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Sentenza

Sentenza n. 2698/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Napoli sezione lavoro n. 2417/2024 pubbl. il 02/04/2024 RG n. 8295/2023, notificata al Ministero resistente il 13/07/2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2417/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 luglio 2024. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo complessivo di 2.000 euro, condannando l’Amministrazione all’emissione del relativo buono elettronico. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione. La ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, inclusa, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, anche per l’eventuale emissione di uno Speciale Ordine di Pagamento in conto sospeso qualora fossero risultate insufficienti le disponibilità di bilancio. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, risultava notificato all’Amministrazione e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso senza esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo alla corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola all’interesse legale sulla somma dovuta. Il TAR ha precisato che la penalità, avente funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Le spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero; il compenso eventuale del Commissario è stato determinato in 500 euro, sempre a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare ulteriori misure esecutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata all’interesse legale, decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfacimento, se anteriore.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla mancata esecuzione, presupposto per l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato portato a conoscenza dell’Amministrazione, è decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento e l’Amministrazione è rimasta inadempiente.
  • In presenza di un’ulteriore inerzia dell’Amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, anche attribuendogli il compimento degli atti amministrativi e contabili necessari alla concreta soddisfazione del diritto riconosciuto dal giudicato.
  • La carenza o l’insufficienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato; il Commissario ad acta può essere autorizzato a compiere le necessarie modifiche di bilancio e gli ulteriori atti finanziari funzionali all’adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitivo-sollecitatoria e non risarcitoria; in assenza di valide ragioni ostative può essere determinata assumendo come parametro l’interesse legale sulla somma dovuta.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore, e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con l’adempimento dell’obbligo, se precedente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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