicembre 2024, in coerenza con il regolamento (UE) 2023/988.
Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 per i ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici del sistema di allarme rapido Safety Gate e per la contitolarità nel trattamento dei dati del sistema.
Ambito di applicazione
Si applica ai punti di contatto nazionali unici Safety Gate designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988, nonché alla Commissione europea e alle autorità nazionali che partecipano al sistema di allarme rapido Safety Gate. Riguarda lo scambio di informazioni sulle misure correttive relative a prodotti pericolosi, compresi prodotti professionali e di consumo, nell’UE e nel SEE/EFTA, e disciplina anche i profili di trattamento dei dati personali connessi al sistema. Non incide sulla competenza degli Stati membri a organizzare il proprio sistema di vigilanza del mercato; si applica dal 13 dicembre 2024 ed è rilevante anche per i paesi SEE/EFTA partecipanti al sistema.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639: ruoli dei punti di contatto Safety Gate e contitolarità del trattamento
Il regolamento di esecuzione definisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 in relazione al sistema di allarme rapido Safety Gate, destinato allo scambio di informazioni sulle misure correttive adottate per prodotti pericolosi. La Commissione richiama l’esperienza maturata con il precedente sistema RAPEX e mira a garantire un flusso informativo efficiente, coerente e tempestivo tra Commissione, punti di contatto nazionali e autorità competenti.
Finalità e contesto normativo
L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti e ne attua l’articolo 25, paragrafo 2, secondo comma. I considerando evidenziano che la designazione di un unico punto di contatto nazionale non deve incidere sull’organizzazione interna della vigilanza del mercato da parte degli Stati membri, ma serve a rafforzare coordinamento, qualità delle notifiche e rapidità di diffusione delle informazioni.
Ruolo dei punti di contatto nazionali Safety Gate
L’articolo 1 attribuisce ai punti di contatto Safety Gate una funzione centrale di coordinamento operativo. Essi devono:
- verificare e convalidare la completezza delle notifiche ricevute dalle autorità nazionali prima dell’invio alla Commissione;
- controllare, prima di notificare un caso, se il prodotto sia già stato oggetto di notifica nel sistema e, se opportuno, trasmettere una notifica di follow-up ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/988;
- far pervenire alle autorità nazionali competenti, incluse quelle preposte ai controlli alle frontiere esterne, le notifiche degli altri Stati membri convalidate dalla Commissione;
- promuovere l’utilizzo del Product Safety eSurveillance Webcrawler e di strumenti analoghi;
- formare e assistere tutte le autorità nazionali nell’uso del sistema;
- facilitare l’esecuzione dei compiti connessi al Safety Gate, in particolare la comunicazione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie;
- cooperare con gli altri punti di contatto e partecipare alle discussioni coordinate dalla Commissione;
- scambiare informazioni con la rete per la sicurezza dei consumatori e con l’ufficio unico di collegamento, ove tali soggetti siano diversi dal punto di contatto;
- informare senza indugio la Commissione di problemi tecnici del sistema;
- gestire le richieste di accesso alle applicazioni collegate al sistema e le variazioni del personale che incidono sui diritti di accesso;
- rispondere alle richieste di operatori economici, fornitori di mercati online e altri portatori di interessi;
- contattare l’autorità nazionale che ha trasmesso la notifica, su richiesta di imprese o fornitori di mercati online, quando sia opportuno integrare informazioni mancanti o supplementari.
Cooperazione e prevenzione dei duplicati
Un obiettivo esplicito del regolamento è evitare duplicazioni nel sistema. Prima dell’invio di una notifica i punti di contatto devono verificare se la misura relativa a un prodotto sia già stata notificata, anche con il supporto delle autorità nazionali. Tale impostazione rafforza la qualità del dato, la coerenza delle informazioni e l’affidabilità del sistema di allarme rapido.
Contitolarità del trattamento dei dati personali
L’articolo 2 e l’allegato disciplinano la contitolarità tra Commissione e autorità nazionali nel trattamento dei dati personali connessi al Safety Gate, ai sensi del GDPR e del regolamento (UE) 2018/1725. La Commissione tratta, tra l’altro, informazioni sulle misure riguardanti prodotti a rischio grave e dati provenienti da paesi terzi, istituzioni internazionali, imprese o altri sistemi di allerta, al fine di trasmetterli ai punti di contatto o alle autorità nazionali. Le autorità nazionali trattano le informazioni raccolte ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 e del regolamento (UE) 2019/1020 per notificare la Commissione, gli altri Stati membri e i paesi SEE/EFTA, nonché i dati successivi al follow-up delle notifiche.
Categorie di dati, informativa e diritti degli interessati
Sono individuate tre principali categorie di dati personali: coordinate degli utenti del sistema; coordinate degli autori e validatori delle notifiche e delle reazioni; dati accessori di operatori economici o di persone coinvolte nei verbali di prova. L’allegato disciplina l’informativa agli interessati, distinguendo tra gli obblighi della Commissione e quelli delle autorità nazionali, e prescrive l’uso di un modello di informativa sulla privacy fornito dalla Commissione.
Gli interessati possono esercitare i loro diritti contro la Commissione o contro le autorità nazionali, secondo le rispettive normative applicabili. Le richieste devono essere gestite mediante una procedura condivisa; se una domanda è ricevuta dal contitolare non competente, essa va trasmessa entro 7 giorni di calendario al contitolare responsabile, che deve inviare un avviso di ricevimento entro 3 giorni di calendario. In caso di accesso ai dati, il contitolare non può divulgare dati trattati congiuntamente senza previa consultazione dell’altro contitolare.
