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Sentenza

Sentenza del 06/04/2022 n. 11101 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia notificò a Unicredit un atto di recupero di credito IVA relativo al 2003, sostenendo che la Axxxx Nxxxx Plc (cedente) fosse confluita in Unicredit e che dunque Unicredit dovesse rispondere per il credito indebitamente usato in compensazione il 16/1/2004. Unicredit contestò di non essere il soggetto soggetto della violazione né di avere acquisito la posizione della cedente a titolo tale da farla responsabile per violazioni successive alla cessione; il giudizio di primo grado accolse il ricorso di Unicredit, la CTR riformò e condannò Unicredit, sostenendo la titolarità delle passività. Unicredit ricorse in Cassazione denunciando, tra l'altro, violazioni processuali e la violazione dell'art. 14 D.Lgs. n.472/1997 relativamente ai limiti temporali della responsabilità del cessionario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto infondati i motivi processuali relativi a presunte novità della domanda e difetto di motivazione, ma ha ritenuto fondato il motivo sostanziale relativo all'erronea estensione della responsabilità della cessionaria oltre il triennio previsto dall'art. 14 D.Lgs. n.472/1997. La Corte ha cassato la decisione della CTR sul punto e, decidendo nel merito, ha annullato l'atto di recupero del 5/3/2012 in quanto mancavano i presupposti per attribuire a Unicredit la responsabilità solidale per l'uso indebito del credito avvenuto il 16/1/2004 (fatto successivo alla cessione). Ha compensato le spese di merito e condannato l'Agenzia al rimborso delle spese di cassazione a favore di Unicredit, liquidate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14

    "il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti..."

    La Corte applica l'art. 14 come norma speciale che limita la responsabilità del cessionario al triennio (anno della cessione e i due precedenti) e riconosce il beneficio dell'escussione preventiva: perciò non può essere ritenuta responsabile la cessionaria per violazioni commesse dopo il periodo triennale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), art. 57

    Principio che vieta all'Amministrazione in appello di introdurre domande nuove rispetto all'atto impositivo: la Corte valuta la legittimità delle deduzioni d'appello alla luce del contenuto dell'atto impugnato e del diritto di difesa del contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla corretta formazione del processo di merito; usato come parametro per la rilevanza dei motivi di cassazione processuali e sostanziali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiamato in relazione agli obblighi di decisione e motivazione del giudice tributario e alla necessità di affrontare le eccezioni di legittimazione passiva.

  • L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente)

    Richiama l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, che deve comprendere anche le ragioni che giustificano l'indirizzamento della pretesa verso un determinato soggetto, a tutela del diritto di difesa.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41

    Richiamata rispetto all'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per tributi armonizzati; la Corte rileva che la mancata indicazione da parte del contribuente di quali argomenti avrebbe sollevato rende la censura inammissibile.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

    Norma citata quale riferimento alla disciplina della compensazione dell'IVA e al recupero del credito; la vicenda riguarda l'uso in compensazione di un presunto credito inesistente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1

    Norma sulle sanzioni per infedele dichiarazione, richiamata come testo sanzionatorio correlato alla contestazione dell'Amministrazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20

    Norma richiamata con riguardo al calcolo degli interessi dovuti in caso di recupero coattivo.

  • D.P.R. 30 settembre 1973, n. 603, art. 12, comma 3

    Citata nella motivazione per spiegare che la cancellazione dal registro delle imprese non impedisce l'iscrizione a ruolo del debito a carico del contribuente originario.

Massime di principio

  • La responsabilità del cessionario per debiti tributari del cedente ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.472/1997 è limitata temporalmente: copre solo l'anno della cessione e i due anni precedenti. Violazioni commesse dopo tale lasso cronologico non possono essere fatte valere nei confronti del cessionario.
  • Per ritenere il cessionario responsabile in luogo del cedente è necessario un fondamento normativo o negoziale che giustifichi una successione 'a titolo universale'; la mera successione di operazioni societarie non autorizza automaticamente la responsabilità per fatti successivi alla cessione.
  • L'Amministrazione finanziaria non può in appello modificare il fondamento giustificativo della pretesa oltre quanto indicato nell'atto impositivo senza ledere il diritto di difesa: nuove domande o cambi di causa petendi sono inammissibili se non emergono dall'atto originario o dagli atti di constatazione.
  • L'atto impositivo deve contenere adeguata motivazione anche circa le ragioni per le quali la pretesa è diretta verso un determinato soggetto (identificazione del destinatario e del titolo della responsabilità), a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente.
  • In caso di tributi armonizzati, l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale può invalidare l'atto solo se il contribuente indica concretamente quali argomentazioni avrebbe svolto; una censura generica è insufficiente.
  • In verifiche su trasferimenti d'azienda, il cessionario diligente dovrebbe acquisire dalle autorità fiscali, prima dell'acquisto, ogni informazione sulla posizione debitoria del cedente (per beneficiare dei limiti e delle tutele previste dall'art. 14).
  • La prova dell'inesistenza o dell'uso indebito del credito grava sull'Amministrazione: se la contestazione è riferita a un diverso soggetto (cedente), l'Amministrazione deve provare il nesso temporale e soggettivo che giustifica l'azione verso il cessionario.

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