Cassazione Penale, Sentenza n. 14531/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari in relazione a una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti. Denunciava vizi di violazione di legge e di motivazione (artt. 714, comma 2; 715, comma 2, lett. c); 274, lett. b), c.p.p.), contestando in particolare la valutazione del pericolo di fuga fondata su una comunicazione dallo Stato del Kentucky e sull'ordine di cattura internazionale emesso nel 2018, e sottolineando la presenza stabile in Italia di una sorella cittadina italiana come elemento contrario al pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, di fatto, mirava a contestare la motivazione e il giudizio di fatto della Corte territoriale (valutazioni probatorie e di attualità del pericolo di fuga), mentre l'art. 719 c.p.p. consente il ricorso per cassazione contro provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari in materia di estradizione solo per violazione di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 714 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma incidente sulla legittimità della misura; dalla decisione emerge che eventuali querelle relative all'apprezzamento probatorio riferito a questa norma non sono sindacabili in cassazione quando consistono in una critica della motivazione/fattispecie valutativa.
art. 715 cod. proc. pen.
art. 715, comma 2, lett. c)
Citato dal ricorrente tra le norme cui si sarebbe dato erroneo peso; la Corte ha ritenuto che la doglianza riguardasse l'apprezzamento del materiale probatorio e non una concreta violazione normativa suscettibile di sindacato in cassazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Riferimento utilizzato dal ricorrente nella censura; la Suprema Corte non ha proceduto a un esame di merito di questa norma perché il motivo era in realtà un'impugnazione della motivazione e delle risultanze probatorie.
art. 719 cod. proc. pen.
Fondamentale per la decisione: stabilisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti della Corte di appello in materia di revoca o sostituzione delle misure coercitive strumentali all'estradizione è consentito solo per violazione di legge. La Corte ha escluso la ammissibilità del ricorso perché il motivo era, di fatto, un'istanza di revisione della motivazione e del giudizio di fatto.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata sul punto delle sanzioni per ricorsi inammissibili; la Corte di Cassazione ha applicato il principio che non è necessario ritenere la colpa grave per infliggere la sanzione pecuniaria prevista nei casi di inammissibilità, e ha quindi condannato il ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari connesse all'estradizione, il ricorso per cassazione contro ordinanze della Corte d'appello è limitato ai profili di violazione di legge (art. 719 c.p.p.); non è consentito un normale sindacato sulla motivazione e sulla valutazione del materiale probatorio.
- Le contestazioni che mirano a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti o delle prove (es. attualità del pericolo di fuga basata su atti stranieri o su ordinanze di cattura internazionali) sono, in genere, inammissibili in cassazione e devono essere proposte con i mezzi processuali idonei in sede di merito.
- La presenza di legami familiari nel territorio nazionale (es. congiunti cittadini italiani) è un elemento rilevante ma non necessariamente decisivo per escludere il pericolo di fuga; occorrono elementi concreti e attuali che consentano di ritenere l'assenza di rischio.
- Le comunicazioni e gli ordini di cattura emessi da autorità estere possono essere valutati dalla Corte territoriale come indizi relativi al pericolo di fuga: la loro mera esistenza può giustificare il mantenimento della misura se ritenuta attuale e non contrastata da elementi concreti contrari.
- Chi propone ricorso per cassazione deve orientare le censure verso specifiche violazioni di legge o vizi formali ammissibili; altrimenti il rischio è l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14222/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14223/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14224/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14225/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14226/2022 del 13/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →