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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25034/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico debitore)

La controversia

Una società veicolo agiva in via monitoria nei confronti della Regione Lazio chiedendo il pagamento di euro 836.220,00, oltre interessi e spese, quale cessionaria del credito originariamente vantato da una società sanitaria privata per il cosiddetto incentivo provenienza previsto dalla D.G.R. Lazio n. 1061/2007, collegato alla massimizzazione della quota di pazienti provenienti da altre strutture ospedaliere per acuti. Ottenuto il decreto ingiuntivo, la Regione proponeva opposizione e chiedeva la chiamata in causa dell'azienda sanitaria locale, ritenuta passivamente legittimata. Il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione e revocava il decreto; la Corte d'appello rigettava l'impugnazione della società veicolo. Quest'ultima proponeva quindi revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse esaminato un documento prodotto nel giudizio di primo grado, consistente in una comunicazione dell'agenzia regionale competente, con prospetto riepilogativo dal quale risultava, per la struttura sanitaria cedente, una degenza media inferiore a venticinque giorni negli anni di riferimento. La Corte d'appello rigettava la revocazione, ritenendo che il documento, pur presente agli atti, non fosse decisivo: esso attestava un requisito utile, ma non costituiva l'atto applicativo della deliberazione regionale né era sufficiente a far sorgere il credito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società denunciava la violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale, dopo avere riconosciuto l'esistenza dell'errore percettivo, avesse erroneamente sostituito al giudizio di fatto un giudizio di diritto e omesso di considerare la nota con cui sarebbe stata individuata la struttura beneficiaria dell'incentivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che l'errore di fatto revocatorio deve derivare da una falsa percezione della realtà processuale e deve essere decisivo, cioè costituire il motivo essenziale e determinante della decisione; la valutazione della decisività è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivato e privo di errori di diritto o anomalie motivazionali rilevanti. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva esaminato il fatto storico rappresentato dal documento e aveva spiegato perché esso non fosse sufficiente a fondare il credito, non costituendo un atto applicativo della deliberazione regionale. La mancata considerazione analitica di ogni elemento istruttorio non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione. La Corte ha inoltre ritenuto non sindacabile il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali nei limiti denunciati. La ricorrente è stata condannata a rimborsare a ciascuna controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori per ciascuna parte, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una falsa percezione delle cose e deve essere decisivo, ossia essenziale e determinante per la pronuncia impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    È stato indicato dalla ricorrente quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione

    Rileva, tramite il controllo sulla motivazione, soltanto un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    contributo unificato previsto per il ricorso

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto quando ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della revocazione per errore di fatto, non è sufficiente dimostrare che il giudice abbia omesso di considerare o abbia percepito erroneamente un documento: l'errore deve essere decisivo, nel senso che il documento avrebbe dovuto necessariamente condurre a una diversa decisione.
  • La valutazione della decisività dell'errore revocatorio costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, priva di errori di diritto e non affetta da un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • L'omessa valutazione di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche senza una disamina di tutte le risultanze probatorie.
  • Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è, in quanto tale, denunciabile con ricorso per cassazione come violazione di legge o come omesso esame di un fatto decisivo.
  • Un documento che attesti la sussistenza di un requisito utile per ottenere un beneficio non è necessariamente sufficiente a fondare il relativo diritto, qualora non costituisca l'atto applicativo richiesto dalla disciplina di riferimento o non dimostri l'effettiva attribuzione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della prova

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