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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2711/2020 del 05/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

A seguito di due infortuni sul lavoro, il lavoratore aveva chiesto la costituzione di una rendita commisurata a un’invalidità permanente del 16%. Il Tribunale di Cassino aveva deciso in primo grado; la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 giugno 2013, in riforma della decisione, aveva riconosciuto un’invalidità complessiva del 16% con decorrenza da una data omessa nel testo, disponendo la costituzione della rendita unificata e il pagamento dei ratei dal 1° gennaio 2007, oltre interessi legali. La consulenza tecnica aveva però accertato che dal 2008 la percentuale invalidante era aumentata al 26%. La Corte d’appello non aveva riconosciuto tale aggravamento perché la domanda introduttiva faceva riferimento soltanto al 16%. Il lavoratore ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 99 e 437 c.p.c. e dell’art. 149 disp. att. c.p.c., sostenendo che la maggiore invalidità accertata dovesse essere riconosciuta; con il secondo ha sostenuto che la richiesta della rendita maggiore costituiva una mera emendatio e non una mutatio libelli; con il terzo ha denunciato un vizio di motivazione, osservando che il maggiore grado di invalidità era emerso soltanto dalla CTU svolta in appello e non poteva essere richiesto prima.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l’eccezione dell’INAIL perché l’argomentazione consentiva di comprendere le censure. Ha accolto il primo motivo: nelle controversie relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il giudizio deve accertare l’effettivo grado di riduzione dell’idoneità lavorativa e la percentuale indicata dall’assicurato non vincola il giudice; inoltre, l’art. 149 disp. att. c.p.c. impone di considerare gli aggravamenti verificatisi nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, principio applicabile anche alle prestazioni INAIL. La Corte d’appello aveva quindi errato nel limitare la rendita al 16% richiesto, senza considerare l’aggravamento al 26% accertato dalla CTU dal 2008. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre esclusa, in ragione dell’esito, la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 149 disp. att. c.p.c.

    Inoltre, questa Corte ha chiarito che la disposizione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall’INAIL.

    La norma impone di considerare, nelle controversie sulle prestazioni INAIL, gli aggravamenti dell’invalidità incidenti sul complesso invalidante che si verifichino durante il procedimento amministrativo o giudiziario, così da adeguare la prestazione all’effettiva riduzione dell’idoneità lavorativa.

  • art. 112 c.p.c.

    La percentuale invalidante richiesta non può dunque vincolare il giudice, il quale non incorre in violazione dell’art. 112 c.p.c., qualora riconosca quella effettivamente accertata in giudizio, seppure superiore alla prima.

    Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, nelle controversie sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, riconosce il grado di invalidità effettivamente accertato, anche se superiore a quello indicato dall’assicurato.

  • art. 99 c.p.c.

    La percentuale invalidante richiesta non può dunque vincolare il giudice, il quale non incorre in violazione dell’art. 112 c.p.c., qualora riconosca quella effettivamente accertata in giudizio, seppure superiore alla prima.

    La Corte afferma che la domanda di prestazione non vincola l’accertamento giudiziale alla percentuale di invalidità indicata dall’assicurato, dovendosi determinare l’effettivo grado di riduzione dell’idoneità lavorativa.

  • art. 437 c.p.c.

    La percentuale invalidante richiesta non può dunque vincolare il giudice, il quale non incorre in violazione dell’art. 112 c.p.c., qualora riconosca quella effettivamente accertata in giudizio, seppure superiore alla prima.

    Nel caso deciso, la maggiore invalidità accertata nel giudizio d’appello doveva essere considerata senza che la sua riconoscibilità fosse esclusa dal fatto che la domanda originaria indicava una percentuale inferiore; la pronuncia non enuncia una distinta regola interpretativa dell’art. 437 c.p.c.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L’esito del giudizio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

    Poiché il ricorso è stato accolto, la Corte ha escluso i presupposti per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disposizione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    L’esito del giudizio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

    La disposizione è richiamata quale norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato; nel caso di accoglimento del ricorso, la Corte ne ha escluso i presupposti applicativi.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tanto in sede di prima liquidazione quanto di revisione, l’oggetto del giudizio è l’accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’idoneità lavorativa; la percentuale indicata dall’assicurato non vincola il giudice, che può riconoscere quella maggiore risultante dagli accertamenti svolti.
  • L’art. 149 disp. att. c.p.c. impone di considerare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi durante il procedimento amministrativo o giudiziario anche nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni erogate dall’INAIL, in applicazione di un principio di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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