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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17995/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Veludo per mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha censurato la norma come incostituzionale (in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.) e, in subordine, la disciplina transitoria di cui all'art. 89 comma 3 del D.Lgs. n. 150/2022, sostenendo che il difensore non poteva reperire l'assistito e quindi era stato costretto a omettere l'adempimento

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Confermata l'interpretazione per cui la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione (ossia entro il termine per proporre appello) e che la disposizione è applicabile ratione temporis in base alla disciplina transitoria (art. 89 comma 3 D.Lgs. n. 150/2022). La Corte ha motivato che la norma persegue finalità legittime (tutela dell'effettiva partecipazione dell'imputato, efficienza procedurale, prevenzione di comportamenti dilatori), è compatibile con principi costituzionali e sovranazionali e non restringe illegittimamente il diritto di difesa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiede che, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, sia depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la mancata allegazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Il deposito deve avvenire entro il termine per proporre impugnazione (unitamente all'atto di appello).

  • art. 89, comma 3, D.Lgs. n. 150/2022

    Disciplina transitoria che rende applicabile, nel caso in esame, l'art. 581 comma 1-ter; quindi la nuova regola è operativa anche per il procedimento concreto.

  • art. 164, cod. proc. pen.

    La modifica normativa ha limitato la durata della validità delle dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate in precedenza, implicando che la dichiarazione/eletto precedente in primo grado non esonera dall'obbligo di un'ulteriore dichiarazione/elevazione specifica per l'impugnazione.

  • art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater, collegando in modo sistemico l'obbligo di deposito della domiciliazione all'efficacia delle notificazioni.

  • legge delega 27/09/2021, n. 134, art. 1, comma 13, lett. a)

    La legge delega indicava la necessità di prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, fornendo la ratio legislativa dell'intervento volto a efficienza e tempestività del processo di impugnazione.

  • artt. 3, 24, 27, 111 Cost.

    Articoli costituzionali invocati dal ricorrente (pari tutela/ragionevolezza, diritto di difesa, garanzie penali, diritto a un giusto processo). La Corte ha ritenuto che la norma processuale non violi tali principi, poiché bilancia diritto di difesa e ragionevole durata/efficienza del processo.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a carico del ricorrente.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14 par. 5; Protocollo n. 7 alla CEDU, art. 2

    Richiamati per verificare compatibilità internazionale; la Corte ha ritenuto che le condizioni di ammissibilità, purché funzionali e proporzionate, possono limitare implicitamente il diritto di accesso a una seconda istanza senza violare gli obblighi internazionali.

Massime di principio

  • Per proporre appello nell'interesse dell'imputato, il difensore deve sempre depositare, unitamente all'atto di impugnazione o comunque entro il termine di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio; la mancanza di tale deposito comporta inammissibilità dell'appello.
  • Una dichiarazione o elezione di domicilio resa in un precedente grado di giudizio potrebbe non essere sufficiente dopo le modifiche normative: è prudente ripetere formalmente la dichiarazione specifica per il giudizio d'impugnazione.
  • Se il difensore non riesce a reperire l'assistito, deve documentare gli sforzi compiuti e valutare soluzioni processuali alternative (es. istanze al giudice, comunicazioni formalizzate) ma non può fare affidamento su un'automatica esenzione dall'obbligo; il rischio pratico è l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La questione costituzionale circa l'art. 581, comma 1-ter, è difficile da sostenere: la giurisprudenza prevalente e la Corte di Cassazione ritengono la norma proporzionata e finalizzata a garantire l'effettiva partecipazione dell'imputato e l'efficienza procedurale.
  • In casi analoghi, l'omissione dell'adempimento esporrà l'impugnante non solo al rigetto per inammissibilità ma anche alla condanna alle spese; dunque è opportuno adottare misure preventive (es. deposito della domiciliazione, procura speciale, collaborazione con l'assistito) prima di proporre l'impugnazione.

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