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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30158/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici specializzati ha agito per ottenere il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che prevedevano una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione per gli anni anteriori all'anno accademico 1991/92. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto; la Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione delle norme nazionali ed europee in tema di risarcimento del danno da omesso recepimento delle direttive, sostenendo che la legge n. 370/1999 non potesse rilevare per quantificare il danno e per far decorrere la prescrizione, che la prescrizione non potesse iniziare prima del consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali su giurisdizione, azione esperibile, termine prescrizionale e legittimazione passiva, e che occorresse un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire se il rimedio fosse effettivo prima di tali chiarimenti. Hanno inoltre richiamato norme del TCE, della Carta di Nizza, della CEDU, delle preleggi, del codice civile, del d.lgs. n. 257/1991 e della l. n. 370/1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo la censura interamente preclusa dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva/incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. La Corte ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva potessero impedire la decorrenza della prescrizione, ha negato la necessità del rinvio pregiudiziale e ha rilevato l'irrilevanza dei richiami alla giurisprudenza unionale e alla recente legge di delegazione europea. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese di lite, oltre che al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato come vizio di violazione di legge, ma il motivo viene ritenuto inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile poiché la questione è già stata decisa in modo conforme e stabile dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 332 c.p.c.

    Per i litisconsorti facoltativi non notificati l'impugnazione non richiede ordine di rinnovazione, essendo comunque preclusa.

  • art. 11, L. 19 ottobre 1999, n. 370

    Ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; per gli altri ha reso definitivo l'inadempimento residuo e da tale data decorre la prescrizione decennale del diritto risarcitorio.

  • art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È richiamato quale base del recepimento interno sulla disciplina delle scuole di specializzazione, ma non incide sulla decorrenza della prescrizione oggetto di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Giustifica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, in ragione della persistenza in ricorso di questioni già risolte in modo consolidato.

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    Sono evocati dai ricorrenti in tema di prescrizione, ma la Corte ribadisce che la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999 e non è impedita dalle incertezze prospettate.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

    Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo ai fini della decorrenza prescrizionale e della fondatezza della pretesa.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme sovranazionali, senza incidenza sul principio applicato dalla Corte.

  • art. 5 e art. 189 Trattato CEE

    Invocati a sostegno della violazione da mancato recepimento delle direttive, ma non idonei a superare l'orientamento sulla prescrizione.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato per sostenere l'effettività della tutela, ma non ritenuto tale da imporre un diverso dies a quo della prescrizione.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    Evocato dai ricorrenti, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È richiamato come normativa interna di recepimento, ma la Corte ribadisce che per i corsi anteriori al 2006/2007 resta applicabile la disciplina previgente e non emerge un criterio diverso di decorrenza della prescrizione.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 39

    Per gli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 opera questa disciplina, non quella rilevante per la domanda dei ricorrenti.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori dei medici specializzandi per tardiva o incompleta trasposizione delle direttive comunitarie, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo per i soggetti non destinatari di sentenze irrevocabili favorevoli.
  • Le incertezze giurisprudenziali sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sulla legittimazione passiva non impediscono la decorrenza della prescrizione, perché il danneggiato poteva comunque attivarsi anche in via stragiudiziale e l'eventuale errore sul giudice competente è rimediabile con gli strumenti processuali ordinari.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto dell'Unione invocata non incide sul punto decisivo della lite ed esiste un orientamento interno consolidato che esclude dubbi interpretativi rilevanti.
  • L'art. 11 della l. n. 370/1999 non introduce un diverso criterio di quantificazione del danno risarcibile tale da spostare in avanti il dies a quo della prescrizione, ma conferma l'avvenuta cristallizzazione della pretesa risarcitoria.
  • La mera riproposizione di argomenti già ripetutamente confutati dalla giurisprudenza di legittimità integra una situazione idonea alla declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con possibile condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniGiudicato
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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