Cassazione Civile, Sentenza n. 2715/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Il pensionato aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando alla retribuzione pensionabile la media delle retribuzioni delle ultime 260 e 520 settimane, calcolata considerando tutto il periodo assicurato come soggetto alla contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il primo giudice aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1358/2013 depositata il 27 maggio 2014, aveva confermato la decisione. Secondo la Corte territoriale, l’art. 42 della L. n. 289/2002, che aveva soppresso l’INPDAI e trasferito le relative posizioni all’INPS, uniformando dal 1° gennaio 2003 il regime pensionistico dei dirigenti industriali a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, riguardava soltanto chi era ancora assicurato presso l’INPDAI alla data della soppressione. Il pensionato, passato prima alla gestione INPS per il mutamento del rapporto di lavoro, avrebbe quindi avuto diritto al calcolo della retribuzione pensionabile sulla base delle retribuzioni degli ultimi cinque e dieci anni. L’INPS ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della L. n. 289/2002 e dell’art. 3 della L. n. 297/1982: ha sostenuto che l’uniformazione prevista dall’art. 42 si applica anche agli ex iscritti INPDAI e che la quota riferibile alle anzianità contributive maturate presso l’INPDAI va determinata secondo le retribuzioni utili per un’ipotetica liquidazione del trattamento da parte di tale ente, con applicazione del massimale annuo previsto dalla legge, non già sulla base delle retribuzioni degli ultimi cinque e dieci anni anteriori al pensionamento.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo dell’INPS. Ha riaffermato che l’art. 42, comma 3, della L. n. 289/2002 stabilisce un criterio generale, applicabile senza distinguere tra dirigenti ancora assicurati presso l’INPDAI al 31 dicembre 2002 e dirigenti che non lo erano più. Il trasferimento dei contributi all’INPS con evidenza contabile separata non equivale a una ricongiunzione e comporta che i periodi assicurativi restino distinti: la quota relativa alle anzianità maturate presso l’INPDAI deve essere calcolata secondo le retribuzioni che sarebbero state utili per una liquidazione da parte dell’INPDAI, mentre non va determinata sulla base delle retribuzioni degli ultimi cinque e dieci anni anteriori al pensionamento. Poiché la Corte d’appello non si era attenuta a tale criterio, la Cassazione ha cassato la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del pensionato. Le spese dell’intero processo sono state compensate, in ragione del fatto che il principio seguito era stato affermato dopo la proposizione della domanda.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, L. n. 289/2002
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, dal momento che la L. n. 289 del 2002, ha operato il trasferimento dei contributi dall’INPDAI all’INPS mediante iscrizione “con evidenza contabile separata”, ossia in carenza di un’unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal D.P.R. n. 58 del 1976, l’art. 42, comma 3, prima parte, della legge citata, disponendo che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1 gennaio 2003, ha introdotto un principio di carattere generale, senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31.12.2002, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione della pensione, la retribuzione pensionabile propria dell’assicurato già iscritto all’INPDAI deve essere individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero state utili nel caso di un’ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPDAI, non anche con riguardo alle retribuzioni percepite negli ultimi cinque e dieci anni calcolati a ritroso dalla data del pensionamento, in quanto il rinvio della L. n. 289 del 2002, art. 42,D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, nonchè lo stesso meccanismo del pro rata adottato nell’art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri (Cass. nn. 4897 e 19036 del 2017, 3321 del 2018, 23573 del 2019).
La disposizione introduce un criterio generale di uniformazione applicabile anche ai dirigenti non più assicurati presso l’INPDAI al 31 dicembre 2002. Il meccanismo del pro rata mantiene distinti i periodi assicurativi e richiede due quote pensionistiche, ciascuna calcolata secondo i criteri propri del relativo regime; per la quota INPDAI si considerano le retribuzioni utili secondo un’ipotetica liquidazione da parte di tale ente.
art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 181/1997
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, dal momento che la L. n. 289 del 2002, ha operato il trasferimento dei contributi dall’INPDAI all’INPS mediante iscrizione “con evidenza contabile separata”, ossia in carenza di un’unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal D.P.R. n. 58 del 1976, l’art. 42, comma 3, prima parte, della legge citata, disponendo che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1 gennaio 2003, ha introdotto un principio di carattere generale, senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31.12.2002, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione della pensione, la retribuzione pensionabile propria dell’assicurato già iscritto all’INPDAI deve essere individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero state utili nel caso di un’ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPDAI, non anche con riguardo alle retribuzioni percepite negli ultimi cinque e dieci anni calcolati a ritroso dalla data del pensionamento, in quanto il rinvio della L. n. 289 del 2002, art. 42,D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, nonchè lo stesso meccanismo del pro rata adottato nell’art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri (Cass. nn. 4897 e 19036 del 2017, 3321 del 2018, 23573 del 2019).
Il rinvio al massimale previsto dalla disposizione concorre a individuare il criterio di determinazione della quota pensionistica relativa alle anzianità maturate presso l’INPDAI, in coerenza con il mantenimento di criteri di calcolo distinti per i diversi periodi assicurativi.
Massime di principio
- La regola di uniformazione del regime pensionistico dei dirigenti industriali al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, introdotta dall’art. 42, comma 3, della L. n. 289/2002, si applica anche a chi non era più assicurato presso l’INPDAI alla data del 31 dicembre 2002.
- Quando i contributi trasferiti da un ente previdenziale sono iscritti presso il nuovo ente con evidenza contabile separata e senza ricongiunzione, i periodi assicurativi restano distinti ai fini del calcolo della pensione: le relative quote sono determinate secondo i criteri autonomi propri di ciascun regime.
- La quota pensionistica riferita alle anzianità maturate presso l’INPDAI va calcolata sulle retribuzioni che sarebbero state utili per un’ipotetica liquidazione del trattamento da parte dell’INPDAI, e non sulle retribuzioni degli ultimi cinque e dieci anni anteriori al pensionamento.
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