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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7439/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle sanzioni relativo ad un atto di divisione immobiliare. Il ricorrente contestava: 1) la violazione degli artt. 52, commi 4 e 5, T.U.R. sostenendo che, poiché i valori dichiarati non erano inferiori ai valori catastali, l'Amministrazione non poteva rettificarli; 2) la falsa applicazione dell'art. 42 T.U.R., lamentando che l'ufficio aveva operato una riqualificazione e una rettifica in sede di imposta principale quando al più avrebbe potuto procedere con un accertamento complementare; 3) la mancata compensazione delle spese processuali da parte della C.T.R.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i giudici di merito nel ritenere che l'atto di divisione abbia attribuito diritti reali diversi (usufrutto e nuda proprietà) rispetto alla titolarità originaria pro-quota, e che, ai fini fiscali, la parte di valore eccedente la quota spettante debba essere considerata come trasferimento ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 131/1986. L'Ufficio non ha operato una 'rettifica' dei valori dichiarati ai sensi dell'art. 52, ma una rideterminazione del valore dei nuovi diritti (usufrutto/nuda proprietà) secondo i criteri di legge (art. 48 e art. 46), tenendo conto anche dell'età dell'usufruttuario. Il motivo sulle spese è stato dichiarato infondato: la decisione sulla compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non ha ravvisato violazione di principio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione (e a versare l'eventuale contributo unificato aggiuntivo).

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/1986, art. 34

    "la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente... I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto... sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti... Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio."

    La Corte ha applicato la presunzione iuris et de iure contenuta nell'art. 34: quando la divisione attribuisce a un condividente beni di valore eccedente la sua quota, l'eccedenza va trattata come trasferimento (vendita) ai fini dell'imposta; dunque la presenza di conguagli e l'attribuzione di diritti diversi può comportare tassazione per eccedenza.

  • d.P.R. 131/1986, art. 52, commi 4 e 5

    La norma disciplina il potere di rettifica dei valori dichiarati nell'atto e prevede limiti quando i valori non siano inferiori al valore catastale. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non fosse in discussione una rettifica ex art. 52 dei valori catastali dichiarati, bensì la rideterminazione del valore dei nuovi diritti (usufrutto/nuda proprietà) secondo l'art. 48, per cui la disciplina di rettifica dell'art. 52 non era applicabile.

  • d.P.R. 131/1986, art. 48

    Stabilisce i criteri di valutazione dei diritti reali (es. usufrutto, nuda proprietà). La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia correttamente ricalcolato i valori dei nuovi diritti attribuiti in sede divisionale secondo tale norma e le tabelle annessE.

  • d.P.R. 131/1986, art. 46

    Prevede l'uso delle tabelle per la determinazione del valore dell'usufrutto in funzione dell'età del titolare. La Corte ha fatto riferimento all'età dell'usufruttuario (66 anni) per giustificare che il valore dell'usufrutto potesse essere superiore alla quota originaria e legittimare il conguaglio tassabile.

  • art. 42 T.U.R. (d.P.R. 131/1986)

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare la modalità dell'accertamento; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato un accertamento improprio in sede di imposta principale ma una determinazione del valore dei nuovi diritti ai fini del corretto inquadramento fiscale.

  • codice civile, art. 979 c.c.

    Richiamato relativamente alla durata dell'usufrutto (non può eccedere la vita dell'usufruttuario) per spiegare il rapporto tra usufrutto e consolidazione della piena proprietà alla morte dell'usufruttuario, utile a comprendere l'effetto traslativo della divisione.

  • codice di procedura civile, art. 92, comma 2

    Norma sulle spese di lite; la Corte ha ricordato che la valutazione della compensazione delle spese è discrezionale del giudice di merito e la Cassazione può sindacare solo vizi di violazione del principio che le spese non possano gravare sulla parte vittoriosa.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla legge 228/2012, comma 17)

    Richiama l'obbligo, in alcuni casi, del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando in una divisione si attribuiscono diritti diversi dalla titolarità originaria (es. usufrutto e nuda proprietà), occorre valutare i nuovi diritti secondo gli artt. 46 e 48 d.P.R. 131/1986; l'eccedenza rispetto alla quota può essere trattata come trasferimento ai sensi dell'art. 34.
  • Il potere dell'Amministrazione di rettificare i valori dichiarati ai sensi dell'art. 52 T.U.R. è distinto dalla rideterminazione del valore dei nuovi diritti reali: se l'ufficio ricalcola il valore dell'usufrutto/nuda proprietà secondo le norme specifiche (art. 46/48), non si configura necessariamente una illegittima 'rettifica' ex art. 52.
  • La verifica dell'età dell'usufruttuario e l'applicazione delle tabelle previste sono elementi chiave per stabilire se l'assegnazione produca una quota eccedente e dunque un conguaglio tassabile.
  • Contestazioni sulla modalità (principale vs. complementare) dell'accertamento fiscale richiedono di distinguere se l'Ufficio abbia effettivamente riqualificato l'atto o semplicemente determinato il valore dei nuovi diritti. Una ricalcolazione conforme alle norme valutative non è di per sé illegittima.
  • La decisione sulle spese processuali è rimessa al giudice di merito e la Corte di Cassazione interviene soltanto per vizio di motivazione o violazione del principio che le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa; dunque la compensazione è largamente discrezionale.

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