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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24985/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo un solo motivo di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata contestata. In sostanza contesta che la recidiva reiterata possa essere applicata senza una previa dichiarazione di recidiva semplice e assume l'erroneità della motivazione della Corte territoriale sulla sua maggiore pericolosità sociale. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza si pone in contrasto con il principio di diritto delle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di cognizione, per l'applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per precedenti reati, con specifica e adeguata motivazione sulla maggiore pericolosità sociale, senza necessità di una previa recidiva semplice.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta la conferma della recidiva reiterata da parte della Corte territoriale, osservando che la motivazione valorizzava i precedenti penali dell'imputato e la sua indifferenza all'effetto deterrente delle pregresse vicende giudiziarie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata può essere applicata quando, al momento del reato, l'imputato risulti già gravato da più sentenze definitive per precedenti reati, purché il giudice dia specifica e adeguata motivazione sulla maggiore pericolosità sociale; non occorre una previa declaratoria di recidiva semplice.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01

    Il principio di diritto richiamato esclude che, per la recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, sia necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cognizione, la recidiva reiterata può essere riconosciuta se, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti già destinatario di più sentenze definitive per precedenti reati e il giudice motivi in modo specifico sulla maggiore pericolosità sociale.
  • L'applicazione della recidiva reiterata non richiede necessariamente una precedente formale declaratoria di recidiva semplice.
  • La censura di violazione di legge sulla recidiva è manifestamente infondata quando si risolve in una tesi incompatibile con il principio di diritto delle Sezioni Unite e la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione adeguata sui precedenti penali e sulla capacità a delinquere.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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