Sentenza n. 1019/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: del Decreto n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (e notificato in data-OMISSIS-) con cui il Questore di Salerno ha decretato il rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi prodotta dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto e nulla osta per lavoro subordinato stagionale, aveva presentato istanza di permesso di soggiorno per motivi religiosi. Il Questore aveva respinto la domanda rilevando l'assenza di un visto d'ingresso per motivi religiosi, presupposto necessario per il rilascio del relativo titolo, nonché l'assenza di un titolo di soggiorno valido da rinnovare o convertire. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998 e l'eccesso di potere, sostenendo che la domanda fosse stata presentata per errore dal CAF e che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare il visto per lavoro stagionale, consentirgli di produrre la documentazione relativa al rapporto di lavoro e riqualificare l'istanza come richiesta di un diverso titolo di soggiorno, eventualmente per attesa occupazione. Ha inoltre invocato una valutazione dinamica del rapporto controverso. In fatto, tuttavia, il ricorrente non aveva rappresentato l'errore nel procedimento e non aveva presentato osservazioni dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990; inoltre, il datore di lavoro non lo aveva mai assunto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha rilevato, anzitutto, che mancava il presupposto sostanziale della domanda, ossia l'effettiva sussistenza di motivi religiosi e di un visto d'ingresso per motivi religiosi. L'amministrazione non era tenuta a sostituire d'ufficio il titolo richiesto né a riqualificare integralmente l'istanza sulla base di circostanze non rappresentate dall'interessato, il quale aveva anche omesso di presentare osservazioni dopo il preavviso di rigetto. La riqualificazione richiesta non avrebbe comunque condotto a un esito favorevole: il lavoratore non era mai stato assunto dal datore che aveva ottenuto il nulla osta stagionale. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che il permesso per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto non sia mai iniziato. È stata quindi esclusa la possibilità di ottenere, mediante riqualificazione giudiziale o amministrativa della domanda, un titolo non fondato sui presupposti di legge. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
Disciplina i presupposti di ingresso dello straniero; nel caso concreto il ricorrente era entrato con titolo per lavoro stagionale e non con visto per motivi religiosi.
art. 5, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi presuppone il visto d'ingresso per motivi religiosi e segue un regime specifico, distinto dai flussi ordinari.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all'interessato di presentare osservazioni; l'omessa partecipazione procedimentale ha assunto rilievo perché il ricorrente non aveva rappresentato l'asserito errore né chiesto un diverso titolo.
art. 24, commi 7, 8 e 10, d.lgs. 286/1998
Secondo il richiamo operato dal giudice, il permesso per attesa occupazione non può essere riconosciuto in assenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro stagionale o dello svolgimento della prescritta attività lavorativa.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
È richiamato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato quale disciplina cui si applica il principio secondo cui il permesso per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e successivamente cessato.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per motivi religiosi richiede il possesso di un visto d'ingresso rilasciato per tale specifica finalità; l'ingresso con un diverso visto, quale quello per lavoro stagionale, non consente il rilascio del titolo religioso.
- L'amministrazione non è tenuta a trasformare d'ufficio una domanda di permesso di soggiorno fondata su un presupposto specifico in una domanda relativa a un diverso titolo, quando l'interessato non abbia rappresentato l'errore né fornito, nel procedimento, gli elementi necessari per la diversa valutazione.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro regolare e la sua successiva cessazione per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto previsto dal nulla osta non sia mai iniziato.
- L'omessa presentazione di osservazioni a seguito del preavviso di rigetto assume rilievo quando il richiedente avrebbe potuto rappresentare circostanze decisive, come l'errore nella qualificazione della domanda o la richiesta di un diverso titolo di soggiorno.
- La riqualificazione dell'istanza non può condurre all'accoglimento quando, anche applicando il diverso titolo invocato, manchino comunque i presupposti sostanziali per il rilascio.
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