Cassazione Civile, Ordinanza n. 10824/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento recante somme iscritte a ruolo per indebita compensazione IVA 2011 e per controllo sulla dichiarazione 2014. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, confermando la cartella per gli interessi e ritenendo, tra l’altro, che la mancata comunicazione di irregolarità non determinasse nullità dell’atto. In appello la CTR aveva rigettato sia l’appello principale dell’Agente della riscossione sia quello incidentale della contribuente. In cassazione la società deduceva due motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per inversione dell’onere della prova, sostenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato che le somme indicate in cartella fossero effettivamente quelle dichiarate e che, quindi, la mancata comunicazione di irregolarità fosse decisiva anche ai fini della riduzione delle sanzioni; 2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, lamentando che la CTR avesse liquidato con formule stereotipate le censure sul difetto di motivazione della cartella e sul calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque manifestamente infondato, perché la CTR aveva accertato in fatto che la cartella derivava da omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione e la ricorrente non aveva specificamente indicato né trascritto un effettivo disconoscimento della dichiarazione o della corrispondenza degli importi; in tale contesto non spettava all’Ufficio provare ex novo la presentazione della dichiarazione o la coincidenza dei dati, mentre gravava sulla contribuente dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa. La Corte ha inoltre enunciato il principio secondo cui, nelle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato che richiamano una dichiarazione per anno d’imposta e omessi/parzialmente omessi versamenti, è sufficiente il richiamo in cartella alla dichiarazione e spetta al contribuente contestare e provare specificamente l’eventuale divergenza o la mancata riferibilità della dichiarazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché la motivazione della CTR non era apparente: essa richiamava espressamente le argomentazioni di primo grado, particolarmente ampie sul tema della motivazione e del calcolo degli interessi, e rilevava che le censure in appello erano sostanzialmente reiterative. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Il riparto dell’onere della prova resta in capo al contribuente quando contesti la riferibilità alla propria dichiarazione degli importi richiesti in cartella; l’Ufficio non deve provare ex novo la dichiarazione se la cartella la richiama in modo specifico.
art. 360 c.p.c., n. 3
Censura di violazione di legge utilizzata per dedurre l’asserita inversione dell’onere probatorio.
art. 360 c.p.c., n. 4
Censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico seguito e il rinvio alla sentenza di primo grado, se accompagnato dalla consapevole valutazione delle censure, non integra motivazione apparente.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Nel controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità è dovuta solo in presenza di esiti difformi rispetto alla dichiarazione; per omessi versamenti, che non richiedono margini interpretativi, essa non è necessaria.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma di controllo automatizzato IVA, in parallelo all’art. 36-bis.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
L’omesso invio della comunicazione di irregolarità, ove dovuta, non comporta di per sé nullità della cartella ma una mera irregolarità.
art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997
La riduzione delle sanzioni non spetta nelle ipotesi di omessi o tardivi versamenti, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.
art. 13
Richiamato solo nel dispositivo in relazione alle statuizioni consequenziali sulle spese/contributo; dal testo fornito non è determinabile l’intero contenuto applicato.
Massime di principio
- Nelle cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato, quando l’atto richiama una dichiarazione fiscale individuata per anno d’imposta e indica omessi o parzialmente omessi versamenti, è sufficiente il richiamo in cartella alla dichiarazione: non incombe sull’Amministrazione un ulteriore onere di prova della presentazione della dichiarazione o della corrispondenza dei dati, salvo specifica contestazione del contribuente.
- Se il contribuente intende negare che gli importi richiesti derivino da quanto dichiarato, deve contestare in modo specifico la riferibilità della pretesa alla propria dichiarazione e provare il fatto impeditivo o modificativo dell’obbligazione tributaria; non basta un’allegazione generica o teorica.
- La mancata comunicazione di irregolarità nel procedimento di controllo automatizzato non determina, di regola, la nullità della cartella, ma una mera irregolarità; inoltre, nelle ipotesi di omessi o tardivi versamenti, tale comunicazione non è neppure necessaria e non opera la riduzione delle sanzioni prevista per altre fattispecie.
- La motivazione della sentenza di appello non è apparente quando il giudice richiama la motivazione di primo grado, ne dà atto in modo comprensibile e mostra di aver preso in considerazione censure sostanzialmente reiterative, condividendone criticamente le ragioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10709/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10710/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10711/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10712/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10716/2024 del 22/04/2024
- ordinanza_civile · 22 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10717/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →