Cassazione Penale, Sentenza n. 11335/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 27/10/2022, con cui era stato rigettato il suo appello avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta del 04/10/2022. L'imputato chiedeva l'autorizzazione ad esercitare l'attività lavorativa in una sede diversa rispetto a quella per la quale aveva già ottenuto autorizzazione. Con unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare in relazione all'art. 125 disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Successivamente, con nota del 02/02/2023 il ricorrente e il suo difensore hanno rinunciato all'impugnazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della rinuncia e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 alla Cassa per le ammende, ritenendo applicabile l'art. 616 cod. proc. pen. anche alle ipotesi di inammissibilità per rinuncia (richiamando altresì l'art. 591 cod. proc. pen. e la giurisprudenza rilevante). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 125 disp. att. cod. proc. pen.
Nella sentenza è la norma richiamata dal ricorrente per censurare il rigetto della richiesta di modifica della sede lavorativa; la Corte non entra nel merito per la dichiarazione di inammissibilità conseguente alla rinuncia.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Norma procedurale richiamata come disciplina della forma di trattazione del ricorso dinanzi alla Corte; indicazione che il ricorso è stato trattato nelle forme previste da tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte applica l'art. 616 per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende anche in caso di inammissibilità dovuta a rinuncia all'impugnazione, ritenendo che la norma non distingua le varie cause di inammissibilità.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato quale quadro normativo che comprende l'ipotesi di inammissibilità per rinuncia all'impugnazione; la Corte lo utilizza per collegare la rinuncia alla conseguente inammissibilità.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Citato dalla Corte nella motivazione comparativa per spiegare che l'art. 616 non fa distinzione tra le varie ipotesi di inammissibilità, ivi compresa quella dichiarata ex art. 606 comma 3 o ex art. 591.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso: se il ricorrente rinuncia formalmente, il giudice dichiara inammissibile e non entra nel merito delle censure.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare conseguenze economiche per il ricorrente, quali il pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
- Le censure di violazione di legge o vizio di motivazione (es. art. 125 disp. att. cod. proc. pen.) restano prive di esame se il procedimento si estingue per rinuncia: per ottenere una pronuncia sul merito è necessario non rinunciare all'impugnazione.
- Prima di rinunciare è opportuno valutare l'impatto economico e le alternative (ad es. riformulare la strategia difensiva), perché la rinuncia non evita automaticamente le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità.
- Quando si richiede un'autorizzazione a svolgere attività lavorativa in diversa sede, è utile documentare e motivare dettagliatamente la necessità del cambiamento sin dall'istanza e nei gradi di impugnazione, per aumentare le chance di accoglimento qualora il giudice entri nel merito.
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