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Sentenza

Sentenza n. 891/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 764 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione Quarta.

Giustizia amministrativa202404068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Milano n. 764 del 2024, che aveva condannato la società al pagamento del residuo corrispettivo per l'acquisto di un'area PEEP e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale risarcitorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con due motivi, l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale per violazione del ne bis in idem. Ha sostenuto che le precedenti sentenze del TAR riguardassero contratti, convenzioni e pretese differenti e che la domanda oggi proposta fosse fondata specificamente sulle lettere di patronage approvate dal Comune, non sulle convenzioni già esaminate. Ha inoltre affermato che le precedenti decisioni, in parte processuali, non avrebbero prodotto giudicato sostanziale e che il Comune avrebbe assunto obblighi di garanzia nei confronti della società, ovvero avrebbe comunque determinato l'inadempimento della società partecipata Mozzate Patrimonio S.r.l., la quale non aveva acquistato gli alloggi né assunto il mutuo contratto per la loro realizzazione. La società ha quindi riproposto la domanda di accertamento dell'inadempimento e di risarcimento dei danni, quantificati per il mancato accollo del mutuo e per il mancato guadagno, chiedendo anche la compensazione con il credito azionato dal Comune. Il Comune ha resistito eccependo, tra l'altro, la violazione dei limiti della translatio iudicii, la prescrizione e la decadenza della domanda risarcitoria e la violazione del ne bis in idem; nel merito ha sostenuto che la lettera di patronage fosse rivolta esclusivamente alla banca finanziatrice e che gli obblighi di acquisto degli immobili e di subentro nel mutuo gravassero soltanto sulla società partecipata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. In primo luogo ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale per violazione del ne bis in idem: l'inadempimento del Comune era stato già prospettato nei precedenti giudizi definiti dalle sentenze del TAR Lombardia n. 346 del 2022 e n. 2343 del 2022, con riferimento ampio ai provvedimenti, alle condotte lesive e agli inadempimenti contrattuali imputati all'amministrazione. Tale rilievo era sufficiente a definire l'appello, sicché il Collegio ha prescindito dall'esame delle ulteriori eccezioni processuali del Comune. In ogni caso, il ricorso incidentale è stato ritenuto manifestamente infondato nel merito. La lettera di patronage era indirizzata alla banca ed era riferita al debito derivante dal mutuo stipulato con la banca stessa; pertanto, l'unico soggetto garantito era la banca e la società costruttrice non poteva far valere l'inadempimento di un obbligo assunto verso un terzo. Inoltre, l'obbligo di acquistare gli immobili e subentrare nel mutuo risultava posto dalla convenzione del 22 maggio 2009 esclusivamente a carico della società partecipata Mozzate Patrimonio S.r.l., non del Comune. La partecipazione totalitaria o quasi totalitaria del Comune non consentiva di imputare al Comune le obbligazioni della società, in ragione dell'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali. È stata quindi confermata anche la condanna della società al pagamento del residuo corrispettivo dovuto al Comune, mentre è stata respinta la richiesta di compensazione, quale conseguenza dell'infondatezza della domanda risarcitoria. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 59 l. 69/2009

    Il Comune ne ha invocato l'applicazione per sostenere che, nel passaggio dal giudizio civile a quello amministrativo mediante translatio iudicii, non sarebbe consentita una mutatio libelli; il Consiglio di Stato ha tuttavia deciso la causa prescindendo dall'esame di tale eccezione.

  • art. 3 della convenzione del 22 maggio 2009

    La Società Mozzate Patrimonio S.r.l. si impegna ad acquistare l’immobile di cui trattasi, ed a subentrare, quale soggetto accollante, nel mutuo acceso dall’Impresa Papa Costruzioni per la realizzazione dell’intervento

    La disposizione individua nella società partecipata, e non nel Comune, il soggetto obbligato all'acquisto degli immobili e al subentro nel mutuo.

  • principio del ne bis in idem

    Una domanda relativa a responsabilità e inadempimenti già prospettati in precedenti giudizi definiti con sentenze passate in giudicato non può essere riproposta in un nuovo giudizio quando vi sia identità sostanziale delle parti, del petitum e della causa petendi.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale non può essere riproposta quando l'inadempimento e la responsabilità dell'amministrazione siano già stati prospettati in precedenti giudizi definiti con sentenza passata in giudicato, anche qualora la nuova domanda sia formulata con riferimento più specifico a uno degli atti o delle condotte già ricompresi nella contestazione precedente.
  • La lettera di patronage produce effetti nei confronti del soggetto al quale è indirizzata e che risulta garantito dal suo contenuto; il terzo che non sia destinatario della garanzia non può far valere nei confronti del garante l'inadempimento degli obblighi assunti con la lettera.
  • L'obbligo di acquistare un immobile e di subentrare nel mutuo, posto da una convenzione a carico di una società partecipata dall'ente locale, non si trasferisce automaticamente all'ente partecipante.
  • La partecipazione, anche totalitaria o quasi totalitaria, di un ente pubblico in una società di capitali non consente di imputare all'ente le obbligazioni della società, in ragione dell'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentaleDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneResponsabilità precontrattualeRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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