Cassazione Civile, Sentenza n. 2712/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva presentato il 27 novembre 2003 domanda di pensione anticipata ai sensi dell’art. 50 della L. n. 289 del 2002, quale lavoratore socialmente utile. L’INPS aveva riconosciuto la pensione con decorrenza dal 1° dicembre 2003 e liquidato gli arretrati fino al 30 giugno 2006, trattenendo Euro 14.640,14, pari agli assegni LSU percepiti dal 1° dicembre 2003 al 30 giugno 2006. Il Tribunale aveva respinto la domanda di restituzione; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1163/2013 depositata il 19 aprile 2013, aveva riformato la decisione e condannato l’INPS a restituire la somma, ritenendo che l’attività socialmente utile fosse stata effettivamente svolta e che, nel periodo in questione, la pensione non fosse stata ancora attribuita né fossero certe le modalità di erogazione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 468 del 1997 e dell’art. 50, commi 1 e 2, della L. n. 289 del 2002: ha contestato che fossero illegittime le trattenute degli assegni LSU dagli arretrati della pensione anticipata riconosciuta con decorrenza dal 1° dicembre 2003. Il lavoratore ha resistito, richiamando anche la disciplina dell’indebito previdenziale.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo dell’INPS. Ha ritenuto che la disciplina applicabile sancisca l’incompatibilità tra assegno LSU e trattamento pensionistico diretto o anticipato e che, riconosciuta la pensione con decorrenza coincidente con il periodo per cui erano stati pagati gli assegni LSU, l’Istituto avesse legittimamente compensato il proprio debito per gli arretrati pensionistici con il credito per gli assegni già corrisposti per il medesimo periodo, secondo gli artt. 1241 e seguenti c.c. Ha escluso l’applicabilità della disciplina dell’indebito previdenziale di cui all’art. 52 della L. n. 88 del 1989, come interpretato dall’art. 13 della L. n. 412 del 1991, perché la fattispecie non riguardava il recupero di una prestazione previdenziale indebitamente erogata per errore dell’ente, ma la compensazione di crediti fondati su titoli distinti. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la particolarità della fattispecie e per il diverso esito dei giudizi di merito.
Norme richiamate
art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 468/1997
Dalla riportata normativa emerge con evidenza l’incompatibilità tra la percezione dell’assegno a favore del lavoratore socialmente utile ed il trattamento di pensionamento anticipato cui il lavoratore può ricorrere a domanda nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla L. n. 289 del 2002.
L’assegno per attività socialmente utili non è cumulabile con il trattamento pensionistico diretto o anticipato; quando pensione e assegno riguardano il medesimo periodo, l’incompatibilità giustifica la regolazione dei crediti contrapposti.
art. 50, commi 1 e 2, L. n. 289/2002
Dalla riportata normativa emerge con evidenza l’incompatibilità tra la percezione dell’assegno a favore del lavoratore socialmente utile ed il trattamento di pensionamento anticipato cui il lavoratore può ricorrere a domanda nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla L. n. 289 del 2002.
La prestazione pensionistica anticipata prevista per i lavoratori socialmente utili, una volta riconosciuta in presenza dei requisiti e su domanda, è incompatibile con la percezione dell’assegno LSU per il periodo coincidente.
artt. 1241 e seguenti c.c.
Nella fattispecie in esame l’Istituto, una volta riconosciuto il trattamento pensionistico,si è limitato ad operare una compensazione in applicazione degli artt. 1241 c.c. e segg. – che presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e cioè la diversità dei titoli come nella fattispecie – tra il suo debito verso il R. a titolo di arretrati del trattamento pensionistico ed il suo credito verso il pensionato per somme già corrisposte, in relazione al medesimo periodo,per assegno LSU, estinguendo in tal modo il suo controcredito
La compensazione è applicabile quando le parti sono reciprocamente debitrici e creditrici in base a rapporti autonomi e a titoli distinti; nel caso deciso, il debito per arretrati pensionistici è stato compensato con il credito per gli assegni LSU già pagati per lo stesso periodo.
art. 52, L. n. 88/1989
Non è pertinente, invece, il richiamo operato dal contro ricorrente alla L. n. 88 del 1989, art. 52, come interpretato autenticamente dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, stante la diversità della fattispecie disciplinata da detta norma relativa all’indebito previdenziale che presuppone l’avvenuta corresponsione e percezione della prestazione previdenziale frutto di un errore di qualsiasi natura commesso dall’ente e la sua indebita percezione o la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, in assenza di dolo di quest’ultimo.
La disciplina dell’indebito previdenziale non regola la compensazione qui esaminata: essa concerne una prestazione previdenziale già erogata e percepita indebitamente a causa di un errore dell’ente, con i relativi presupposti riferiti alla posizione del percipiente.
art. 13, L. n. 412/1991
Non è pertinente, invece, il richiamo operato dal contro ricorrente alla L. n. 88 del 1989, art. 52, come interpretato autenticamente dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, stante la diversità della fattispecie disciplinata da detta norma relativa all’indebito previdenziale che presuppone l’avvenuta corresponsione e percezione della prestazione previdenziale frutto di un errore di qualsiasi natura commesso dall’ente e la sua indebita percezione o la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, in assenza di dolo di quest’ultimo.
La norma, quale interpretazione autentica dell’art. 52 della L. n. 88 del 1989, attiene ai presupposti dell’indebito previdenziale e non impedisce la compensazione tra crediti autonomi fondati su titoli diversi.
Massime di principio
- L’assegno spettante per attività socialmente utili è incompatibile con il trattamento pensionistico diretto e con il pensionamento anticipato previsto per i lavoratori che possiedono i requisiti stabiliti dalla legge.
- Quando l’ente previdenziale deve corrispondere arretrati pensionistici per un periodo nel quale ha già pagato assegni LSU incompatibili con la pensione, può compensare il proprio debito con il credito per gli assegni già erogati, se i crediti derivano da rapporti autonomi e da titoli distinti.
- La disciplina dell’indebito previdenziale, relativa al recupero di prestazioni previdenziali indebitamente erogate e percepite, non si applica alla compensazione tra arretrati pensionistici e somme corrisposte a titolo di assegno LSU.
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