Sentenza n. 3813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva accertato l’illegittimità dell’aggiudicazione di una procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di armadi metallici resistenti al fuoco, ai soli fini di una successiva domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’Università ha appellato la sentenza di primo grado sostenendo, in via preliminare, di avere ricevuto tardivamente dall’Avvocatura dello Stato l’informazione sulla pubblicazione e notificazione della sentenza e che, poiché il TAR aveva accertato l’illegittimità degli atti solo ai fini risarcitori, non sarebbe stato applicabile il termine dimezzato di trenta giorni previsto per il rito appalti. In subordine ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile. Nel merito ha dedotto: 1) travisamento ed eccesso di potere giurisdizionale per avere il TAR ritenuto non conforme il prodotto dell’aggiudicataria e inapplicabile il principio di equivalenza, con asserita violazione dell’art. 10 e dell’allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023; 2) violazione dei principi del risultato, della fiducia e della concorrenza di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023; 3) erroneità della valutazione del TAR circa la mancata produzione della specifica prova di laboratorio richiesta dal capitolato. L’appellata ha eccepito la tardività e l’inammissibilità dell’appello, chiedendone il rigetto, e ha riproposto le censure assorbite in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello irricevibile per tardività, qualificando formalmente l’esito come inammissibilità ai sensi del dispositivo. La sentenza di primo grado era stata notificata l’8 ottobre 2025, mentre l’appello era stato notificato il 5 dicembre 2025, oltre il termine dimezzato di trenta giorni applicabile alle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a. Il termine breve decorreva dalla notificazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato competente e non poteva essere escluso per il fatto che il TAR avesse accertato l’illegittimità degli atti soltanto ai fini di una futura azione risarcitoria. Il rito applicabile è determinato dalle domande proposte negli atti introduttivi e non può mutare in ragione dell’esito della controversia o della qualificazione data dal giudice di primo grado. Il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 9/2007 è stato ritenuto non pertinente, poiché riguardava una diversa disciplina e una domanda risarcitoria proposta autonomamente, mentre nel caso concreto vi era stata una riserva di proporre il risarcimento in separato giudizio, nell’ambito di una controversia originariamente instaurata con domanda di annullamento. È stata negata anche la rimessione in termini per errore scusabile, trattandosi di istituto eccezionale e di stretta interpretazione; il ritardo dell’Avvocatura dello Stato nel comunicare l’esito del giudizio non integrava oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali, comportamento ambiguo dell’amministrazione, caso fortuito o forza maggiore. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’appello sarebbe stato comunque infondato nel merito: il capitolato richiedeva, a pena di esclusione, non solo una classe minima di resistenza al fuoco EI 15, ma anche la prova del mantenimento dell’integrità per 120 minuti e della temperatura interna non superiore a 230° in presenza di materiale cartaceo. I rapporti di prova del prodotto aggiudicatario, pur attestando una classe EI 30, non dimostravano il rispetto di tali ulteriori specifiche prestazionali. Le censure riproposte dall’appellata sono state assorbite. L’Università è stata condannata al pagamento di euro 5.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato quando il ricorrente non conserva interesse all’annullamento, anche ai fini della proposizione di una domanda risarcitoria.
art. 92 c.p.a.
Concorre a disciplinare i termini processuali applicabili al giudizio amministrativo.
art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.
Assoggetta al rito abbreviato le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche.
art. 120 c.p.a.
Disciplina il rito speciale in materia di appalti pubblici e, unitamente all’art. 119 c.p.a., comporta il dimezzamento del termine per proporre appello.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Impone la declaratoria di irricevibilità del ricorso o dell’impugnazione tardivamente notificata.
art. 37 c.p.a.
Prevede la rimessione in termini per errore scusabile, istituto eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo in presenza di circostanze oggettive quali oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali, comportamenti ambigui dell’amministrazione, caso fortuito o forza maggiore.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente all’appellato di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o assorbite nella sentenza di primo grado.
art. 10 d.lgs. 36/2023
È stato invocato dall’appellante in relazione ai principi e ai limiti dell’affidamento e della valutazione delle offerte, ma il Collegio non ha accolto le relative censure.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato non consente di disattendere specifiche tecniche essenziali previste dalla lex specialis.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia non esclude il rispetto delle prescrizioni tecniche vincolanti della documentazione di gara.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Il principio di accesso al mercato e di concorrenza deve essere coordinato con il rispetto delle specifiche tecniche essenziali stabilite dalla lex specialis.
allegato II.5, parte II, lett. A, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato in tema di specifiche tecniche e principio di equivalenza; il Collegio ha ritenuto che l’equivalenza non potesse supplire alla mancata dimostrazione di requisiti prestazionali espressamente richiesti a pena di esclusione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche, il termine per proporre appello è dimezzato e decorre dalla notificazione della sentenza, anche quando il giudice di primo grado abbia accertato l’illegittimità degli atti soltanto ai fini di una futura azione risarcitoria.
- Il rito applicabile si determina in base alle domande formulate negli atti introduttivi e non può mutare in ragione della qualificazione o dell’esito dato alla controversia dal giudice di primo grado; non è consentito utilizzare la trasformazione della domanda di annullamento in accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori per eludere il termine perentorio dimezzato dell’appello.
- La notificazione della sentenza a una pubblica amministrazione soggetta alla rappresentanza processuale obbligatoria dell’Avvocatura dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura competente fa decorrere il termine breve per l’impugnazione anche nei confronti dell’amministrazione rappresentata.
- La rimessione in termini per errore scusabile costituisce un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione; la tardiva comunicazione interna dell’Avvocatura dello Stato all’amministrazione non giustifica il superamento del termine d’impugnazione quando la notificazione sia stata regolarmente eseguita presso l’Avvocatura competente.
- Quando la lex specialis prescrive a pena di esclusione specifiche prestazionali ulteriori rispetto a una classe tecnica minima, il concorrente deve dimostrare il possesso di tutte le prestazioni richieste; il semplice conseguimento di una classe tecnica superiore non prova automaticamente il rispetto degli ulteriori parametri prestazionali.
- Il principio di equivalenza non consente di prescindere dalla dimostrazione delle caratteristiche funzionali espressamente richieste dalla lex specialis, soprattutto quando il capitolato imponga una prova tecnica determinata e l’allegazione del relativo rapporto certificativo.
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