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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13448/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata per guida in stato di ebbrezza ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di guida con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista. Con i primi due motivi ha contestato la propria responsabilità penale, deducendo vizi relativi alle modalità di esecuzione dell'alcoltest e la pretesa falsità della firma apposta sul verbale di accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria. Con un ulteriore motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo implicitamente che vi fossero elementi favorevoli da valorizzare. La Corte rileva che le doglianze riproducevano questioni già dedotte in appello e già respinte con motivazione adeguata, risultando quindi aspecifiche; inoltre il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato dalla mancanza di elementi positivi e dalla condotta dell'imputata, connotata da grave imprudenza e assenza di resipiscenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla responsabilità perché non specifici, in quanto diretti a riproporre censure già esaminate e motivate in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva legittimamente fondato il diniego sull'assenza di elementi di segno positivo e sulla valutazione negativa della condotta dell'imputata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992

    Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia più grave; la sentenza si limita a dare atto della sua applicazione al caso concreto.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'impugnazione è inammissibile quando i motivi sono aspecifici, perché non correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata o perché riproduttivi di censure già respinte.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono automatica conseguenza dello stato di incensuratezza; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi e sulla base di una valutazione complessiva dei criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di cui all'art. 133 c.p. possono essere valorizzati dal giudice per fondare il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche, anche soffermandosi su un solo elemento ritenuto prevalente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello e già confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La mancanza di specificità del motivo non deriva solo dalla genericità in senso stretto, ma anche dall'assenza di correlazione tra le censure proposte e la motivazione della decisione censurata.
  • Il controllo di legittimità non consente di rivalutare il merito quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e congrua, specie se le doglianze di ricorso sono meramente reiterative.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice dà conto dell'assenza di elementi positivi e richiama, anche sinteticamente, parametri sfavorevoli relativi alla gravità del fatto o alla personalità dell'imputato; lo stato di incensuratezza, da solo, non basta a imporre la concessione del beneficio.
  • Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ritenuto decisivo e spiegato in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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