Sicurezza del trattamento e incidenti di sicurezza
Il regolamento impone misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdite o divulgazioni illecite. I contitolari devono assistersi reciprocamente in caso di incidenti di sicurezza e violazioni dei dati personali. Ogni incidente deve essere documentato e notificato all’altro contitolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro 48 ore dalla conoscenza. La violazione deve essere notificata all’autorità di controllo competente entro 72 ore, salvo improbabilità di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche; se il rischio è elevato, deve essere effettuata anche la comunicazione agli interessati.
Localizzazione dei dati e trasferimenti internazionali
I dati personali sono conservati e trattati nel territorio UE/SEE. Il trasferimento al di fuori di tale area è ammesso solo nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 45, 46 o 49 del GDPR e dagli articoli 47, 48 o 50 del regolamento (UE) 2018/1725. Inoltre, lo scambio con paesi terzi o organizzazioni internazionali previsto dall’articolo 40 del regolamento (UE) 2023/988 deve rispettare integralmente le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.
Conservazione dei dati
La durata del trattamento è limitata al tempo necessario per le finalità del sistema. In particolare:
- le coordinate degli utenti sono conservate finché la persona rimane utente del sistema;
- le coordinate degli ispettori figuranti nelle notifiche e nelle reazioni sono conservate per 5 anni dalla convalida;
- gli altri dati personali eventualmente inclusi sono conservati per 30 anni, in ragione del ciclo di vita massimo stimato di alcune categorie di prodotti, come elettrodomestici o veicoli a motore.
La Commissione deve dare seguito, entro un mese, alle richieste legittime di blocco, rettifica o cancellazione dei dati.
Responsabilità, controversie e punti di contatto tra contitolari
L’allegato ripartisce in modo analitico le responsabilità tra Commissione e autorità nazionali: registrazione dei trattamenti, liceità e proporzionalità, data protection by design e by default, limitazione dei diritti quando necessario, scelta dei responsabili del trattamento, consultazione preventiva delle autorità di controllo, riservatezza del personale e cooperazione con le autorità di controllo. In caso di inosservanza, la Commissione risponde secondo il capo VIII del regolamento (UE) 2018/1725, mentre le autorità degli Stati membri rispondono ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) 2016/679.
Le controversie tra contitolari devono essere risolte in via amichevole mediante consultazione, preferibilmente a livello operativo. La risposta a una richiesta di composizione amichevole deve intervenire entro 7 giorni lavorativi e il tentativo di composizione si svolge entro 30 giorni lavorativi. In caso di mancato accordo, è possibile ricorrere alla mediazione o al giudizio dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 272 TFUE.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 dicembre 2024. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Compiti dei punti di contatto Safety Gate
L’articolo 1 elenca i compiti operativi dei punti di contatto nazionali unici: verifica e convalida della completezza delle notifiche ricevute da altre autorità nazionali prima della trasmissione alla Commissione; controllo preventivo dell’eventuale esistenza di una notifica già inserita nel sistema e, se del caso, invio di una notifica di follow-up ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/988; inoltro alle autorità nazionali competenti delle notifiche degli altri Stati membri convalidate dalla Commissione; promozione del Product Safety eSurveillance Webcrawler; formazione e assistenza alle autorità nazionali; coordinamento dell’esecuzione dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/988 e dal futuro regolamento delegato richiamato; cooperazione con gli altri punti di contatto; interscambio informativo con la rete per la sicurezza dei consumatori e con l’ufficio unico di collegamento; gestione dei problemi tecnici, delle richieste di accesso e delle interlocuzioni con gli operatori economici e i fornitori di mercati online.
Contitolarità del trattamento nel sistema Safety Gate
L’articolo 2 e l’allegato chiariscono che Commissione e autorità nazionali agiscono come contitolari del trattamento ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725. Sono individuati gli ambiti di trattamento di competenza della Commissione e delle autorità nazionali, i dati trattati, gli obblighi di informativa agli interessati, le modalità di gestione delle richieste, la sicurezza del trattamento, gli incidenti di sicurezza e le rispettive responsabilità in caso di inosservanza.
Dati trattati, accesso e conservazione
L’allegato specifica le categorie di dati personali trattati: coordinate degli utenti del sistema, coordinate di autori e validatori delle notifiche e delle reazioni, e taluni dati accessori di operatori economici o persone coinvolte nei verbali di prova. L’accesso è limitato al personale autorizzato, ai contraenti e agli utenti designati, con livelli differenziati di visibilità delle notifiche a seconda dello status della notifica. I dati sono trattati, di regola, solo nel territorio UE/SEE, salvo applicazione delle basi giuridiche previste dai regolamenti sulla protezione dei dati. I termini di conservazione sono: finché l’utente resta tale per le coordinate degli utenti; 5 anni dalla convalida per le coordinate degli ispettori; 30 anni per gli altri dati personali eventualmente inclusi nel sistema.
Sicurezza, incidenti e violazioni dei dati
Sono imposti obblighi di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire sicurezza, integrità e riservatezza dei dati, con assistenza reciproca tra contitolari in caso di incidenti o violazioni. Gli incidenti e le violazioni devono essere documentati e notificati reciprocamente senza ingiustificato ritardo e comunque entro 48 ore dalla conoscenza. La violazione va inoltre notificata all’autorità di controllo competente o al Garante europeo della protezione dei dati, se del caso, entro 72 ore, e comunicata agli interessati quando sussista un rischio elevato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 dicembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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