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Sentenza

Sentenza n. 956/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/7067 in data 10 ottobre 2022, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 42 in data 17 ottobre 2022 ad oggetto: “Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo".; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluso il parere motivato finale dell’Autorità competente per la VAS, della dichiarazione di sintesi finale predisposta dall’Autorità procedente; della deliberazione n. 9 del 12 ottobre 2018 con la quale la Comunità del Parco ha adottato la variante generale al PTC e al Piano del Parco naturale dei colli di Bergamo; della deliberazione n. 5 del 17 maggio 2019 della Comunità del Parco con la quale sono state controdedotte le osservazioni e approvata la variante generale al PTC e al Piano del Parco naturale dei colli di Bergamo.

Giustizia amministrativa202300050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale di approvazione della variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, nella parte in cui ricomprendeva l’area della ricorrente nelle aree di protezione esterna soggette a vincolo paesaggistico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente territoriale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un’area di circa 20.000 mq nel Comune di Bergamo, in parte ricompresa in un ambito di trasformazione urbanistica destinato a usi terziari e artigianali e individuato come ambito di rigenerazione urbana, ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia che approvava la variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo. La censura riguardava l’inclusione dell’area nelle “aree di protezione esterna al Parco”, assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 9, comma 7, delle NTA del PTC. Il ricorso era articolato in tre motivi, con deduzione di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Il Parco aveva eccepito il difetto di interesse, sostenendo che l’annullamento non avrebbe arrecato utilità alla ricorrente poiché, per effetto della legge regionale n. 15/2022, l’area era stata inclusa nel perimetro del Parco e risultava comunque assoggettata ex lege a vincolo paesaggistico. La ricorrente, prima dell’udienza di merito, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e di rinunciare al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei tre motivi di ricorso né l’eccezione originaria di carenza di interesse formulata dalle amministrazioni. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della novità e della complessità delle questioni dedotte.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004

    aree gravate da vincolo paesaggistico in ragione della loro appartenenza a parchi e riserve nazionali o regionali

    La disposizione è richiamata quale base normativa del vincolo paesaggistico gravante sulle aree ricomprese nel perimetro del Parco.

  • art. 9, comma 7, NTA del PTC del Parco dei Colli di Bergamo

    È richiamato quale disposizione delle norme tecniche di attuazione posta a fondamento della tutela paesaggistica delle aree di protezione esterna al Parco.

  • legge regionale Lombardia 25 luglio 2022, n. 15

    È richiamata dal Parco per sostenere che l’area della ricorrente era stata inclusa nel perimetro del Parco prima dell’approvazione regionale della variante e risultava pertanto comunque assoggettata a vincolo paesaggistico.

Massime di principio

  • La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta, prima della decisione, il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla pronuncia determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese deve essere effettuata tenendo conto delle circostanze concrete del giudizio; le spese possono essere integralmente compensate quando la controversia presenta profili di novità e complessità.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPiani regolatori e variantiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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