Ordinanza n. 3214/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento e/o riforma, previa concessione di idonee misure cautelari, del foglio prot. n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-in data 25.11.2025, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Secondo Capo -OMISSIS-, nato a Vibo Valentia (VV) il -OMISSIS-”, nella parte in cui la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha assegnato la sig.ra -OMISSIS-presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi la circolare del Ministero della Difesa del 25.7.2023 n. 51229, postoché «la determinazione della sede di assegnazione è stata effettuata secondo i criteri di impiego specificati negli annessi alla circolare n. M_D -OMISSIS-REG2023 0051229 del 25 luglio 2023», ove interpretata -in particolare- nel senso di precludere a monte il transito in soprannumero nei ruoli del personale civile della Difesa, il foglio dello Stato Maggiore della Marina prot. n. -OMISSIS-del 25.11.2025, il decreto in data 20.10.2025, il verbale della riunione della Commissione sui transiti del 30.9.2025 con relativi allegati e gli ulteriori atti e pareri, anche di estremi non conosciuti, relativi alla avvenuta individuazione della sede di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina nell’ambito del transito in soprannumero nei ruoli civili del Ministero della Difesa
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitanda)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, nell’ambito del transito in soprannumero nei ruoli civili del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, è stata assegnata a Messina. Ha contestato anche gli atti presupposti e connessi, inclusa la circolare ministeriale sui criteri di impiego, deducendo in sostanza l’incompatibilità della sede assegnata con le proprie gravi condizioni di salute, la necessità di proseguire le cure presso strutture situate nella località di residenza e l’assenza di adeguata considerazione della possibilità di essere collocata presso strutture viciniori, comprese quelle della Capitaneria di Porto. La ricorrente ha inoltre rappresentato di avere chiesto informazioni sulle disponibilità presso tali strutture senza ricevere riscontri formali. L’Amministrazione ha sostenuto che le posizioni organiche civili delle Capitanerie di Porto dipendono dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che l’assegnazione temporanea ivi prevista dalla circolare sui transiti richiede la disponibilità di quel Dicastero, non manifestata.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha sospeso il provvedimento di assegnazione ai fini del riesame. Il Collegio ha rilevato che, pur riconoscendo la gravità delle condizioni di salute della ricorrente, l’Amministrazione aveva ritenuto compatibile la destinazione a Messina, resa disponibile dall’Esercito, senza che dagli atti emergesse una richiesta espressa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa eventuali posizioni utili presso le strutture delle Capitanerie di Porto situate in località viciniori alla residenza. Il Ministero della Difesa, nella persona del Capo del 1° Reparto Personale dello Stato Maggiore della Marina o di un delegato, dovrà quindi riesaminare la posizione chiedendo formalmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la disponibilità di sedi utili alla ricollocazione della ricorrente in località viciniori, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, anche per la definizione delle spese della fase cautelare. L’ordinanza deve essere diffusa con oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Disciplina il transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Fondamento, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel procedimento di assegnazione del personale militare non idoneo al servizio incondizionato transitato nei ruoli civili, l’Amministrazione deve valutare concretamente la compatibilità della sede con le condizioni di salute dell’interessato e con le esigenze di continuità delle cure.
- Quando l’interessato prospetta la disponibilità di possibili sedi viciniori appartenenti a strutture riconducibili a un diverso Ministero, l’Amministrazione procedente non può limitarsi a rilevare la competenza dell’altro Dicastero, ma deve chiedere espressamente a quest’ultimo la disponibilità di eventuali posizioni utili, ove tale possibilità sia prevista dalla disciplina applicabile.
- La sospensione cautelare dell’assegnazione può essere disposta ai fini del riesame quando dagli atti non risulta che l’Amministrazione abbia svolto un accertamento completo sulle alternative di ricollocazione prossime alla residenza, in presenza di documentate esigenze sanitarie.
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