Regolamento (UE) 2024/2632
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2632 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 per quanto riguarda le misure relative alle acque che possono essere infette dall’organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014, le misure che devono essere adottate dagli operatori professionali e il modello per la comunicazione dei risultati delle indagini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE già vigente per il contrasto a Ralstonia solanacearum, ampliando il perimetro delle misure alle acque che possono essere infette, oltre a quelle già confermate come infette. Rafforza così le misure di individuazione, delimitazione e eradicazione, con particolare attenzione alle acque superficiali utilizzate per irrigazione o interessate da inondazioni. Il testo trasferisce inoltre agli operatori professionali, sotto controllo ufficiale, l’esecuzione materiale di alcune misure di distruzione o smaltimento delle piante infette e rivede il modello di comunicazione dei risultati delle indagini, semplificandolo e rendendolo più coerente.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 sulle misure fitosanitarie contro Ralstonia solanacearum, estendendo le misure alle acque che possono essere infette, precisando gli obblighi degli operatori professionali e aggiornando il modello di comunicazione delle indagini.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri e riguarda le misure di eradicazione e prevenzione della diffusione dell’organismo nocivo specificato Ralstonia solanacearum nel territorio dell’Unione. Incide sulle piante specificate, sulle acque superficiali e, più in generale, sulle acque che possono essere infette, nonché sugli operatori professionali che producono o spostano tali piante sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti. Include anche la compilazione e trasmissione, da parte degli Stati membri, dei risultati delle indagini sul raccolto di patate dell’anno civile precedente. Non disciplina settori estranei alla sanità delle piante e alle relative indagini ufficiali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2632: misure contro Ralstonia solanacearum
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193, che disciplina misure di eradicazione e prevenzione della diffusione di Ralstonia solanacearum, organismo nocivo specificato per le piante. La Commissione interviene per rafforzare la protezione del territorio dell’Unione, estendendo la disciplina alle acque che possono essere infette e perfezionando gli strumenti operativi e documentali connessi alle indagini ufficiali.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, le misure originarie risultavano centrate sulle acque già confermate infette; tuttavia, per una protezione più efficace, era necessario includere anche le acque che possono essere infette. La logica dell’intervento è quella di anticipare il contenimento del rischio, incidendo non solo sulla conferma della presenza dell’organismo nocivo, ma anche sugli elementi utili a designare oggetti probabilmente infetti e sulle misure di eradicazione applicabili nelle aree delimitate.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche interessano le piante specificate già ricomprese nel regolamento 2022/1193, le acque superficiali e le acque che possono essere infette, nonché gli operatori professionali coinvolti nella produzione o nello spostamento delle piante specificate. Il testo si applica inoltre alle autorità competenti degli Stati membri, cui resta affidato il controllo ufficiale delle misure, e alla trasmissione dei risultati delle indagini sul marciume bruno.
Estensione alle acque che possono essere infette
L’articolo 1 modifica l’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento 2022/1193, includendo espressamente le acque superficiali che possono essere infette, oltre a quelle già designate come infette. La modifica è coerente con i considerando, che sottolineano la necessità di disciplinare anche le acque suscettibili di veicolare il patogeno, ai fini della conferma della presenza dell’organismo, della delimitazione e dell’eradicazione.
Obblighi degli operatori professionali e gestione delle piante infette
L’articolo 6, paragrafo 1, è riscritto per chiarire che le piante specificate designate come infette non devono essere piantate. Inoltre, gli operatori professionali, durante la produzione o il movimento delle piante specificate e sotto controllo ufficiale, devono assicurare la distruzione o altrimenti smaltire le piante infette, secondo l’allegato V, punto 1, purché sia escluso un rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo. Il regolamento sposta così in capo agli operatori l’esecuzione pratica di attività che le autorità non possono svolgere agevolmente in tutti i luoghi interessati.
Criteri di designazione e fattori di diffusione
L’allegato IV viene aggiornato per includere le acque che possono essere infette tra gli elementi rilevanti nella designazione di un oggetto come probabilmente infetto. Sono richiamati, in particolare, i luoghi di produzione in cui l’irrigazione o l’irrorazione avvengono con acque infette o potenzialmente infette, nonché i siti di produzione allagati da tali acque. Viene inoltre ampliata la valutazione dei fattori di diffusione con riferimento a luoghi adiacenti, bacini di irrigazione separati e corpi idrici comunicanti, considerando direzione e portata delle acque e presenza di ospiti di solanacee.
Indagini, controlli ufficiali e divieto d’uso delle acque
L’allegato V, punto 4.2.2, rafforza il contenuto delle misure da adottare quando le acque superficiali sono infette o possono esserlo. Le autorità devono condurre indagini annuali in periodi opportuni, con campionamento delle acque e, se del caso, di piante ospiti selvatiche; devono altresì effettuare controlli ufficiali sui programmi di irrigazione e irrorazione. È previsto che possano essere introdotti divieti d’impiego delle acque infette o potenzialmente infette per l’irrigazione e l’irrorazione delle piante specificate e, se del caso, di altre piante ospiti coltivate. Se vi sono infezioni degli scarichi di reflui, devono essere controllati anche i sistemi di smaltimento dei reflui delle stazioni di trasformazione industriale o di imballaggio.
Deroghe
Il nuovo punto 4.2.2, lettera c), prevede due deroghe rilevanti. In primo luogo, gli Stati membri possono decidere di non effettuare indagini annuali sulle acque superficiali infette o potenzialmente infette, purché non vi siano indicazioni di un cambiamento dello stato del patogeno nell’area delimitata. In secondo luogo, l’acqua soggetta a divieto può essere comunque utilizzata in serre, sotto controllo ufficiale, per pomodori e altre piante ospiti destinate al consumo finale e alla trasformazione, a condizione che l’acqua sia disinfettata con metodi appropriati oppure risulti indenne a seguito di campionamento e prove intensivi.
Modello di comunicazione dei risultati delle indagini
L’allegato II del regolamento 2022/1193 è sostituito con un nuovo modello per la presentazione dei risultati delle indagini sul marciume bruno effettuate sul raccolto di patate dell’anno civile precedente quello della comunicazione. Il nuovo formato elimina alcuni dati non ritenuti significativi, riorganizza le colonne secondo la sequenza logica delle attività svolte, distingue i risultati di laboratorio relativi a campioni sintomatici e asintomatici, chiarisce la tempistica e la natura dei campionamenti e aggiunge specifiche colonne per le prove di laboratorio sulle acque. Viene anche precisato che il modello riguarda i risultati delle indagini effettuate sull’anno precedente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione delle misure alle acque che possono essere infette
All’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1193, la disposizione viene sostituita per includere espressamente le acque superficiali che possono essere infette, tenendo conto degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, lettera b), punti ii) e iii).
Obbligo di distruzione o smaltimento delle piante infette da parte degli operatori professionali
All’articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è riscritto: le piante specificate designate quali infette non possono essere piantate; gli operatori professionali, durante la produzione o lo spostamento delle piante specificate e sotto controllo ufficiale, devono garantire la distruzione o altro smaltimento delle piante infette conformemente all’allegato V, punto 1, purché sia accertato che non vi sia rischio identificabile di diffusione del patogeno.
Nuovi criteri per la designazione di oggetti probabilmente infetti
Nell’allegato IV, punto 1, vengono aggiornati gli elementi da considerare per designare un oggetto come probabilmente infetto: tra essi rientrano i luoghi di produzione delle piante specificate irrigati o irrorati con acque designate come infette o che possono essere infette, nonché le piante specificate prodotte in siti allagati con acque superficiali infette o potenzialmente infette.
Aggiornamento dei fattori di diffusione legati alle acque superficiali
Nell’allegato IV, punto 2, lettera b), la lista dei fattori da considerare in caso di acque superficiali infette o potenzialmente infette include: i luoghi di produzione adiacenti o a rischio di inondazione, i bacini di irrigazione separati associati a tali acque e i corpi idrici comunicanti, tenendo conto della direzione e portata delle acque e della presenza di piante ospiti di solanacee.
Misure di indagine, controllo e divieto d’uso delle acque
Nell’allegato V, punto 4.2.2, lettera b), si prevede che, nei casi relativi ad acque superficiali infette o potenzialmente infette, le autorità conducano indagini annuali in periodi opportuni con campionamento delle acque superficiali e, se del caso, delle piante ospiti di solanacee selvatiche; effettuino controlli ufficiali sui programmi di irrigazione e irrorazione; possano vietare l’impiego delle acque infette o potenzialmente infette per irrigazione e irrorazione delle piante specificate e, se del caso, di altre piante ospiti coltivate; e, in caso di infezione degli scarichi di reflui, controllino lo smaltimento degli scarichi di rifiuti e reflui provenienti da stazioni di trasformazione o imballaggio.
Deroghe per alcune situazioni in serra e facoltà degli Stati membri
Nell’allegato V, punto 4.2.2, nuova lettera c), gli Stati membri possono decidere di non effettuare indagini annuali sulle acque superficiali infette o potenzialmente infette se non vi sono indicazioni di un cambiamento dello stato del patogeno nell’area delimitata. Inoltre, in deroga al divieto d’uso, l’impiego delle acque soggette a divieto può essere consentito in serre, sotto controllo ufficiale, per irrigazione e irrorazione di pomodori e altre piante ospiti destinate al consumo finale e alla trasformazione, se le acque sono disinfettate con metodi appropriati o risultano indenni a seguito di campionamento e prove intensivi.
Nuovo modello per la comunicazione dei risultati delle indagini
L’allegato II del regolamento (UE) 2022/1193 è sostituito con un nuovo modello per la presentazione dei risultati delle indagini sul marciume bruno effettuate durante l’anno civile precedente l’anno della comunicazione. Il modello è semplificato eliminando voci ritenute poco significative, riorganizzando l’ordine delle colonne, distinguendo i risultati di laboratorio per campioni sintomatici e asintomatici, aggiungendo colonne sulle prove di laboratorio relative alle acque e chiarendo che i dati riguardano il raccolto di patate dell’anno precedente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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