Cassazione Civile, Sentenza n. 2714/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto al Tribunale di Napoli la riliquidazione della pensione di anzianità, in godimento dal 1° gennaio 2006, sostenendo che una precedente sentenza dello stesso Tribunale, la n. 5110/2007, passata in giudicato, aveva accertato la retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità e che tale accertamento comportasse il ricalcolo della contribuzione figurativa e l'incremento della retribuzione pensionabile. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per carenza di interesse ad agire, rilevando la mancata presentazione di una domanda all'INPS; la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 7655/2013 depositata il 27 novembre 2013, aveva confermato il rigetto con diversa motivazione, riconoscendo l'interesse ad agire ma rilevando che la retribuzione utile per l'indennità di mobilità e quella pensionabile non coincidono necessariamente e che mancavano allegazioni sui parametri utili a determinare quest'ultima. In Cassazione il lavoratore ha formulato tre motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 9, della L. n. 223/1991 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la retribuzione globale accertata con giudicato dovesse essere utilizzata per la contribuzione figurativa e che la decisione d'appello avesse disatteso quel giudicato; 2) violazione dell'art. 12 della L. n. 153/1969 e dell'art. 2909 c.c., assumendo che, per il periodo di mobilità, dovesse applicarsi la disciplina speciale dell'art. 7 della L. n. 223/1991 anziché quella ordinaria e che l'esclusione del 50% dell'indennità di trasferta potesse essere superata, essendo stata accertata la natura integralmente retributiva dell'indennità; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello accolto almeno parzialmente la domanda riconoscendo l'indennità di trasferta nella misura del 50%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i tre motivi. Ha rilevato che il ricorrente non aveva depositato la sentenza del Tribunale invocata come giudicato e non ne aveva trascritto i passaggi rilevanti, impedendo di verificare che l'accertamento della retribuzione al momento della mobilità riguardasse anche il calcolo della pensione. Ha confermato che la retribuzione rilevante per l'indennità di mobilità e quella pensionabile non coincidono necessariamente; spettava quindi al ricorrente allegare gli elementi retributivi da includere nella retribuzione pensionabile ai sensi dell'art. 12 della L. n. 153/1969. Il difetto di allegazione riguardava anche l'indennità di trasferta: la Corte ha osservato che, pur potendo essa rilevare integralmente per l'indennità di mobilità, ai fini della retribuzione pensionabile poteva essere inclusa soltanto al 50%, e ha ritenuto non verificabile la dedotta natura interamente retributiva per la mancata trascrizione della precedente sentenza e per l'insufficiente specificità delle indicazioni sul ricorso introduttivo. Per le stesse carenze non era possibile valutare la censura relativa al mancato accoglimento parziale della domanda. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, accessori di legge ed euro 200,00 per esborsi; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
L. n. 223/1991, art. 7, comma 9
A riguardo correttamente la Corte territoriale ha affermato che la retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità e quella della retribuzione pensionabile non necessariamente sono coincidenti con la conseguenza che sarebbe stato onere del ricorrente quantomeno allegare gli elementi retributivi ritenuti utilizzabili per la determinazione della retribuzione pensionabile oggetto del presente procedimento, in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, che, come ricorda la Corte territoriale, ricomprende nella retribuzione pensionabile tutto ciò che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere in dipendenza del rapporto di lavoro, elencando tassativamente le voci escluse.
La disciplina della contribuzione figurativa per la mobilità non comporta che la retribuzione rilevante per l'indennità di mobilità coincida automaticamente con quella pensionabile; chi domanda la riliquidazione deve allegare gli elementi retributivi rilevanti per quest'ultima.
art. 2909 c.c.
In sostanza non emerge da quanto riportato in ricorso che secondo la sentenza del Tribunale di Napoli la retribuzione percepita dallo S. al momento del collocamento in mobilità dovesse essere utilizzata per il calcolo della pensione o che la retribuzione globale di fatto che spiega influenza nel calcolo del contributo figurativo e dell’indennità di mobilità dovesse valere anche per il calcolo della pensione.
