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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39906/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello di conferma, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta maturazione o al diverso calcolo del termine di prescrizione del reato contestato. Ha sostenuto, anche con memoria, che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione dei termini prescrizionali. La sentenza precisa che il fatto è stato commesso il 10 dicembre 2019 e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 9 gennaio 2023; il ricorso mirava quindi a far valere l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017, con sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, e comunque per un periodo non superiore a un anno e sei mesi. Poiché il fatto è del 10 dicembre 2019 e la sentenza di primo grado è del 9 gennaio 2023, il termine massimo di prescrizione non era decorso alla data della sentenza di appello del 2 luglio 2025. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 103 del 2017

    Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della riforma Orlando sulla prescrizione, con sospensione del termine dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e, in ogni caso, per un massimo di un anno e sei mesi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per i fatti commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019, ai fini della prescrizione opera la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con sospensione del termine dopo la scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e fino alla decisione del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
  • Quando, applicando tale disciplina, il termine massimo di prescrizione non risulta decorso alla data della decisione d'appello, il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione è infondato e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non ricorrano ipotesi di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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