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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 6001 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Catasto - Classamento e Rendita - Accertamento - Motivazione - Indicazione dei riferimenti normativi - Destinazione delle abitazioni e valore medio - Sufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui era stato modificato, nell'ambito di una revisione catastale per microzone ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, il classamento di un immobile sito a Roma, categoria A/10, dalla classe 4 alla classe 6, con conseguente rideterminazione della rendita catastale. Ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto e la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 e 61 del D.P.R. n. 1142/1939, dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 138/1998. In appello ha inoltre contestato il mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dei vizi dell'avviso.

La decisione

L'appello è stato integralmente respinto. La Commissione ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, poiché conteneva i riferimenti normativi e procedimentali, l'indicazione della microzona, la destinazione prevalente delle abitazioni, i valori medi catastali e di mercato, lo scostamento superiore alla soglia del 35%, le ragioni del mutamento del contesto urbano e gli immobili utilizzati per la comparazione. È stata ritenuta sufficiente la descrizione dei miglioramenti della microzona, tra cui la presenza di vie commerciali, strutture socio-culturali, esercizi attrattivi e sedi diplomatiche. Poiché la revisione per microzone dipende da parametri riferiti alla zona e non dalle caratteristiche tecniche specifiche della singola unità, non era necessario un sopralluogo né un contraddittorio preventivo. La contribuente, inoltre, non ha provato che l'immobile presentasse caratteristiche diverse rispetto agli immobili comparati dall'Ufficio. È stata confermata la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento; la contribuente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre oneri e accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 335, legge n. 311/2004

    La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali può essere richiesta quando il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona si discosta significativamente da quello dell'insieme delle microzone comunali.

    La norma consente una revisione generalizzata del classamento fondata sullo scostamento dei valori medi della microzona rispetto alla media comunale, senza richiedere necessariamente un'analisi individuale o un sopralluogo per ciascun immobile.

  • Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005

    Sono individuati i criteri e le modalità operative per l'attuazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004.

    La determinazione definisce i criteri tecnici per verificare lo scostamento significativo tra valori di mercato e valori catastali, compresa la soglia di significatività richiamata nell'atto.

  • Deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 5 dell'11 ottobre 2010

    Ha costituito la richiesta del Comune all'Agenzia del Territorio per l'attivazione della revisione parziale del classamento in determinate microzone di Roma.

  • Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 30 novembre 2010

    Ha attivato i processi di revisione del classamento e delle rendite nelle microzone interessate, tenendo conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano.

  • R.D.L. n. 652/1939, convertito dalla legge n. 1249/1939

    È richiamato quale disciplina generale dell'ordinamento catastale e della formazione del catasto edilizio urbano.

  • D.P.R. n. 1142/1939

    È richiamato per i criteri e le regole di classificazione e determinazione delle rendite catastali.

  • D.L. n. 70/1988, convertito dalla legge n. 154/1988

    È indicato tra le fonti normative rilevanti in materia di revisione e determinazione del classamento catastale.

  • D.M. 27 settembre 1991

    È richiamato tra le disposizioni tecniche e normative applicabili alla classificazione catastale.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Prevede il pagamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.

  • Cassazione, sentenze nn. 21176/2016, 17322/2014 e 21532/2013

    L'obbligo di motivazione dell'atto di classamento è assolto quando siano indicati il presupposto della revisione per microzone e la richiesta del Comune, allegata o integralmente riprodotta.

    In una revisione ex art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, la motivazione è sufficiente se consente al contribuente di comprendere il procedimento, i dati della microzona e le ragioni del riclassamento, delimitando il potere difensivo dell'Ufficio nel processo.

  • Cassazione, sentenze nn. 21176/2016 e 21923/2012

    Poiché la revisione per microzone si fonda su parametri territoriali e non sulle caratteristiche individuali dell'immobile, non sussiste un obbligo generalizzato di sopralluogo o di contraddittorio preventivo.

Massime di principio

  • Un avviso di riclassamento catastale fondato sulla revisione di una microzona può essere ritenuto motivato anche senza una descrizione estremamente analitica delle caratteristiche della singola unità, purché indichi la base normativa, la microzona, i dati comparativi, lo scostamento tra valori di mercato e catastali e le ragioni del mutamento.
  • La revisione per microzone ha natura principalmente territoriale: l'Amministrazione può fondarsi sui cambiamenti urbanistici, ambientali, commerciali e immobiliari della zona senza dover necessariamente effettuare un sopralluogo nell'immobile interessato.
  • In questo tipo di procedimento non è normalmente richiesto un contraddittorio preventivo; il contribuente può contestare l'atto in giudizio, dimostrando concretamente che il proprio immobile presenta caratteristiche significativamente diverse dagli immobili e dai parametri utilizzati dall'Ufficio.
  • La mera contestazione generica della nuova classe o della maggiore rendita non è sufficiente: il contribuente deve fornire elementi tecnici, catastali o estimativi idonei a dimostrare l'erroneità del raffronto o l'inidoneità degli immobili comparati.
  • L'avviso deve comunque permettere di ricostruire l'iter logico e amministrativo della revisione. L'assenza o l'insufficienza dell'indicazione della richiesta comunale, dei dati della microzona o delle ragioni concrete del riclassamento può integrare un vizio di motivazione.
  • In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, il contribuente può essere condannato alle spese di giudizio e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

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