Cassazione Penale, Ordinanza n. 17757/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 5 luglio 2024. Un ricorrente censurava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la quantificazione della pena, sostenendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio. L'altro ricorrente contestava la motivazione della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 493-ter c.p., deducendo una diversa lettura delle prove e l'illogicità della motivazione, in particolare rispetto alle fonti probatorie valorizzate dai giudici di merito, tra cui videoriprese e riconoscimento dell'imputato da parte della polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto il motivo sull'attenuante generico e privo dei requisiti di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; ha inoltre giudicato non consentita in sede di legittimità la censura sulla pena, perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Quanto al secondo, ha rilevato che la doglianza mirava sostanzialmente a una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa alla Cassazione; ha comunque evidenziato che la sentenza impugnata era motivata in modo logico e fondava la responsabilità su plurimi elementi, fra cui le immagini di videosorveglianza e il riconoscimento operato dagli agenti. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
attenuante oggetto di censura, non riconosciuta nei giudizi di merito; il ricorso sul punto è stato ritenuto generico.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiede specificità dei motivi di impugnazione; la censura generica e indeterminata è inammissibile.
artt. 132 e 133 c.p.
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
artt. 110 e 493-ter c.p.
norme che fondano il delitto contestato al secondo ricorrente, ritenuto responsabile sulla base delle prove valorizzate nei gradi di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: la censura generica, che non individui con precisione gli errori della motivazione impugnata, è inammissibile.
- La determinazione della pena, compresa la misura degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e la fissazione della pena-base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di legittimità della motivazione.
- La Corte di cassazione non può rivalutare il merito probatorio né sostituire la propria lettura delle prove a quella dei giudici di merito; il controllo è limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Quando la sentenza impugnata fonda la responsabilità su un compendio probatorio plurimo e logicamente coerente, la mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali non integra un motivo ammissibile di ricorso.
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