Per far valere in Cassazione l'efficacia preclusiva del giudicato occorre consentire alla Corte di verificarne il contenuto e la pertinenza rispetto alla questione controversa; non è sufficiente invocare una precedente pronuncia senza depositarla e senza trascriverne i passaggi rilevanti.
L. n. 153/1969, art. 12
A riguardo correttamente la Corte territoriale ha affermato che la retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità e quella della retribuzione pensionabile non necessariamente sono coincidenti con la conseguenza che sarebbe stato onere del ricorrente quantomeno allegare gli elementi retributivi ritenuti utilizzabili per la determinazione della retribuzione pensionabile oggetto del presente procedimento, in applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, che, come ricorda la Corte territoriale, ricomprende nella retribuzione pensionabile tutto ciò che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere in dipendenza del rapporto di lavoro, elencando tassativamente le voci escluse.
La retribuzione pensionabile comprende quanto il lavoratore riceve o ha diritto di ricevere in dipendenza del rapporto, salvo le voci tassativamente escluse; la domanda di riliquidazione deve individuare e allegare gli elementi da includere secondo tale criterio.
art. 369 c.p.c.
Le argomentazioni del ricorrente non sono condivisibili dovendosi rilevare, in primo luogo, che il ricorrente, oltre a non aver depositato nel presente giudizio la sentenza del Tribunale di Napoli, così come gli imponeva l’art. 369 cpv., non trascrive i punti salienti della sentenza stessa al fine di consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza nel presente giudizio e superare l’affermazione della Corte territoriale secondo cui lo S. aveva strutturato il giudizio come se si procedesse alla quantificazione di un diritto a seguito della pronuncia di accertamento dell’an del diritto stesso sull’erroneo presupposto che il più ingente importo della retribuzione posta a base dell’indennità di mobilità sicuramente avrebbe determinato un aumento della retribuzione pensionabile.
Quando il ricorso si fonda su una sentenza invocata come decisiva, il ricorrente deve depositarla secondo l'art. 369 c.p.c. e indicarne i passaggi rilevanti, così da permettere alla Corte di valutarne la portata nel giudizio.
art. 112 c.p.c.
Quanto all’affermazione del ricorrente secondo cui nella fattispecie, come accertato dal Tribunale di Napoli, l’indennità di trasferta aveva in realtà natura interamente retributiva e, dunque, integralmente riconducibile alla retribuzione pensionabile, va rilevato che il difetto di specificità del motivo, privo della trascrizione dei tratti salienti della sentenza del Tribunale, nonchè l’assenza di specifiche indicazioni circa il contenuto dello stesso ricorso introduttivo del presente giudizio, non consentono neppure di valutare la fondatezza del terzo motivo con cui il ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di inclusione della indennità di trasferta pur nella limitata misura del 50%.
La censura di omessa pronuncia o di mancato accoglimento parziale non può essere valutata quando il ricorso non espone con specificità il contenuto della domanda e gli elementi necessari a verificare la questione dedotta.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
In ragione del rigetto del ricorso e della data della sua proposizione, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il contributo unificato aggiuntivo, in caso di rigetto del ricorso e in presenza dei presupposti indicati, è pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La retribuzione presa a base dell'indennità di mobilità e quella pensionabile hanno funzioni e criteri di determinazione distinti e non coincidono necessariamente; l'accertamento della prima non determina, da solo, l'automatico aumento della seconda.
- Chi chiede la riliquidazione della pensione deve allegare gli elementi retributivi che ritiene inclusi nella retribuzione pensionabile, secondo il criterio legale che comprende quanto ricevuto o dovuto in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo le esclusioni tassative.
- La deduzione dell'efficacia di giudicato di una pronuncia precedente richiede che il ricorrente ne depositi il testo e ne individui e trascriva i passaggi pertinenti, in modo da consentire alla Corte di verificarne l'oggetto e la rilevanza rispetto alla controversia.
- La censura relativa al mancato riconoscimento, anche parziale, di una voce retributiva non può essere scrutinata se il ricorrente non espone con specificità il contenuto della domanda e gli elementi documentali e processuali necessari a verificarla.
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